Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

DELIBERA del 28/11/2018
Fondo sanitario nazionale 2018. Ripartizione tra le regioni dellerisorse destinate al finanziamento della sanita' penitenziaria.(Delibera n. 78/2018). (19A02177)

Pubblicato su: G.U. n. 78 del 02/04/2019
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute,
d'intesa con la Conferenza Stato permanente per i rapporti tra lo
Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di
seguito, Conferenza Stato-Regioni), l'assegnazione annuale delle
quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle
regioni e province autonome;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)
che all'art. 2, comma 283, al fine di dare attuazione al riordino
della medicina penitenziaria - comprensivo dell'assistenza sanitaria
negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza,
nelle comunita' e negli ospedali psichiatrici giudiziari - prevede
che siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le
modalita' e i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia
minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario
nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro,
delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in
materia di sanita' penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
aprile 2008, emanato in attuazione della legge n. 244 del 2007 sopra
citata, recante «Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio
sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro,
delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in
materia di sanita' penitenziaria»;
Visto, in particolare, l'art. 6 del medesimo decreto il quale
prevede, al comma 1, che ai fini dell'esercizio delle funzioni
sanitarie afferenti alla sanita' penitenziaria, le risorse
finanziarie trasferite nelle disponibilita' del Servizio sanitario
nazionale siano quantificate, a decorrere dall'anno 2010, in
167.800.000 euro, nonche', al comma 2, che dette risorse finanziarie
siano ripartite tra le regioni sulla base anche della tipologia delle
strutture penitenziarie e dei servizi minorili presenti sul
territorio di competenza, nonche' dei flussi di accesso ai medesimi,
secondo i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni;
Viste le disposizioni dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
19 novembre 2010, n. 252 e dell'art. 2, comma 109, della legge 23
dicembre 2009, n. 191
, che prevedono che, per le Province autonome di
Trento e Bolzano, gli oneri di cui alla presente delibera sono a
carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali e che le quote
spettanti sono comunque rese indisponibili;
Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di
stabilita' 2014), ed in particolare il comma 513, che modifica il
comma 7 dell'art. 49 della legge costituzionale del 31 gennaio 1963,
n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), elevando
da 9 decimi a 9,19 decimi il gettito fiscale dell'imposta erariale di
consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati
nella regione stessa. Conseguentemente, il citato comma 513, riduce
il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per
l'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la
componente del finanziamento di cui al citato art. 2, comma 283,
lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito con
modificazioni dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, che ha fissato al 31
marzo 2015 il termine della chiusura degli ospedali psichiatrici
giudiziari (OPG);
Visto il comma 562 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stabilita' 2015), il quale dispone che a decorrere
dall'anno 2015 il riparto dell'importo destinato al finanziamento
delle funzioni trasferite al Servizio sanitario nazionale in
applicazione del riordino della medicina penitenziaria, di cui
all'art. 2, comma 283, lettera c) della richiamata legge n. 244 del
2007, deve tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri
condivisi nell'ambito del tavolo di consultazione permanente sulla
sanita' penitenziaria, istituito ai sensi dell'allegato A del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008;
Vista la propria delibera n. 72, adottata in data odierna,
concernente il riparto tra le regioni e le province autonome delle
disponibilita' del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2018, che, al
punto 1, lettera b, n. 7, ha disposto l'accantonamento della somma di
165.424.023 euro per il finanziamento della medicina penitenziaria,
ai sensi del citato art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007;
Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n.
11161 del 27 novembre 2018, concernente il riparto tra le regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, dell'importo di euro
165.424.023 sopra citato destinato al finanziamento della sanita'
penitenziaria per l'anno 2018;
Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata sancita sulla
proposta in esame nella seduta del 22 novembre 2018 (Rep. Atti n.
128/CU);
Considerato che la citata proposta del Ministro della salute,
analogamente al precedente riparto 2017, tiene conto, secondo quanto
previsto al citato comma 562 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014,
delle modifiche ai criteri di riparto condivise in data 13 settembre
2017 nell'ambito del richiamato tavolo di consultazione permanente
sulla sanita' penitenziaria, modifiche in base alle quali il riparto
non comprende piu' le quote destinate ai centri clinici, nonche'
quelle relative agli ospedali psichiatrici che risultano chiusi ai
sensi del richiamato decreto-legge n. 52 del 2014;
Considerato che la somma di 165.424.023, posta a base della
procedura del calcolo eseguito per la determinazione delle somme
spettanti, viene ripartita seguendo gli stessi criteri gia' adottati
per il precedente riparto relativo all'anno 2017, ovvero:
a) per il 65 per cento sulla base del peso percentuale
complessivo del numero dei detenuti adulti presenti negli istituti
penitenziari e del numero di minori in carico ai servizi della
Giustizia minorile entrambi rilevati alla data del 31 dicembre 2017.
Per quanto riguarda i detenuti adulti viene attribuito ad essi un
peso pari ad 1 mentre per quanto riguarda i minori viene attribuito:
un peso pari a 1 nel caso di inserimento degli stessi in istituti
penali minorili, centri di prima accoglienza e comunita'
ministeriali, ed un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento dei
medesimi in comunita' private. Non sono considerati i minori in
carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) ai
quali il Servizio sanitario nazionale deve garantire specifica
assistenza psicologica;
b) per il 35 per cento sulla base del peso percentuale del numero
degli ingressi dalla liberta' dei detenuti adulti e dei minori,
entrambi rilevati nell'anno 2017. La distribuzione dei pesi nei
confronti dei minori viene operata come nel punto precedente. I
minori non vengono conteggiati se in carico agli Uffici di servizio
sociale, per gli stessi motivi sopra esposti;
Considerato che la proposta in esame prevede, ai sensi dell'art. 8
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
aprile 2008, che il trasferimento delle risorse alle regioni a
statuto speciale e' subordinato al trasferimento delle funzioni in
materia di medicina penitenziaria sulla base delle relative norme
attuative, adottate secondo i rispettivi statuti e secondo le norme
di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che per la Regione Sardegna e per la Regione Valle
d'Aosta le funzioni risultano gia' trasferite, rispettivamente ai
sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2011,
n. 140
e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
ottobre 2014, emanato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 26
ottobre 2010, n. 192
, per cui le risorse finanziarie loro spettanti
possono essere integralmente trasferite;
Considerato che anche per la Regione Siciliana le funzioni di
sanita' penitenziaria risultano trasferite, ai sensi del decreto
legislativo n. 222 del 2015 concernente le «Norme di attuazione dello
statuto speciale della Regione Siciliana per il trasferimento delle
funzioni in materia di sanita' penitenziaria»;
Considerato che alla Regione Friuli Venezia Giulia non viene
trasferita alcuna risorsa finanziaria in quanto la stessa provvede
con risorse proprie, cosi' come stabilito dal gia' citato art. 1,
comma 513, della legge n. 147 del 2013;
Considerato che la medesima proposta, in applicazione del
richiamato art. 2, comma 109, della citata legge n. 191 del 2009,
prevede che le quote relative alle Province autonome di Trento e
Bolzano siano rese indisponibili;
Considerato infine, che nella proposta in esame, diversamente dal
precedente riparto 2017 non sono previste rettifiche di riequilibrio
sulle quote di riparto;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente
regolamento di questo Comitato (delibera del 30 aprile 2012, n. 62,
art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122/2012);
Vista la nota prot. n. 6013-P del 28 novembre 2018, predisposta
congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a
base della presente delibera;
Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. L'importo di euro 165.424.023 - destinato al finanziamento della
medicina penitenziaria con delibera di questo Comitato concernente il
riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilita'
del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2018, adottata in data
odierna - e' ripartito tra le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, come riportato nella tabella allegata che
costituisce parte integrante della presente delibera.
2. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1, e' assegnato
alle regioni a statuto ordinario, nonche' alla Regione Sardegna, alla
Regione Valle d'Aosta e alla Regione Siciliana, l'importo di euro
163.923.243, ripartito tra le medesime regioni secondo quanto
indicato nella citata tabella allegata alla presente delibera.
3. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1, la quota
relativa alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari ad euro
1.500.780, resta indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 109, della
legge n. 191 del 2009 e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
n. 252 del 2010, richiamati in premessa.

Roma, 28 novembre 2018

Il vice Presidente: Tria

Il segretario: Giorgetti

Registrata alla Corte dei conti il 12 marzo 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1-180


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso