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DECRETO del 21/01/2019
Riordino degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazionedi area psicologica. (Decreto n. 50/2019). (19A02329)

Pubblicato su: G.U. n. 84 del 09/04/2019
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382
, «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162
, «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti
didattici universitari», e, in particolare, l'art. 11, commi 1 e 2;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo», e successive modificazioni ed
integrazioni, e, in particolare, l'art. 17, comma 95;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, e, in particolare, l'art.
3;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 401, e, in particolare, l'art.
8;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, «Disposizioni in materia di
universita' e di ricerca scientifica e tecnologica», e, in
particolare, l'art. 6, comma 6;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2011, n. 203, recante
«Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro settori
concorsuali, di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n.
240
», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000, n. 249, concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», che ha
soppresso e sostituito il decreto ministeriale n. 509/1999;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 155, relativo alla
«Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001, n. 18, relativo alla
«Determinazione delle classi delle lauree specialistiche
universitarie»;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2006, n. 246, relativo al
«Riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica»,
come modificato dal decreto ministeriale 10 marzo 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2010, n. 151;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio
2015, prot. n. 68, recante il «Riordino delle scuole di
specializzazione di area sanitaria» in attuazione dell'art. 20, comma
3-bis, del decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dall'art.
15 del decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, che
ha sostituito il precedente decreto ministeriale del 1° agosto 2005;
Tenuto conto che il citato decreto ministeriale n. 270/2004
stabilisce all'art. 3, comma 7, che possono essere istituiti corsi di
specializzazione esclusivamente in applicazione di direttive europee
o di specifiche norme di legge;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso
nell'adunanza del 22 febbraio 2018;
Acquisito il parere del Ministero della salute, reso con nota prot.
56905 del 26 novembre 2018, richiesto con nota prot. 10842 del 4
aprile 2018;
Acquisito il parere dell'Ordine degli psicologi, reso con nota
prot. 18000168 del 9 aprile 2018, richiesto con nota prot. 10843 del
4 aprile 2018;
Considerata la necessita' di procedere ad una riduzione della
durata dei corsi di formazione specialistica di area psicologica
presso le scuole di specializzazione universitarie, in analogia alla
durata minima prevista per i corsi erogati dagli istituti a tal fine
riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162
;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto individua le scuole di specializzazione di
area psicologica, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi
ed i relativi percorsi didattici, di cui all'allegato.
2. I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all'art. 11 della
legge n. 341/1990, disciplinano gli ordinamenti didattici delle
scuole di specializzazione di area psicologica in conformita' alle
disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.


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