• G.U. n. 84 del 09/04/2019
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    ORDINANZA del 29/03/2019
    Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentrodella Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a consentire ilsuperamento della situazione di criticita' determinatasi nelterritorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani.(Ordinanza n. 582). (19A02341)

    Pubblicato su: G.U. n. 84 del 09/04/2019
    Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

    IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
    della protezione civile

    Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2
    gennaio 2018, n. 1;
    Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2018,
    con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di
    emergenza in conseguenza della situazione di criticita' in atto nel
    territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani;
    Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
    n. 513 dell'8 marzo 2018, recante: «Primi interventi urgenti di
    protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di
    emergenza in relazione alla situazione di criticita' in atto nel
    territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani»;
    Visto l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, che
    dispone che nell'ordinanza per il rientro nell'ordinario e' possibile
    per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli
    interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel
    rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle
    norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori
    pubblici e di acquisizione di beni e- servizi nonche' per la
    riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni
    finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi
    nei limiti delle risorse disponibili;
    Ravvisata la necessita' di continuare ad avvalersi della struttura
    di supporto di cui al comma 3 dell'art. 1 della citata ordinanza n.
    513/2018, secondo le medesime modalita' ivi previste, nei limiti
    delle risorse finanziarie disponibili;
    Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza
    soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento
    del contesto critico in rassegna;
    Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli
    articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
    1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle
    attivita' e degli interventi ancora non ultimati;
    D'intesa con la Regione Siciliana;
    Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

    Dispone:

    Art. 1

    1. La Regione Siciliana e' individuata quale Amministrazione
    competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento
    della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eventi
    atmosferici di cui in premessa.
    2. Per le finalita' di cui al comma 1 il dirigente generale del
    Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti prosegue l'esercizio
    delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli
    interventi, conseguenti agli eventi calamitosi in premessa indicati,
    pianificati e non ancora ultimati, anche avvalendosi delle deroghe
    previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
    civile n. 513/2018, nei limiti previsti dall'art. 26, comma 1, del
    decreto legislativo n. 1/2018. Egli provvede, inoltre, entro il
    termine di trenta giorni dalla data di adozione della presente
    ordinanza e sulla base della documentazione amministrativo-contabile
    inerente la gestione commissariale, gia' in possesso dello stesso,
    alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti
    giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere
    realizzate ai soggetti ordinariamente competenti, nonche' ad inviare
    al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare
    e, per conoscenza, ai Dipartimento della protezione civile una
    relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei
    provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita'
    ancora in corso con relativo quadro economico.
    3. Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e
    dei rifiuti, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle
    iniziative di competenza si avvale della struttura di cui all'art. 1,
    comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
    civile n. 513 dell'8 marzo 2018, secondo le modalita' ivi previste,
    nel limite delle risorse ancora disponibili sulla contabilita'
    speciale aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della
    citata ordinanza n. 513 del 2018, nonche' delle strutture
    organizzative della regione nonche' della collaborazione degli enti
    territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e
    periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita
    convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei
    pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione
    interessata, senza nuovi o maggiori oneri per fa finanza pubblica.
    4. Al fine di consentire il funzionamento della struttura di cui al
    comma 3, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua
    e dei rifiuti e' autorizzato a gestire, in qualita' di autorita'
    ordinariamente competente, la contabilita' speciale aperta ai sensi
    dell'art. 3, comma 1, lettera c), della richiamata ordinanza del Capo
    del Dipartimento della protezione civile n. 513 del 2018, per
    ventiquattro mesi, salvo proroga da disporsi con successivo
    provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita'
    del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il
    cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli
    interventi, il dirigente generale del Dipartimento regionale
    dell'acqua e dei rifiuti e' tenuto a relazionare al Ministero
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per
    conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, con cadenza
    semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al
    comma 2.
    5. Le eventuali risorse residue giacenti sulla contabilita'
    speciale, alla chiusura della medesima, sono versate all'entrata del
    bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
    emergenze nazionali.
    6. Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e
    dei rifiuti, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di
    cui al comma 4, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della
    protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita'
    poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
    7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art.
    27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
    8. Alla chiusura della contabilita' speciale, tutti i beni
    strumentali acquisiti ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'ordinanza
    del Capo del Dipartimento n. 513/2018, transiteranno nel patrimonio
    del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.
    La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana.

    Roma, 29 marzo 2019

    Il Capo del Dipartimento: Borrelli


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