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COMUNICATO
Statuto dell'Associazione «+EUROPA» (19A02290)

Pubblicato su: G.U. n. 81 del 05/04/2019
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Art. 1.
Denominazione

1.1. E' costituita l'Associazione «+EUROPA».
1.2. L'attivita' e l'organizzazione di +EUROPA sono regolati dal
presente statuto, e dai relativi regolamenti di esecuzione, ove
esistenti, approvati dagli organi competenti di +EUROPA; il presente
statuto garantisce:
1) la promozione della partecipazione dei cittadini, anche
attraverso la rete internet, organizzando la vita associativa e
politica secondo modalita' innovative e trasparenti, nel rispetto
della normativa vigente in materia con particolare riguardo a quanto
disposto dal codice della privacy e dai provvedimenti e dalle
disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e dalle
eventuali future modifiche della vigente disciplina. Tutti gli atti
degli organi di partito verranno adottati e tutte le comunicazioni
agli iscritti saranno effettuate in conformita' e nel rispetto della
vita privata degli iscritti;
2) una uniforme disciplina del rapporto associativo,
finalizzato a garantire l'effettivita' del rapporto stesso e la
partecipazione democratica alla vita dell'associazione, l'uguaglianza
dei diritti di tutti gli associati e un'adeguata rappresentanza delle
minoranze negli organi collegiali;
3) per gli iscritti il diritto di voto singolo, esercitabile in
conformita' al presente statuto, ai fini dell'approvazione o modifica
delle norme statutarie, nonche' per la nomina dei componenti gli
organi elettivi dell'associazione in relazione al principio di
rappresentativita' fondato sul mandato, nonche' i criteri di loro
ammissione ed esclusione;
4) la libera eleggibilita' degli organi amministrativi;
5) idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari,
delle relative deliberazioni, dei rendiconti di esercizio.
1.3. Nell'ambito degli scopi statutari e per la miglior
realizzazione degli stessi, su delibera della direzione, +EUROPA puo'
partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni,
federazioni in Italia ed all'estero, senza scopi di lucro.
1.4. +EUROPA puo' promuovere o partecipare ad attivita' di natura
commerciale, purche' di natura residuale e strumentalmente
finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.
1.5. Il nome «+EUROPA» e' tradotto in tutte le lingue ufficiali
dell'Unione europea per le attivita' negli Stati membri.

Art. 2.
Sede

2.1. +EUROPA ha sede in Roma, via A. Bargoni n. 32-36, opera
prevalentemente in ambito europeo; puo' estendere la propria
operativita' anche in ambito internazionale.

Art. 3.
Finalita' e simbolo

3.1. +EUROPA ha carattere volontario, e' indipendente e non
persegue fini di lucro pertanto, non e' consentito distribuire, anche
in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonche'
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3.2. +EUROPA e' un'associazione politica che ha l'obiettivo di
promuovere i diritti umani, lo stato di diritto, la democrazia, il
federalismo a ogni livello, il libero mercato, il lavoro, la
conoscenza e il rispetto per l'ambiente, affermando i principi di
liberta', uguaglianza e partecipazione; +EUROPA si impegna per la
federazione democratica degli Stati Uniti d'Europa e per politiche in
grado di favorire il progresso civile, l'affermazione della persona
nella ricerca della felicita', del benessere, della qualita' della
vita e degli ecosistemi.
La realizzazione della integrazione europea e il godimento dei
diritti che ne derivano fanno sorgere responsabilita' e doveri verso
l'intera comunita' umana e le generazioni future nella costruzione di
una federazione democratica mondiale.
L'unita' politica dell'Europa si realizza anche nel rispetto
delle diversita' tra le comunita' territoriali mediante la promozione
di ampie ed equilibrate autonomie. L'unita' nelle differenze e la
diffusione bilanciata del potere fra tutti i livelli istituzionali
sono elementi di un unico progetto politico che perseguiamo.
3.3. Il simbolo di +EUROPA, allegato al presente statuto, e' il
seguente: «Cerchio con fondo bianco e bordo blu, con: nella parte
centrale, la dicitura "+EUROPA", in stampatello maiuscolo con grafica
multicolore ("+" in giallo e "EUROPA" in blu, turchese, verde,
violetto, rosso corallo, fucsia). Identico simbolo con dicitura nelle
lingue ufficiali dell'UE e' utilizzato per le attivita' negli Stati
membri dell'Unione europea».
3.4. Il simbolo puo' essere utilizzato esclusivamente nel
rispetto dei principi del seguente statuto e in ogni caso secondo le
modalita' e per finalita' approvate dalla direzione. La direzione
puo' autorizzare l'utilizzo del simbolo, nella composizione sopra
descritta o con delle varianti, come simbolo elettorale di
aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa e
non, alla quale partecipi anche +EUROPA o da questa promossi. Inoltre
+EUROPA ne concede l'uso ai gruppi territoriali e tematici
regolarmente costituiti secondo le norme del presente statuto e dei
relativi regolamenti.

Art. 4.
Durata

4.1. La durata di +EUROPA e' a tempo indeterminato.

Art. 5.
Associati - Soggetti federati

5.1. Possono aderire all'associazione, anche on-line, tutte le
persone, di qualsiasi residenza o nazionalita', che hanno compiuto il
sedicesimo anno di eta' che si riconoscono in +EUROPA e accettano le
regole dettate dal presente statuto e dai relativi regolamenti di
esecuzione, ove esistenti. L'associazione garantisce pari
opportunita' tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili
della persona.
5.2. Sono soggetti federati, previa deliberazione degli organi
competenti, i soggetti politici, nazionali o locali, ai quali venga
riconosciuta con delibera assembleare ai sensi del successivo art.
10.2, n. 7), una rappresentanza nella direzione di +EUROPA.
I soggetti federati hanno l'obbligo di rendere pubblici i propri
statuti e bilanci.

Art. 6.
Diritti e doveri degli associati

6.1. L'appartenenza a +EUROPA ha carattere libero e volontario,
ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli
organi statutariamente competenti. Tutti gli associati hanno i
medesimi diritti e doveri.
6.2. Tutti gli associati hanno diritto di:
1) partecipare anche per via telematica all'attivita',
all'iniziativa politica e alla determinazione dell'indirizzo politico
dell'associazione;
2) partecipare al congresso, nelle forme stabilite dallo
statuto e alle deliberazioni da esso assunte;
3) accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati
personali, ai documenti e agli atti riguardanti l'associazione;
4) esercitare gli ulteriori diritti riconosciuti dal presente
statuto.
6.3. Gli associati, salvo quanto diversamente previsto dallo
statuto, hanno i seguenti doveri:
1) contribuire al raggiungimento dello scopo dell'associazione
nei limiti delle proprie possibilita';
2) astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto
con gli obiettivi dell'associazione;
3) attenersi a ogni altro obbligo previsto dallo statuto e
dalla legge in generale;
4) pagare la quota di iscrizione annuale, che deve essere
versata individualmente da ciascun associato, essendo escluse le
iscrizioni collettive.

Art. 7.
Cessazione del rapporto associativo

7.1. La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:
1) per recesso mediante comunicazione scritta da inviare, anche
per posta elettronica, alla sede legale dell'associazione o al gruppo
territoriale o tematico al quale l'associato e' iscritto;
2) per mancato pagamento della quota annuale entro la data
prevista, salva la possibilita' di sanare l'inadempimento entro
sessanta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte
dell'associazione.
7.2. L'associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte di
«+EUROPA» perde ogni diritto ai sensi del presente statuto.

Art. 8.
Organi - Principi organizzativi

8.1. Sono organi dell'associazione:
1) il congresso;
2) l'assemblea;
3) la direzione;
4) il presidente;
5) il segretario;
6) la segreteria;
7) il tesoriere;
8) il collegio di garanzia.
8.2. +EUROPA promuove forme di partecipazione associativa tramite
la rete ed altre tecnologie telematiche, che saranno operativamente
disciplinate da appositi regolamenti approvati dal collegio di
garanzia, nel rispetto della normativa vigente in materia, con
particolare riguardo a quanto disposto dal codice della privacy, dai
provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei
dati personali e da eventuali future modifiche legislative alla
normativa vigente.
8.3. Ai fini del conseguimento dell'effettiva parita' di genere,
in tutti gli organismi collegiali di ogni livello nazionale e
territoriale, dovra' essere assicurata la presenza di una percentuale
di ciascun genere non inferiore al 30%.
8.4. Ai fini del conseguimento della rappresentanza delle
posizioni minoritarie, in tutti gli organismi collegiali non
esecutivi di ogni livello nazionale e territoriale, alle eventuali
minoranze interne dovra' essere assicurata una rappresentanza
percentuale nelle quote elettive di tali organismi proporzionale al
risultato conseguito in sede congressuale.
8.5. Tutte le riunioni e i lavori degli organi elettivi sono
pubblici e vengono registrati. A tal fine sono assicurate adeguate
forme di pubblicita', anche differita quando necessario, attraverso
la rete e altre tecnologie telematiche.

Art. 9.
Il congresso

9.1. Il congresso stabilisce il progetto e gli obiettivi politici
generali di +EUROPA. E' convocato su deliberazione dell'assemblea
ogni due anni e possono partecipare tutti gli iscritti, direttamente,
ovvero attraverso un'assemblea congressuale, secondo le modalita'
stabilite dall'assemblea con apposito regolamento da adottarsi
contestualmente alla convocazione del congresso e comunque almeno tre
mesi prima del congresso stesso; il regolamento congressuale assicura
la rappresentanza delle minoranze negli organi in conformita' a
quanto stabilito agli articoli 1.2. n. 2) e 8.4 che precedono. Nel
caso in cui il regolamento preveda un'assemblea congressuale,
l'assemblea con congruo anticipo rispetto alla data fissata per il
congresso, stabilisce con propria deliberazione assunta nel rispetto
del regolamento congressuale, il numero di delegati spettante a
ciascuna articolazione territoriale, attenendosi, in relazione alla
rappresentanza delle posizioni minoritarie, al criterio percentuale
minimo prestabilito di cui agli articoli 1.2 n. 2) e 8.2 che
precedono.
9.2. Il congresso:
1) elegge i componenti dell'assemblea;
2) elegge il segretario;
3) approva le modifiche allo statuto, a maggioranza dei
presenti. Tra un congresso ed il successivo, la competenza a
modificare lo statuto e' delegata all'assemblea, che la esercita come
previsto alla lettera b) del successivo art. 10.2.
9.3. Le decisioni del congresso sono prese a maggioranza dei voti
validi espressi dagli aventi diritto presenti e sono obbligatorie per
tutte le associazioni territoriali o tematiche aderenti e per tutti
gli organi di +EUROPA.
9.4. Le modalita' di convocazione del congresso, di verifica
della legittimazione al voto, di elezione del presidente e
dell'ufficio di presidenza del congresso, di svolgimento dei lavori,
di esercizio del voto, di comunicazione delle deliberazioni assunte
saranno contenute nel regolamento congressuale, approvato
dall'assemblea.

Art. 10.
Assemblea

10.1. L'assemblea stabilisce le priorita' politiche e le linee
programmatiche di +EUROPA. Si compone di cento membri, novanta dei
quali eletti dal congresso sulla base di liste concorrenti, e dieci
eletti contestualmente all'elezione del segretario, da una lista di
un pari numero di candidati, collegata alla sua candidatura.
L'elezione dei novanta membri da parte del congresso viene effettuata
con metodo proporzionale applicando il metodo D'Hondt, assegnando i
seggi a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione dei
candidati. Ciascuna lista deve essere composta di almeno venticinque
candidati e deve essere sottoscritta da almeno cinquanta associati,
inclusi i candidati. La documentazione contenente la denominazione
della lista, il candidato capolista, il documento politico di
presentazione della lista e le sottoscrizioni necessarie viene
presentata, almeno sette giorni prima della data del congresso, al
presidente dell'assemblea. La lista completa dei candidati di
ciascuna lista viene presentata entro le ore 20,00 del giorno
precedente a quello del voto sull'elezione dell'assemblea. La
verifica di ammissibilita' delle candidature e' svolta dal collegio
di garanzia. In sede di prima applicazione, la documentazione
relativa alle liste e le candidature vengono presentate al
coordinatore di +EUROPA e le verifiche di regolarita' e
ammissibilita' sono svolte da un organismo di garanzia ad hoc
nominato dal consiglio di +EUROPA.
10.2. L'assemblea:
1) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo
predisposti dal tesoriere in conformita' alla normativa applicabile,
inclusa in particolare quella relativa alla disciplina dei rimborsi e
contributi pubblici;
2) puo', tra un congresso e il successivo, modificare e
integrare lo statuto con voto a maggioranza qualificata dei due
terzi, fatta eccezione per le modifiche strettamente necessarie per
conformarsi a prescrizioni normative o delle autorita' competenti,
che possono essere approvate a maggioranza assoluta;
3) approva il regolamento congressuale;
4) elegge tra i suoi membri il presidente e due vice
presidenti, di cui uno vicario;
5) elegge il tesoriere;
6) elegge il collegio dei revisori e il collegio di garanzia;
7) approva l'adesione dei soggetti federati attribuendo a
ciascun nuovo soggetto federato il diritto di designare uno o due
componenti della direzione ai sensi del successivo art. 11.2;
8) delibera su quant'altro attribuitole dalla legge o dallo
statuto.
10.3. Ciascun membro dell'assemblea ha diritto a un voto. Non
sono ammesse deleghe, neppure nei confronti di altri associati. E'
sempre consentita la possibilita' di partecipazione con mezzi
telefonici e/o telematici. Le riunioni dell'assemblea sono pubbliche,
salvo diversa decisione approvata con la maggioranza di due terzi dei
presenti.
10.4. L'assemblea resta in carica fino al primo congresso
successivo alla sua elezione, e' convocata dal presidente, almeno 2
volte l'anno, mediante avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera
raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo
all'indirizzo comunicato ai membri al momento dell'adesione (o al
diverso indirizzo eventualmente comunicato per iscritto
all'associazione), almeno quindici giorni prima della data della
riunione. In caso di urgenza, la convocazione puo' essere effettuata
tempestivamente, con le modalita' prescritte, con almeno otto giorni
di anticipo. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere
l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, della riunione nonche'
l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.
10.5. Salvi i casi in cui il presente statuto prevede un quorum o
una maggioranza diversa, l'assemblea e' regolarmente costituita in
prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto e in seconda convocazione a prescindere dal
numero dei partecipanti e delibera col voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea e' presieduta dal
presidente o, in sua assenza, dal vice presidente vicario, dal vice
presidente o dal membro piu' anziano.
10.6. L'assemblea nomina a maggioranza dei presenti un
segretario, anche non associato, e sceglie tra i suoi componenti, se
necessari, due scrutatori. La verifica della sussistenza del numero
legale e della regolarita' di convocazione dell'assemblea viene fatta
dal presidente il quale dichiara la riunione validamente costituita
ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Sono ammessi alla trattazione ordini del giorno che risultino
modificati e/o integrati nella loro formulazione rispetto a quelli
inseriti nel testo di convocazione dell'assemblea, qualora vi sia la
presenza di tutti i componenti e nessuno si opponga alla loro
trattazione. Per la presentazione di ordini del giorno e di mozioni
occorre la sottoscrizione di almeno quindici componenti
dell'assemblea nazionale.
10.7. L'esercizio del voto avviene:
1) con voto palese, in via ordinaria;
2) per appello nominale, su richiesta scritta di almeno il 30%
dei componenti;
3) scrutinio segreto su richiesta di almeno il 40% dei
componenti.
Le deliberazioni aventi ad oggetto l'elezione a cariche di
partito sono adottate a scrutinio segreto.
10.8. I componenti dell'assemblea che intendano dimettersi devono
comunicarlo in forma scritta al presidente dell'assemblea. In caso di
cessazione di membri dell'assemblea per qualsiasi motivo, subentra il
candidato successivo nella lista di candidati della quale il membro
cessato faceva parte.

Art. 11.
Direzione

11.1. La direzione e' l'organo di organizzazione e di indirizzo
politico, da' esecuzione al progetto politico definito dal congresso
dando attuazione alle linee programmatiche stabilite dall'assemblea
ed esercitando i poteri funzionali al perseguimento delle finalita'
associative.
11.2. Della direzione fanno parte:
1) ventidue membri dell'assemblea, ripartiti proporzionalmente
tra le liste presentate ai sensi dell'art. 10.1, secondo l'ordine di
elezione;
2) i primi tre membri di assemblea eletti dalla lista del
segretario ai sensi dell'art. 10.1, nell'ordine di elezione;
3) il segretario, i candidati segretari non eletti che abbiano
conseguito almeno il 20% dei voti validi, il tesoriere e il
presidente dell'assemblea;
4) i rappresentanti designati degli eventuali soggetti
federati, ai quali sia stato attribuito tale diritto ai sensi
dell'art. 10.2, n. 7);
5) il responsabile estero eletto ai sensi dell'art. 16.3.
Alle riunioni della direzione partecipano, senza diritto di voto,
anche i vice presidenti dell'assemblea, i parlamentari nazionali ed
europei e i consiglieri regionali iscritti a +EUROPA, se non membri
elettivi o di diritto. Le riunioni della direzione sono pubbliche. La
trattazione a porte chiuse di un punto all'ordine del giorno viene
decisa a maggioranza dei presenti prima della trattazione di quel
punto.
11.3. La direzione:
1) delibera, su proposta del segretario, sulla partecipazione
alle elezioni e sulle relative candidature; autorizza l'utilizzo del
simbolo, nella composizione descritta al precedente art. 1 o con
delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazione di partiti e
movimenti politici, in forma associativa e non, a cui partecipi anche
+EUROPA o da questa promossi;
2) propone all'assemblea nazionale la modifica integrale,
l'abbandono o il cambiamento del simbolo e/o della denominazione
dell'associazione;
3) approva il programma elettorale;
4) approva i regolamenti di attuazione del presente statuto;
5) delibera sulla costituzione, sullo scioglimento e sul
commissariamento delle strutture territoriali, sulla nomina dei
relativi commissari e sull'istituzione di dipartimenti e commissioni
tematiche, nominandone i responsabili o definendo i criteri di
nomina;
6) approva i progetti di bilancio preventivo e rendiconto di
esercizio, e stato patrimoniale da sottoporre all'assemblea e ne
assume la responsabilita' in conformita' alla normativa vigente;
7) adotta le direttive per l'attuazione dei compiti statutari,
ne stabilisce le modalita' e le responsabilita' di esecuzione;
8) approva gli investimenti patrimoniali proposti dal tesoriere
e le priorita' nell'utilizzo delle risorse;
9) approva le campagne di iscrizione proposte dal tesoriere e
il relativo regolamento; stabilisce l'importo e la scadenza della
quota annuale di iscrizione dovuta dagli associati;
10) delibera sulle questioni a esse sottoposte su iniziativa
del segretario o di almeno un terzo dei componenti;
11) approva il conferimento e la revoca di procure;
12) delibera le sanzioni disciplinari ai sensi del successivo
art. 20.7;
13) svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dal
presente statuto.
11.4. La direzione resta in carica fino al primo congresso
successivo alla sua elezione, si riunisce con un preavviso di almeno
otto giorni. In casi di urgenza, il termine di preavviso puo' essere
ridotto a ventiquattro ore.
11.5. Le adunanze sono indette dal segretario, con cadenza almeno
mensile e con comunicazione scritta inviata dal componente
convocatore a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o
altro mezzo a data certa. Non sono ammesse deleghe, neppure nei
confronti di altri associati. L'avviso di convocazione deve contenere
l'indicazione del luogo e/o della modalita' di partecipazione
telematica, del giorno, dell'ora della riunione nonche' l'ordine del
giorno con elenco delle materie da trattare.
11.6. La direzione delibera a maggioranza assoluta dei presenti,
anche per via telematica. La delibera sulla partecipazione alle
elezioni amministrative con il simbolo di +EUROPA nei comuni che non
sono capoluogo di regione e' approvata con il voto favorevole di tre
quinti degli aventi diritto.

Art. 12.
Il presidente

Il presidente e' eletto dall'assemblea a maggioranza dei voti
espressi e resta in carica per due anni. Convoca e presiede le
riunioni dell'assemblea, convoca e presiede il congresso, sovrintende
al rapporto tra gli organi di +EUROPA, coadiuva il segretario e il
tesoriere nell'attivita' di rappresentanza di +EUROPA. In caso di
urgenza, di impedimento, o di cessazione della carica, subentra nelle
sue funzioni il vicepresidente vicario.

Art. 13.
Il segretario

13.1. Il segretario e' eletto dal congresso ed e' il responsabile
politico di +EUROPA, di cui ha la rappresentanza politica ed
elettorale. Da' attuazione agli indirizzi e alle determinazioni del
congresso, dell'assemblea e dalla direzione, secondo le rispettive
competenze statutarie. Resta in carica fino al primo congresso
successivo alla sua elezione.
13.2. La candidatura a segretario, comprensiva di un documento
politico e della lista di dieci candidati all'assemblea, corredata
dalle firme di un numero di iscritti a +EUROPA non inferiore a un
decimo del totale alla data di convocazione del congresso, e comunque
nel numero massimo due decimi, e' presentata al presidente e
controllata, per la verifica dei requisiti di ammissibilita', dal
collegio di garanzia almeno sette giorni prima del congresso. In sede
di prima applicazione, la suddetta documentazione e' presentata al
coordinatore di +EUROPA e le verifiche di regolarita' e
ammissibilita' sono svolte dall'organismo di garanzia ad hoc nominato
dal consiglio di +EUROPA. Insieme alla candidatura a segretario e'
presentata una lista di dieci nomi di iscritti candidati, che entrano
a far parte dell'assemblea, in caso di elezione del candidato
segretario a cui la suddetta lista e' collegata.
13.3. E' eletto segretario il candidato che ottenga la
maggioranza dei voti congressuali.
13.4. Il segretario:
1) coordina l'esecuzione dell'indirizzo politico di +EUROPA
secondo le indicazioni deliberate dal congresso, dall'assemblea
nazionale e dalla direzione;
2) sottopone proposte di delibera alla direzione e
all'assemblea sulle materie di competenza di tali organi;
3) coordina le articolazioni territoriali di +EUROPA, le
politiche di iscrizione, l'organizzazione e l'attivita' di +EUROPA
sia a livello nazionale che locale;
4) svolge funzioni di raccordo dei parlamentari, degli eletti a
livello locale e dei rappresentanti delle articolazioni territoriali;
5) coordina l'iniziativa politica, anche europea, e la
comunicazione di +EUROPA;
6) coordina l'attivita' di commissioni tematiche e
dipartimenti.
13.5. In caso di morte, dimissioni, impedimento permanente o di
decadenza dalla carica e' convocato un congresso straordinario entro
tre mesi e nelle more della convocazione i poteri del segretario sono
esercitati dal presidente dell'assemblea.
13.6. L'assemblea puo' sfiduciare il segretario eletto con un
voto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, in una
riunione convocata dal presidente su richiesta di almeno un terzo dei
membri dell'assemblea con questo solo punto all'ordine del giorno.
Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, si applica l'art.
13.5. E' ineleggibile alla carica di segretario chi ricopre incarichi
di governo nazionale, di presidente di regione o membro di giunta
regionale o di sindaco di comune capoluogo di regione.

Art. 14.
La segreteria

14.1. La segreteria e' l'organo esecutivo di +EUROPA. E' composta
da non piu' di dieci membri e resta in carico per la durata del
mandato del segretario e coadiuva il segretario nell'attuazione del
mandato e nell'esercizio della funzione esecutiva. Il segretario
nomina e revoca i membri della segreteria, a cui puo' delegare
specifici incarichi politici o ruoli organizzativi. Le riunioni della
segreteria sono convocate dal segretario.

Art. 15.
Il tesoriere

15.1. Il tesoriere ha la rappresentanza legale di +EUROPA a tutti
gli effetti, di fronte a terzi, in tutti i gradi di giudizio, con
riguardo allo svolgimento di ogni attivita' di rilevanza economica e
finanziaria in nome e per conto dell'associazione, con poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa, in via
esemplificativa, la stipula di contratti e negozi di qualsiasi
natura, l'apertura e la gestione di conti correnti e di operazioni
bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di
garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta,
istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri
contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Gestisce
ogni attivita' relativa ai contributi, rimborsi, benefici e
finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, ivi incluso
l'eventuale trasferimento di tali importi a partiti o movimenti che
hanno promosso il deposito congiunto del simbolo e della lista da
parte dell'associazione, nel rispetto della legge e degli accordi
eventualmente stipulati con tali soggetti. Il tesoriere ha la
responsabilita' della gestione amministrativa, contabile, finanziaria
e patrimoniale di +EUROPA a tutti i fini di legge. Il tesoriere
nomina il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi
dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni.
In caso di morte, dimissioni, impedimento permanente o di decadenza
dalla carica e' immediatamente convocata un'assemblea per la sua
sostituzione e nelle more i poteri del tesoriere sono esercitati dal
segretario. L'assemblea puo' sfiduciare il tesoriere eletto con un
voto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, in una
riunione convocata dal presidente su richiesta di almeno un terzo dei
membri dell'assemblea con questo solo punto all'ordine del giorno.
15.2. Il tesoriere e' eletto dall'assemblea nazionale e resta in
carica fino al primo congresso successivo alla sua elezione.
15.3. Spetta al tesoriere, nei casi d'urgenza e ove non sia
possibile una tempestiva convocazione della direzione, adotta i
provvedimenti indifferibili e indispensabili al funzionamento
dell'associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica della
direzione entro il termine improrogabile di sette giorni.
15.4. Il tesoriere trasmette all'assemblea su base semestrale un
rendiconto dell'attivita' svolta e delle spese sostenute, fornendo
un'informativa completa e dettagliata. Vengono approntati strumenti
idonei ad assicurare che il rendiconto sia accessibile, su richiesta,
a tutti gli iscritti.
15.5. Il tesoriere provvede alla predisposizione del bilancio
consuntivo di esercizio in conformita' alla disciplina di legge
applicabile, lo sottopone entro i termini previsti dal successivo
art. 17 alla direzione e all'assemblea per l'approvazione e ne cura
entro i termini previsti dalla normativa di legge applicabile la
pubblicazione sul sito internet di +EUROPA.
15.6. La gestione di ogni entrata di +EUROPA e' improntata a
qualsiasi livello alla massima trasparenza. Il tesoriere e' tenuto a
mettere a disposizione, anche attraverso la pubblicazione nel
relativo sito internet, le entrate e le uscite quadrimestrali di ogni
struttura territoriale sulla base di uno schema approvato dalla
direzione. Tutti i contributi finanziari ricevuti dall'associazione e
superiori ai 500 euro sono resi pubblici.
15.7. Al tesoriere si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di pubblicita' della situazione patrimoniale
e reddituale di cui alla legge n. 441/1982.
15.8. Ogni organo delle strutture territoriali e tematiche di cui
al successivo art. 16, anche se dotato di autonomia statutaria,
amministrativa e negoziale, e' tenuto a uniformarsi alle disposizioni
del tesoriere. La mancata osservanza di tali disposizioni e' motivo
di azione disciplinare nei confronti dei singoli associati e puo'
comportare il commissariamento dell'organo.

Art. 16.
Le strutture territoriali e tematiche

16.1. +EUROPA e' organizzata attraverso strutture territoriali e
tematiche, denominate gruppi, costituiti sotto forma di associazioni
autonome, che non hanno rappresentanza politica formale
dell'associazione e perseguono obiettivi politici e organizzativi
autonomamente stabiliti, in coerenza con il progetto e le linee
programmatiche di +EUROPA. A livello locale, su proposta del
segretario, la direzione puo' eleggere dei commissari con poteri di
rappresentanza politica locale.
16.2. Nelle regioni in cui (A) il numero degli iscritti a +EUROPA
superi il rapporto di uno a diecimila con gli abitanti (esempio 100
su 1 milione di abitanti) o comunque (B) il numero di iscritti
regionali superi i duecento, l'assemblea degli iscritti nella
regione, convocata dal segretario, elegge un segretario regionale e
una direzione regionale composta da non piu' di dieci componenti, per
quanto riguarda il segretario regionale, secondo le stesse regole con
cui e' eletto dal congresso il segretario, e per quanto riguarda la
direzione regionale secondo le stesse regole con cui e' eletta dal
congresso l'assemblea. Il segretario regionale e la direzione
regionale coordinano l'azione politica di +EUROPA e dei gruppi
territoriali presenti nella regione e formulano proposte al
segretario di +EUROPA ai fini dell'eventuale partecipazione a
competizioni elettorali a livello locale.
16.3. Tra gli iscritti residenti all'estero la direzione elegge,
su proposta del segretario, un responsabile con il compito di
coordinare le iniziative di +EUROPA all'estero. Il responsabile e'
membro di diritto della direzione. Negli Stati esteri in cui (A) il
numero degli iscritti a +EUROPA superi il rapporto di uno a
duecentocinquantamila con gli abitanti (esempio 4 su 1 milione di
abitanti) o comunque (B) il numero di iscritti superi i cento,
l'assemblea degli iscritti residenti in tale Stato elegge un
coordinatore e una direzione composta da non piu' di cinque
componenti, secondo le stesse regole con cui sono eletti il
segretario e la direzione, con il compito di coordinare l'azione
politica dei gruppi territoriali e tematici presenti nello Stato.
16.4. I gruppi e le rappresentanze locali di +EUROPA si
autofinanziano attraverso attivita' di fundraising e commerciali.
+EUROPA destina una quota pari al 10% delle proprie risorse al
finanziamento dell'attivita' delle strutture territoriali di cui
all'art. 16.2.
16.5. La direzione puo', in presenza di gravi motivi e su
proposta del segretario, commissariare gli organi elettivi delle
articolazioni territoriali con contestuale nomina per il tempo
necessario alla ricostituzione dell'organo commissariato, e comunque
per non piu' di un anno. La direzione delibera a maggioranza assoluta
dei suoi componenti. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo e
avverso tale provvedimento puo' essere proposto ricorso, entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio di garanzia.
Sono da considerarsi gravi motivi:
1) la mancata nomina degli organi statutari nei modi e nei
tempi previsti dallo statuto e dai regolamenti;
2) la mancata indizione del congresso o dell'assemblea nei
termini previsti dai relativi statuti e regolamenti;
3) gravi irregolarita' amministrative;
4) ripetuti comportamenti che siano in aperto contrasto con gli
obiettivi e i programmi approvati dagli organi statutari di +EUROPA.
Le procedure di commissariamento si applicano anche in caso di
scioglimento, chiusura, o sospensione dell'organo territoriale con la
nomina di un commissario ad acta con il compito di ricostituire
l'organo.

Art. 17.
Esercizio sociale e bilanci

17.1. L'esercizio sociale e' dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.
17.2. Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in
modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonche' fondi,
riserve o capitale, salvo il trasferimento ai soggetti fondatori di
eventuali contributi per l'attivita' politica, che puo' essere
deliberato dall'assemblea.

Art. 18.
Scioglimento e liquidazione

18.1. L'eventuale scioglimento di +EUROPA e' deliberato
dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.
18.2. Nel caso in cui venga deliberato lo scioglimento,
l'assemblea nomina uno o piu' liquidatori determinandone i relativi
poteri.

Art. 19.
Collegio dei revisori dei conti - Societa' di revisione

19.1. Il collegio dei revisori dei conti e' eletto dall'assemblea
ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno
uno degli effettivi e uno dei supplenti devono essere iscritti nei
registri dei revisori legali. Ha il compito di vigilare
sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei
principi di corretta gestione e in particolare sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato
dall'associazione. Se non vi ha provveduto l'assemblea nazionale, il
collegio elegge al suo interno il presidente. I membri del collegio
partecipano senza diritto di voto alle riunioni del congresso e
dell'assemblea.
19.2. La durata in carica del collegio dei revisori e' stabilita
all'atto della nomina. In ogni caso, il mandato non puo' superare i
due anni e scade alla data del successivo congresso.
19.3. Il controllo contabile e' esercitato da una societa' di
revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi
dell'art. 161 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58
, e successive modificazioni, o, successivamente
alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
. La societa' di revisione svolge
le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione,
un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'associazione.

Art. 20.
Collegio di garanzia e sanzioni disciplinari

20.1. Il collegio di garanzia:
1) e' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti
dall'assemblea che non rivestano alcuna carica all'interno degli
organi o delle strutture territoriali o tematiche, e non siano
incorsi in sanzioni disciplinari;
2) elegge il presidente del collegio tra i propri componenti;
3) le riunioni del collegio di garanzia sono convocate dal
presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno secondo quanto
previsto dal presente statuto;
4) il collegio di garanzia puo' essere revocato con voto a
maggioranza dei due terzi dell'assemblea, su proposta della
maggioranza assoluta dell'assemblea;
5) all'elezione dei membri del collegio di garanzia si procede
mediante votazione di liste concorrenti di non piu' di tre membri.
Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi sono
tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella
lista, due membri effettivi e un supplente. Nel caso in cui nessuna
lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre,
l'assemblea dovra' essere riconvocata per una nuova votazione da
tenersi ai sensi del presente articolo. Il terzo componente effettivo
ed il secondo supplente sono tratti dalla lista che abbia riportato
il secondo maggior numero di voti, risultando eletti rispettivamente
il primo ed il secondo candidato figuranti su tale lista. La
presidenza del collegio spetta alla persona indicata al primo posto
nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di
sua cessazione, per qualunque ragione dalla carica, alla persona che
lo segue nell'ambito della medesima lista.
20.2. Il collegio resta in carica fino al primo congresso
successivo alla sua elezione. Per la validita' delle decisioni e'
richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il collegio ed
il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita'
prevale il voto del presidente; e' ammessa la seduta collegiale anche
con mezzi telematici. La fase di votazione deve essere registrata ed
essere resa disponibile agli interessati su richiesta.
20.3. Il collegio decide entro centottanta giorni:
1) sulle controversie insorte tra le articolazioni territoriali
e tematiche e/o tra una queste e gli organi nazionali di +EUROPA e
sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui all'art. 16.5;
2) sulle controversie disciplinari di cui al successivo art.
20.5.
20.4. Il collegio ha inoltre il compito di:
1) verificare la rispondenza delle candidature ai criteri
stabiliti dal presente statuto;
2) vigilare sul rispetto dello statuto e dei regolamenti.
20.5. L'azione disciplinare, anche collettiva, puo' essere
promossa presso il collegio in unico grado, nei confronti di
qualsiasi associato per iniziativa di uno o piu' associati e quando
vengono denunciati gravi violazioni dello statuto, dei regolamenti
e/o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione di
+EUROPA.
20.6. Il collegio, pervenuto l'atto di deferimento deve, entro
dieci giorni feriali, trasmetterne copia all'interessato, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo a data certa,
anche elettronico, assegnando un termine di almeno trenta giorni per
la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati
necessari. Il collegio medesimo puo' disporre qualsiasi atto
istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare,
in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle
ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il
contraddittorio fra le parti, anche disponendone l'audizione
personale. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del
presidente o dell'interessato, il collegio puo' disporre
provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli gia' adottati.
20.7. Il collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro
novanta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, trasmette le
risultanze istruttorie alla direzione nazionale, che, fatta salva
l'archiviazione, in caso di accertata fondatezza degli addebiti,
delibera una sanzione, in funzione della gravita' dell'inadempienza.
20.8. Fatta salva l'archiviazione, le sanzioni disciplinari sono:
1) il richiamo scritto;
2) la sospensione da un mese a due anni, che, per i componenti
gli organi, comporta la decadenza dalla carica; tuttavia, la
sostituzione del componente cosi' decaduto e' sospesa fino alla
deliberazione definitiva;
3) l'espulsione.
Contro la decisione dell'espulsione e/o della sospensione e'
ammesso appello all'assemblea nazionale.
20.9. Gli associati espulsi per violazione del presente statuto o
per indegnita' possono essere riammessi solo con giudizio del
collegio.

Art. 21.
Controversie

21.1. Qualunque controversia sorgesse tra gli associati, ovvero
tra gli associati e l'associazione, nell'esecuzione e/o
interpretazione del presente statuto, sara' rimessa al giudizio di un
collegio di tre arbitri che giudichera' in via rituale secondo
diritto in conformita' agli articoli 806 e seguenti del codice di
procedura civile. Ciascuna delle parti dell'arbitrato nominera' un
arbitro e il terzo, che avra' funzioni, di presidente sara' scelto
dai due arbitri cosi' nominati, o, in mancanza di accordo tra di
esse, dal presidente del Tribunale di Roma. Nel caso di arbitrato con
pluralita' di parti, gli arbitri saranno nominati tutti dal
presidente del Tribunale di Roma, che designera' il presidente del
collegio.

Art. 22.
Rinvio

22.1. Per tutto quanto non e' previsto dal presente statuto si fa
rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento
giuridico italiano.

Art. 23.
Disposizioni transitorie

23.1. Le disposizioni del presente statuto entreranno in vigore
dalla prima delle seguenti date: (a) la data di apertura del primo
congresso di +EUROPA da tenersi entro il mese di gennaio 2019, o (b)
il 1° febbraio 2019.
23.2. Fino alla scadenza del termine di cui all'art. 23.1:
1) i poteri attribuiti dal presente statuto al congresso,
all'assemblea e alla direzione sono esercitati dal consiglio
direttivo, composto dai quindici consiglieri e dai tre componenti
dell'ufficio di coordinamento indicati dai soggetti fondatori:
Radicali italiani, Forza Europa, Centro Democratico, sei per ciascun
soggetto;
2) il consiglio direttivo, istituito il 29 giugno 2018 dal
comitato dei fondatori composto dal segretario di Radicali italiani,
dai presidenti di Forza Europa e di Centro Democratico e da
Gianfranco Spadaccia, e' presieduto dallo stesso Gianfranco Spadaccia
ed e' da questi convocato di norma ogni quindici giorni o quando sia
richiesto da 1/3 dei suoi componenti. Il consiglio direttivo e'
regolarmente costituito quando siano presenti, di persona, ovvero
tramite strumenti telefonici o telematici, la maggioranza degli
aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti validi
espressi. I voti di astensione non si considerano voti validi;
3) il consiglio direttivo puo' deliberare di cooptare fino a
dieci ulteriori componenti con diritto di voto. L'ammissione dei
nuovi componenti e' deliberata dal consiglio con la maggioranza dei
tre quarti degli aventi diritto al voto. Del consiglio fanno parte,
senza diritto di voto, i membri del comitato dei fondatori di cui al
punto 2, l'amministratore, i consiglieri regionali in carica iscritti
a +EUROPA e i parlamentari della XVIII legislatura, che siano stati
candidati nei collegi plurinominali o nella circoscrizione estero con
la lista +EUROPA con Emma Bonino - Centro Democratico alle elezioni
del 4 marzo 2018;
4) la rappresentanza politica di +EUROPA e' esercitata, sulla
base degli atti di direzione e di indirizzo del consiglio direttivo
dal coordinatore, Benedetto Della Vedova, eletto dal consiglio stesso
tra i tre rappresentanti indicati dai soggetti fondatori Radicali
Italiani, Forza Europa e Centro Democratico. I due rappresentanti non
eletti alla carica di coordinatore, Bruno Tabacci e Massimiliano
Iervolino, esercitano la carica di vice-coordinatore. Coordinatori e
vice coordinatori costituiscono l'ufficio di coordinamento. L'ufficio
di coordinamento assicura il raccordo delle determinazioni del
consiglio direttivo con l'iniziativa degli iscritti e dei gruppi di
+EUROPA, nonche' con quella degli eletti di +EUROPA in Parlamento e
nelle regioni;
5) la rappresentanza legale di +EUROPA e' esercitata
dall'amministratore, eletto dal consiglio direttivo, Silvja Manzi,
che rappresenta l'associazione, a tutti gli effetti, di fronte a
terzi e in tutti i gradi di giudizio, in relazione all'attivita' da
esso svolta e da' attuazione alle determinazioni politiche e
organizzative assunte dal consiglio direttivo e dal coordinatore,
secondo le attribuzioni ad essi assegnate dallo statuto;
6) l'attivita' territoriale di +EUROPA e' organizzata
attraverso strutture autonome, denominate gruppi, di tipo tematico o
territoriale, che non hanno rappresentanza politica formale di
+EUROPA e sono costituiti in base a un regolamento approvato dal
consiglio direttivo;
7) fino alla tenuta del primo congresso di +EUROPA e
all'entrata in carica degli organi statutari, rimangono di competenza
del comitato dei fondatori di cui al punto 2, le determinazioni in
ordine alla partecipazione a elezioni, che devono essere deliberate a
maggioranza assoluta, dopo avere sentito il consiglio direttivo,
nonche' i poteri relativi allo scioglimento o alla liquidazione di
+EUROPA, che devono essere deliberati all'unanimita';
8) le eventuali modifiche dello statuto di +EUROPA fino alla
scadenza del termine di cui all'art. 23.1 sono deliberate dal
consiglio direttivo con la maggioranza dei tre quarti degli aventi
diritto al voto. In ogni caso, fino alla scadenza del suddetto
termine, non sono ammissibili modifiche statutarie relative alla
denominazione, allo scopo sociale, agli organi statutari e ai
relativi poteri e al rapporto tra +EUROPA e i soggetti fondatori.

Parte di provvedimento in formato grafico


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