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DECRETO del 05/02/2019
Fondo bilaterale di solidarieta' per il sostegno al reddito delpersonale delle aziende di trasporto pubblico. (Decreto n. 102661).(19A02211)

Pubblicato su: G.U. n. 81 del 05/04/2019
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015 volto ad
assicurare ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in
materia d'integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto
di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia
d'integrazione salariale;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86985
del 9 gennaio 2015 con il quale e' stato istituito il Fondo di
solidarieta' per il sostegno del reddito del personale delle aziende
di trasporto pubblico;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 97510
del 17 ottobre 2016 con il quale sono state apportate delle modifiche
al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86985 del 9
gennaio 2015;
Visto l'accordo sindacale sottoscritto in data 4 luglio 2018 tra
ASSTRA, ANAV, AGENS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL,
UGL-FNA, con il quale e' stato convenuto di modificare ed integrare
la disciplina del Fondo gia' costituito;
Considerata l'esigenza delle parti sociali espressa nell'accordo
sindacale del 4 luglio 2018 di confermare il Fondo come strumento di
sostegno al reddito rafforzando, estendendo e agevolando
l'applicazione del Fondo stesso;
Ritenuto, pertanto, di modificare il decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015, cosi' come
modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.
97510 del 17 ottobre 2016 alla luce dell'accordo del 4 luglio 2018;

Decreta:

Art. 1

Istituzione del Fondo

1. Il «Fondo bilaterale di solidarieta' per il sostegno al reddito
del personale delle aziende di trasporto pubblico» (d'ora in avanti,
«Fondo») , istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015, cosi' come modificato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 97510 del 17 ottobre
2016, non ha personalita' giuridica e gode di autonoma gestione
finanziaria e patrimoniale presso l'INPS, del quale costituisce
gestione.
2. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148
del 2015, gli oneri di amministrazione sono determinati secondo i
criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'INPS e vengono
finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni
straordinari gli oneri di amministrazione sono a carico delle singole
aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'INPS
distintamente.


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