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DECRETO del 31/01/2019
Modifiche al decreto ministeriale n. 10158 del 5 maggio 2016, recantedisposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione deifondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cuiall'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n.1305/2013 del 17 dicembre 2013. (19A02086)

Pubblicato su: G.U. n. 74 del 28/03/2019
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione
dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalita';
Visto il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione
dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della
Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della
Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo,
le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';
Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n.
1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.
652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli
animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo
vegetale;
Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2020
approvato dalla Commissione europea con decisione n. (C2015)8312 del
20 novembre 2015, cosi' come risultante dall'ultima modifica
approvata con decisione C(2018) 6758 del 9 ottobre 2018, ed in
particolare la misura 17 «Gestione del rischio»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, in
attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2015, n. 59, e successive
modificazioni, relativo alla semplificazione della gestione della PAC
2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del
rischio;
Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 giugno
2016, n. 141, recante disposizioni per il riconoscimento, la
costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono
beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b)
e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013;
Visto il decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, convertito in
legge n. 97 del 9 agosto 2018, ai sensi del quale il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione:
«Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo»;
Considerata la necessita' di allineare le disposizioni di cui al
citato decreto 5 maggio 2016 per effetto delle modifiche introdotte
al PSRN 2014-2020 a seguito dell'entrata in vigore del regolamento
(UE) n. 2017/2393;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di modificare il citato decreto
5 maggio 2016 in conformita' al disposto di cui al PSRN 2014-2020
cosi' come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione
C(2018) 6758 del 9 ottobre 2018;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
espressa nella seduta del 24 gennaio 2019;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto 5 maggio 2016, n. 10158, in recepimento delle
disposizioni introdotte nel PSRN 2014-2020 approvato con decisione
C(2018) 6758 del 9 ottobre 2018.

1. Nel decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, le parole
«paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 1,
lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013» e le parole
«Consorzi di difesa» dalle seguenti: «Organismi collettivi di
difesa».
2. All'art. 1, il comma 1 e' cosi' modificato:
a) alla lettera c) dopo le parole «"Fondo di mutualizzazione"» e'
inserita la seguente frase «di seguito denominato "Fondo"»;
b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) "Fondo per la
tutela del reddito e Fondo per la tutela del reddito settoriale": i
Fondi che, ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, possono
beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1,
rispettivamente lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 1305/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;»;
c) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) "Autorita'
competente": il Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo;»;
d) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
«i) "Elenco": Elenco dei soggetti gestori, che hanno chiesto ed
ottenuto il riconoscimento da parte dell'Autorita' competente;
l) "Sistema gestione del rischio" di seguito denominato "SGR":
sistema informativo integrato istituito ai sensi del Capo III del
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 marzo 2015 e successive modificazioni e
integrazioni, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione
dell'informazione relativa a tale misura, nell'ottica di garantire
una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni.».
3. L'art. 3 e' modificato come segue:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il capitale
iniziale dei Fondi di mutualizzazione, in conformita' alle
disposizioni di cui agli articoli 38, paragrafo 3, e 39, paragrafo 4,
e 39-bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, e' costituito dai
contributi volontari dei singoli agricoltori aderenti, dai contributi
finanziari di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b), c) e d)
ovvero da erogazioni finanziarie di soggetti pubblici e di soggetti
privati, anche diversi dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a).».
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La contabilita'
relativa ai Fondi di mutualizzazione che beneficiano del sostegno di
cui all'art. 2, comma 2, e' tenuta separatamente dalle altre
attivita' del Gestore, il quale e' tenuto a rendicontare tutti i
movimenti in entrata ed uscita che interessano l'attivita' del Fondo
medesimo entro i termini stabiliti dall'Autorita' competente
nell'ambito del provvedimento inerente le procedure attuative di cui
all'art. 16.».
4. L'art. 4 e' modificato come segue:
a) il comma 1 lettera c) e' sostituito dal seguente: «c)
contributi eventualmente erogati da soggetti pubblici e privati;
b) al comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «e)
rimborso quota capitale a fronte di somme erogate da istituti di
credito a titolo di mutui o di altri finanziamenti contratti dal
Fondo ai fini della liquidazione dei pagamenti compensativi.».
5. All'art. 7, comma 1, ultimo capoverso, e all'art. 9, comma 1,
lettera c) dopo la parola «reddito» e' aggiunta la seguente frase «e
per i Fondi di tutela del reddito settoriale.».
6. All'art. 11, il comma 1 e' modificato come segue:
«1. Al verificarsi di uno degli eventi indicati all'art. 36,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 previo
riconoscimento del verificarsi dello stesso, il Fondo per la tutela
dei rischi climatici e sanitari, a seguito della denuncia effettuata
dall'aderente nei termini e secondo le modalita' fissate dal
regolamento del Fondo, previa verifica dell'ammissibilita' della
richiesta da parte dei competenti organi, procede all'erogazione in
favore dell'aderente dell'indennizzo spettante.».
7. L'art. 12 e' cosi' modificato:
a) nel titolo dell'articolo, dopo la parola «reddito» e' aggiunto
«e per i Fondi di tutela del reddito settoriale»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al verificarsi del
calo drastico del reddito, nei termini di cui all'art. 39, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i Fondi per la tutela del
reddito, e di cui all'art. 39-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 1305/2013 per i Fondi di tutela del reddito settoriale, a seguito
della denuncia dell'aderente nei termini e secondo le modalita'
fissate dal regolamento del Fondo, e previa verifica
dell'ammissibilita' della richiesta da parte dei competenti organi,
il Fondo procede all'erogazione dell'indennizzo. La verifica di
ammissibilita' e' svolta anche conferendo incarico a soggetti esterni
adeguatamente qualificati, in conformita' con le norme di accesso ai
benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere c) e d) del
regolamento (UE) n. 1305/2013.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini
dell'accesso ai benefici di cui all'art. 2, comma 2, gli indennizzi
erogati devono rispettare i limiti di cui agli articoli 39 e 39-bis
del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'indennizzo deve essere compreso
tra la percentuale minima stabilita dal programma di sviluppo rurale
nazionale 2014 2020 ed il 70 per cento della perdita di reddito
subita dall'agricoltore. Nel calcolare gli indennizzi il Fondo evita
sovra-compensazioni per effetto del cumulo degli stessi con
l'intervento di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di
strumenti assicurativi privati.»;
d) al comma 4, la frase «lettera c)» e' sostituita dalla
seguente: «lettere c) e d)».
8. All'art. 13, comma 2, la frase «indebitamento superiore a 36
mesi» e' sostituita dalla seguente: «indebitamento superiore a 60
mesi».
9. L'art. 16 e' modificato come segue:
«1. Con decreto del direttore della Direzione generale dello
sviluppo rurale, sentite le regioni in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, possono essere apportate modifiche e/o integrazioni
alle disposizioni del presente provvedimento, finalizzate alla
semplificazione delle procedure di gestione del sistema di gestione
dei rischi, nonche' ad individuare soluzioni temporanee che
consentano la corretta gestione delle misure, nelle more dell'entrata
a regime del sistema stesso.
2. Con successivo provvedimento dell'Autorita' competente, sentite
le Regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono
adottate le procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei
soggetti gestori, in conformita' al presente decreto, e per
l'istituzione dell'Elenco dei soggetti gestori in ambito SGR.».

Roma, 31 gennaio 2019

Il Ministro: Centinaio

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 179


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