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DECRETO del 26/03/2019
Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riservaobbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo perl'esercizio 2018. (19A02289)

Pubblicato su: G.U. n. 79 del 03/04/2019
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo
per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti
conferenti di cui all'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante
disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui
all'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione
bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;
Visto l'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153
, ai sensi del quale «la vigilanza sulle fondazioni e' attribuita
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ora Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153
, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento
alla riserva obbligatoria e' determinata dall'Autorita' di vigilanza;
Visto l'art. 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153
, ai sensi del quale l'Autorita' di vigilanza puo'
prevedere riserve facoltative;
Visto il provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile
2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle
fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31
dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 28, comma 5 del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153
;
Visto l'art. 20-quater, comma 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136
;
Visti i decreti del 26 marzo 2002, 27 marzo 2003, 25 marzo 2004, 15
marzo 2005, 13 marzo 2006, 23 marzo 2007, 20 marzo 2008, 11 marzo
2009, 13 aprile 2010, 7 aprile 2011, 26 marzo 2012, 25 marzo 2013, 15
aprile 2014, 20 marzo 2015, 8 marzo 2016, 10 febbraio 2017 e del 9
marzo 2018 con i quali l'Autorita' di vigilanza, ai sensi delle
disposizioni che precedono, ha provveduto a fissare le misure degli
accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per
l'integrita' del patrimonio per gli esercizi 2001-2017;
Considerata la necessita' di determinare la misura
dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio 1°
gennaio 2018-31 dicembre 2018;
Considerata l'opportunita' di consentire un accantonamento
patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio,
finalizzato alla salvaguardia dell'integrita' del patrimonio e di
fissarne la misura massima ammessa;
Considerata l'opportunita' che, nei casi eccezionali in cui siano
presenti disavanzi pregressi, le fondazioni destinino
prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di
tali disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il
patrimonio, sia di garantire continuita' all'attivita' istituzionale;

Decreta:

Art. 1

1. Nella redazione del bilancio d'esercizio 2018, le fondazioni
bancarie osservano le disposizioni di cui al provvedimento del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
del 19 aprile 2001, tenuto conto di quanto disposto dall'art.
20-quater, comma 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello
risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al
provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 19 aprile 2001.
3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'art. 8,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
e' determinato, per l'esercizio 2018, nella misura del venti per
cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale
destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2.
4. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le
fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio,
con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrita'
del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento
dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2,
comma 3.


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