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DECRETO del 01/03/2019
Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011,in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi dibilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.(19A01980)

Pubblicato su: G.U. n. 71 del 25/03/2019
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del ministero dell'economia e delle finanze

di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno

di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari regionali e le autonomie
della Presidenza del Consiglio dei ministri

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42

Visto il comma 2 dell'art. 3-bis del citato decreto legislativo n.
118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali,
esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del
consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della
raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il
Sistema europeo dei conti nazionali»;
Visto il comma 6 dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 118
del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono
aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con
il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e
territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta
della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali di cui all'art. 3-bis»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente
«Codice dei contratti pubblici»;
Visto l'art. 1, comma 831 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il
quale ha previsto che «all'art. 233-bis, comma 3 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
, le parole: "fino all'esercizio
2017" sono soppresse» rendendo facoltativa l'adozione del bilancio
consolidato da parte degli enti locali con popolazione inferiore a
5.000 abitanti;
Visto l'art. 1, commi da 897 a 900 della legge 30 dicembre 2018, n.
145
, che ha disciplinato le modalita' di utilizzo delle quote
vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione
da parte degli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118
, in disavanzo;
Visto l'art. 65, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118
, come modificato dall'art. 1, comma 909 della legge 30 dicembre
2018, n. 145
, il quale prevede che «Le economie riguardanti le spese
di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione
del fondo pluriennale secondo le modalita' definite, entro il 30
aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con
il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta
della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui
all'art. 3-bis, al fine di adeguare il principio contabile applicato
concernente la contabilita' finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2
del presente decreto»;
Visto l'art. 183, comma 3 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
, come modificato dall'art. 1,
comma 910 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che
«Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici
concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le
modalita' definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e
con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il
principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria
previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo»;
Visto l'art. 40, comma 2-bis del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118
, aggiunto dall'art. 1, comma 937 della legge 30 dicembre
2018, n. 145
, il quale prevede «Fermo restando quanto previsto dal
comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato
valori degli indicatori annuali di tempestivita' dei pagamenti,
calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei
termini di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231
, possono autorizzare spese di investimento la
cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far
fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di
amministrazione per la mancata contrazione del debito puo' essere
coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da
contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa»;
Considerate le norme che disciplinano il ripiano pluriennale dei
disavanzi degli enti territoriali, con particolare riferimento
all'art. 9, comma 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
all'art. 1, commi da 779 a 783 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
e all'art. 1, comma 874 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno
2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha
trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari
regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie»;
Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nelle riunioni dell'11 luglio 2018 e del 9
gennaio 2019;
Decreta:

Art. 1.

Allegato I - Principi generali o postulati

1. Al principio contabile generale n. 16 di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole "dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o,
fino all'esercizio 2015, di una legge di autorizzazione
all'indebitamento" sono sostituite dalle seguenti "dal fondo
pluriennale vincolato di entrata, dall'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione o, da una legge regionale di autorizzazione
all'indebitamento, nei casi previsti dalla legge";
b) le parole "In caso di disavanzo di amministrazione negli
ultimi due esercizi o, se l'esercizio precedente non e' ancora stato
rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nell'ultimo
esercizio rendicontato e di disavanzo presunto" sono sostituite dalle
seguenti "In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due
esercizi nuovo e aggiuntivo rispetto a quello registrato
nell'esercizio precedente o, se l'esercizio precedente non e' ancora
stato rendicontato, in caso disavanzo di amministrazione nuovo e
aggiuntivo nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto
nuovo e aggiuntivo";
c) le parole "da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non
contratto dalle regioni" sono sostituite dalle seguenti "da disavanzo
tecnico, da debito autorizzato e non contratto dalle regioni e dal
disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli esercizi
successivi a quello in cui e' stata ripianata la prima quota".


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