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PROVVEDIMENTO del 25/02/2019
Conferma della rilevanza paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142,comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,di un tratto del corso d'acqua «Canale Musonello - Rostra deiMolini», ricadente nei Comuni di Loria e parte di Riese Pio X(localita' Spineda), in Provincia di Treviso, dichiarato irrilevanteai fini paesaggistici con deliberazione della Giunta regionale delVeneto n. 1395 del 25 settembre 2018. (19A01848)

Pubblicato su: G.U. n. 70 del 23/03/2019
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

LA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice
per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, l'art. 142, comma 1,
lett. c) e comma 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
agosto 2014, n. 171
recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli
uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16,
comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28
dicembre 2015, n. 208
»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;
Vista la nota prot. 431175 del 23 ottobre 2018, con la quale la
Regione del Veneto ha trasmesso copia della deliberazione della
Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018 di adozione
della revisione del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma
1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un
tratto del corso d'acqua «Canale Musonello, Rostra dei Molini»,
ricadente nei Comuni di Loria e parte di Riese Pio X (localita'
Spineda), in Provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 142, comma 3,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 101
del 9 ottobre 2018;
Vista la nota prot. 10416 del 5 novembre 2018, con la quale il
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attivita'
culturali per il Veneto ha inoltrato, alla Direzione generale
archeologia, belle arti e paesaggio e alla Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di
Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, la documentazione
relativa alla suddetta deliberazione della Giunta regionale del
Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018;
Vista la nota prot. 23400 del 9 novembre 2018, con la quale la
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area
metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso
ha proposto le seguenti osservazioni ai contenuti della scheda n.
11/2017 della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395
del 25 settembre 2018: «Analizzato il tratto del corso d'acqua in
Comune di Loria (TV), denominato anche Roggia Musonello, e verificato
che in buona parte conserva sia la portata idraulica che i valori
paesaggistici, simili alla maggior parte dei canali e delle rogge del
territorio veneto, e che non sono presenti elementi di degrado di
particolare rilievo sia del corso d'acqua che degli spazi
circostanti, si ritiene che la tutela paesaggistica vada confermata,
finalizzando la stessa alla preservazione e tutela dei tratti di
naturalita' che la porzione di corso d'acqua ancora conserva, nonche'
il ruolo di elemento di riconoscimento del paesaggio dell'area. Si
ritiene inoltre che il tratto in Comune di Loria, di cui si propone
lo svincolo, e' comunque parte di un canale piu' esteso che interessa
un percorso di circa 26 km, che attraversa i Comuni di Castello di
Godego, Castelfranco, da Villarazzo al centro, definendo anche le
mura di questo importante centro storico murato. Si evidenzia anche
la storicita' della Roggia riportata nelle planimetrie ottocentesche,
evidenziando quindi una ulteriore importanza in rapporto alla
salvaguardia dell'impalcato idraulico territoriale, non meno che gli
altri canali e rogge presenti in quel tratto di territorio. Si
ritiene pertanto che la tutela ai sensi dell'art.142 del decreto
legislativo n. 42/2004
vada confermata in tutto il tratto del Canale
Musonello, ivi compreso il tratto ricadente in Comune di Loria»;
Visti sia la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia acque, sia il secondo Piano di gestione delle
acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali, approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017, ed in
particolare la scheda relativa al Rio Giarona - Volon - Musonello,
identificata con codice distrettuale ITARW03BB09100010VN e codice
regionale IT05313_10, in cui l'assetto morfologico e' segnalato come
«naturale» e lo stato e gli obiettivi di qualita' chimico ed
ecologico sono indicati con «buono 2027»;
Visti sia la direttiva n. 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla
gestione dei rischi di alluvione, sia il decreto legislativo n. 49
del 23 febbraio 2010, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione,
sia il Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto
idrografico delle Alpi orientali, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2017;
Vista la legge regionale del Veneto 6 giugno 2017, n. 14, recante
disposizioni per il contenuto del consumo di suolo e modifiche della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio», pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 9 giugno 2017, ed in
particolare i contenuti dell'art. 5;
Preso atto che la giurisprudenza e' costante nell'affermare il
principio per cui, in materia di tutela paesaggistica, «il vincolo
paesistico legale e la esigenza di tutela ad esso sottesa non vengono
meno per il solo fatto che il vincolo e' stato gia' in passato
violato e la zona deturpata, imponendosi, al contrario, un maggiore
rigore per il futuro, onde prevenire ulteriori danni all'ambiente e
salvaguardare quel poco di integro che ancora residua» (cfr.
Consiglio di Stato, sezione VI, 11 giugno 1990, n. 600; sezione VI, 4
febbraio 2002, n. 657; sezione VI, 6 giugno 2011, n. 3341; sezione
VI, 21 luglio 2011, n. 4418; sezione VI, 6 maggio 2013, n. 2410 e
sezione VI, 11 settembre 2013, n. 4493) e « non e' possibile,
senza superare i limiti propri del giudizio di legittimita', isolare
singole aree comprese nella bellezza d'insieme e verificare se vi
siano specificatamente riferibili le caratteristiche indicate
dall'amministrazione, con riferimento alla bellezza d'insieme, nella
motivazione del provvedimento (Cons. Stato, IV, 20 marzo 2006, n.
1470; VI, 20 gennaio 1998, n. 106). A cio' si aggiunga che il fatto
dell'antropizzazione, o meglio della presenza di precedenti
interventi edilizi, non solo non e' ostativo al vincolo, ma anzi, per
costante e consolidata giurisprudenza, maggiormente richiede che, se
ne sussiste il substrato, si dia corso alla tutela dell'art. 9 Cost.
per il paesaggio (Cons. Stato, VI, 11 giugno 1990, n. 600; VI, 28
agosto 1995, n. 820; VI, 20 ottobre 2000, n. 5651; IV, 30 giugno
2005, n. 3547; VI, 29 novembre 2005, n. 6756; II, 17 giugno 1998, n.
853; II, 4 febbraio 1998, n. 3018/97; II, 13 dicembre 2006, n.
10387/04). Non e' dunque nemmeno il caso di rammentare che il vincolo
paesaggistico, non e', per sua natura, volto alla sola tutela delle
bellezze di natura, ma anche del lascito storico ed architettonico
sul paesaggio» (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 21 luglio 2011,
n. 4429);
Vista l'istruttoria della Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di
Belluno, Padova e Treviso, inoltrata con nota prot. 2352 del 31
gennaio 2019, pervenuta alla Commissione regionale in pari data;
Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela
del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014,
assunta nella riunione del 31 gennaio 2019, e trasmessa alla
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot.
1183 del 12 febbraio 2019;
Considerato che per gli immobili ed aree ricompresi nell'ambito di
interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'art.
142, non e' consentito compiere azioni che possono distruggere i
suddetti immobili ed aree, ne' effettuare ed introdurre modificazioni
che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione, e che i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 146 del
decreto legislativo n. 42/2004 hanno l'obbligo di presentare la
richiesta di autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147 dello
stesso decreto legislativo n. 42/2004 riguardo interventi
modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere,
salvo i casi di esonero previsti dall'art. 149 del medesimo decreto
legislativo n. 42/2004
e dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
;
Considerato che il corso d'acqua in argomento, delimitato come
nelle unite planimetrie catastali, conserva la rilevanza
paesaggistica di cui all'art. 142, comma 1, lett. c) del decreto
legislativo n. 42/2004
, per i seguenti motivi indicati nel suddetto
verbale della Commissione regionale per la tutela del patrimonio
culturale del Veneto, nella seduta del 31 gennaio 2019:
«il corso d'acqua in tutto il suo percorso, e' elemento idraulico
che connota il paesaggio agrario ed insediativo esistente, con il suo
andamento a tratti lineare a tratti sinuoso, la presenza di
vegetazione sia spontanea che appositamente inserita nel tempo,
tipica dei canali e delle rogge venete. Il corso d'acqua costituisce
uno degli elementi idraulici storici che hanno segnato nel tempo
l'area e che oggi strutturano e contribuiscono a comporre il
paesaggio esistente»;
Vista la nota prot. n. 5502 del 22 febbraio 2019 con la quale la
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio ha espresso il
proprio parere favorevole in merito alla fondatezza, sotto il profilo
tecnico-scientifico, delle motivazioni poste alla base della proposta
di conferma della rilevanza paesaggistica del corso d'acqua in esame
ed al perfezionamento della relativa procedura;
Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela
del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014,
assunta nella riunione del 25 febbraio 2019, con cui si recepisce
quanto espresso dalla Direzione generale archeologia, belle arti e
paesaggio;
Ritenuto, pertanto, che il corso d'acqua denominato «Canale
Musonello - Rostra dei Molini», ricadente nei Comuni di Loria e parte
Riese Pio X (localita' Spineda), Provincia di Treviso, come
individuato dalle allegate planimetrie catastali, presenta rilevanza
paesaggistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 142,comma 1,
lettera c) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Dichiara:

che, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42
, e' confermata la rilevanza paesaggistica ex art.
142, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
, del tratto del corso d'acqua denominato «Canale
Musonello - Rostra dei Molini», ricadente nei Comuni di Loria e parte
di Riese Pio X (localita' Spineda), Provincia di Treviso, come
individuato dalle allegate planimetrie catastali, dichiarato
irrilevante ai fini paesaggistici con deliberazione della Giunta
regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 101 del 9 ottobre
2018.
Con il presente provvedimento si conferma, pertanto, il regime
vincolistico delle suddette aree, le quali rimangono sottoposte a
tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte terza del
predetto decreto legislativo.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La relazione tecnico-scientifica e le planimetrie catastali, fanno
parte integrante del presente provvedimento.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, la Soprintendenza archeologia, belle
arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di
Belluno, Padova e Treviso provvedera' alla trasmissione ai Comuni di
Loria e Riese Pio X (Treviso) del numero della Gazzetta Ufficiale
contenente la presente dichiarazione, unitamente alle relative
planimetrie catastali, ai fini dell'adempimento, da parte dei comuni
interessati, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo
decreto legislativo.
Avverso il presente provvedimento e' ammessa proposizione di
ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro
sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del
presente atto.

Venezia, 25 febbraio 2019

Il Presidente
della Commissione regionale
Girardini

____________

Avvertenza:

Il testo integrale del provvedimento, comprensivo di tutti gli
allegati (Relazione tecnico-scientifica e Planimetrie catastali), e'
pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i
beni e le attivita' culturali per il Veneto all'indirizzo
www.veneto.beniculturali.it nelle sezioni Amministrazione trasparente
e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche tutelate per legge.


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