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COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per usoumano «Galminor» (19A02225)

Pubblicato su: G.U. n. 82 del 06/04/2019
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Estratto determina AAM/AIC n. 71/2019 del 19 marzo 2019

Descrizione del medicinale e attribuzione n.
A.I.C.: e' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:
GALMINOR nella forma e confezioni, alle condizioni e con le
specificazioni di seguito indicate:
titolare A.I.C.: Genetic S.p.a. con sede legale e domicilio
fiscale in via G. Della Monica n. 26 - 84083 Castel San Giorgio (SA)
- italia codice fiscale 03696500655.
Confezioni:
«0,3% + 0,1% Collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml -
A.I.C. n. 044877013 (in base 10) 1BTK6P (in base 32);
«0,3% + 0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose in
LDPE da 0,25 ml - A.I.C. n. 044877025 (in base 10) 1BTK71 (in base
32).
Validita' prodotto integro: due anni.
Forma farmaceutica: collirio, soluzione.
Condizioni particolari di conservazione:
conservare a temperatura inferiore a 30°C;
conservare nel contenitore originale;
«Galminor» deve essere tenuto al riparo dalla luce.
Composizione:
principi attivi: netilmicina solfato 4,55 mg (pari a 3,00 mg di
netilmicina) e desametasone sodio fosfato 1,32 mg (pari a 1,00 mg di
desametasone);
eccipienti: sodio citrato, sodio diidrogeno fosfato diidrato,
disodio fosfato dodecaidrato, acqua per preparazioni iniettabili.
Responsabile del rilascio dei lotti: Genetic S.p.a., Contrada
Canfora - 84084 Fisciano (SA).
Indicazioni terapeutiche: «Galminor» e' indicato negli stati
infiammatori del segmento anteriore dell'occhio, post-operatori e
non, in presenza o a rischio di infezione batterica.
Quando si prescrive «Galminor», occorre tenere in considerazione
le linee guida ufficiali per l'uso appropriato di agenti
antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per le confezioni sopracitate e' adottata la seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita':
classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate e' adottata la seguente
classificazione ai fini della fornitura: RR: Il medicinale e'
soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla
determina, di cui al presente estratto.
E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219
e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si
applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto
legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, e' esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni
normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. e' altresi' responsabile del pieno
rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219
e successive modificazioni ed
integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli stampati
quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del
medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in
commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve
fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per
questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.


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