• G.U. n. 84 del 09/04/2019
  •  Visualizza
     Consultazione
     Open community
     Articolato
    Accesso rapido:  

    ORDINANZA del 29/03/2019
    Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentrodella Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a consentire ilsuperamento della situazione di criticita' determinatasi in relazionealla crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile in attonel territorio della Citta' metropolitana di Palermo. (Ordinanza n.583). (19A02340)

    Pubblicato su: G.U. n. 84 del 09/04/2019
    Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

    IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
    della protezione civile

    Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2
    gennaio 2018, n. 1;
    Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2018,
    con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di
    emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a uso
    idropotabile in atto nel territorio della Citta' metropolitana di
    Palermo;
    Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
    n. 514 del 9 marzo 2018, recante: «Primi interventi urgenti di
    protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di
    emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a uso
    idropotabile in atto nel territorio della Citta' metropolitana di
    Palermo»;
    Visto l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, che
    dispone che nell'ordinanza per il rientro nell'ordinario e' possibile
    per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli
    interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel
    rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle
    norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori
    pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione
    di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate
    all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti
    delle risorse disponibili;
    Ravvisata la necessita' di continuare ad avvalersi della struttura
    di supporto di cui al comma 3 dell'art. 1 della citata ordinanza n.
    514/2018, secondo le medesime modalita' ivi previste, nei limiti
    delle risorse finanziarie disponibili;
    Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza
    soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento
    del contesto critico in rassegna;
    Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli
    articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
    1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle
    attivita' e degli interventi ancora non ultimati;
    D'intesa con la Regione Siciliana;
    Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

    Dispone:

    Art. 1

    1. La Regione Siciliana e' individuata quale Amministrazione
    competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento
    della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eventi
    atmosferici di cui in premessa.
    2. Per le finalita' di cui al comma 1 il dirigente generale dei
    Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti prosegue l'esercizio
    delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli
    interventi, conseguenti agli eventi in premessa indicati, pianificati
    e non ancora ultimati anche avvalendosi delle deroghe previste
    dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
    514/2018, nei limiti previsti dall'art. 26, comma 1, del decreto
    legislativo n. 1/2018. Egli provvede, entro il termine di trenta
    giorni dalla data di adozione della presente ordinanza e sulla base
    della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione
    commissariale, gia' in possesso dello stesso, alla ricognizione ed
    all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti,
    ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai
    soggetti ordinariamente competenti, nonche' ad inviare al
    Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita'
    svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli
    interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo
    quadro economico.
    3. Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e
    dei rifiuti, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle
    iniziative di competenza puo' avvalersi della struttura di cui
    all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
    protezione civile n. 514 del 9 marzo 2018, secondo le modalita' ivi
    previste, nel limite delle risorse ancora disponibili sulla
    contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera
    c), della citata ordinanza n. 514 del 2018, nonche' delle strutture
    organizzative della regione nonche' della collaborazione degli enti
    territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e
    periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita
    convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei
    pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione
    interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    4. Al fine di consentire il funzionamento della struttura di cui al
    comma 2, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua
    e dei rifiuti e' autorizzato a gestire, in qualita' di autorita'
    ordinariamente competente, la contabilita' speciale aperta ai sensi
    del richiamato art. 3, comma 1, lettera c), dell'ordinanza del Capo
    del Dipartimento della protezione civile n. 514/2018, per
    ventiquattro mesi, salvo proroga da disporsi con successivo
    provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita'
    del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il
    cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli
    interventi. Il presidente della Regione Siciliana e' tenuto a
    relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza
    semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al
    comma 2.
    5. Le eventuali risorse residue giacenti sulla contabilita'
    speciale, alla chiusura della medesima, sono versate all'entrata del
    bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
    emergenze nazionali.
    6. Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e
    dei rifiuti, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di
    cui al comma 4, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della
    protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita'
    poste in essere per ii superamento del contesto critico in rassegna.
    7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art.
    27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
    8. Alla chiusura della contabilita' speciale, tutti i beni
    strumentali acquisiti ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza
    del Capo del Dipartimento n. 514/2018, transiteranno nel patrimonio
    del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.
    9. Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e
    dei rifiuti, continua a svolgere in ordinario le ulteriori attivita'
    previste dall'art. 2 della delibera del Consiglio dei ministri dell'8
    febbraio 2018.
    La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana.

    Roma, 29 marzo 2019

    Il Capo del Dipartimento: Borrelli


     Versione PDF


    (c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso