Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

DECRETO del 26/03/2019
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' deglieventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia Romagna.(19A02327)

Pubblicato su: G.U. n. 84 del 09/04/2019
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n.
702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
Esaminato in particolare l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati
a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e
dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti
destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi
ai vegetali»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e
da eventi climatici avversi;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento
della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della
Commissione, del 15 dicembre 2006;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al
Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale;
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n.
102/04
, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n.
32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi
dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze
agevolate, assistite dal contributo dello Stato;
Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo
Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli
eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le
provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle
risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020, ed in particolare l'art. 1, comma 507 e seguenti
dove e' stabilito, tra l'altro che: «Al fine di assicurare la
realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le
emergenze nel settore avicolo, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, il Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15
milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019,
per le seguenti finalita': a) interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102
, a favore delle imprese agricole
operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze
assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attivita' e'
limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per
impedire la diffusione della malattia;»
Visto il decreto interministeriale 13 marzo 2018 del Ministro della
salute e del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 91 del 19 aprile 2018 con il quale sono stati definiti i
criteri di attuazione e le modalita' di accesso al Fondo per
l'emergenza avicola ai sensi dell'art. 1, comma 509, della legge 27
dicembre 2017, n. 205
;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 12 novembre
2018, recante disposizioni applicative di cui all'art. 6 comma 1 del
decreto interministeriale 13 marzo 2018 Ministero della salute e
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sopra
citato;
Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014,
relativamente al decreto direttoriale 14 settembre 2018, rubricata al
n. SA.51808(2018/XA);
Esaminata la proposta della Regione Emilia Romagna di declaratoria
di eccezionalita' dell'infezione dell'epizoozia di seguito indicata,
per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del
Fondo di solidarieta' nazionale, approvata con delibera di Giunta
regionale n. 182 del 4 febbraio 2019:
influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 nelle
Province di Bologna, Parma, Ferrara, Ravenna.
Dato atto alla Regione Emilia Romagna di aver effettuato i
necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla
presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n.
102/04
e successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia Romagna di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni
agricole;

Decreta:

Art. 1

1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per
i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli,
in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e
successiva modificazione e integrazione:
Bologna: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile
2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere
a), b), nel territorio del Comune di: Mordano;
Parma: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile
2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere
a), b), nel territorio del Comune di: Sorbolo.
Ferrara: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile
2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere
a), b), nel territorio del Comune di Codigoro.
Ravenna: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile
2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere
a), b), nel territorio dei Comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo,
Conselice, Lugo, Massa Lombarda.
2. La dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi
calamitosi sopra richiamati si intende estesa anche alle zone di
sorveglianza e protezione, o comunque di ulteriore restrizione,
individuate a seguito dell'accertamento del focolaio dalle competenti
autorita' sanitarie regionali e nazionali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2019

Il Ministro: Centinaio


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso