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DECRETO del 11/03/2019
Disciplina del fabbisogno finanziario delle universita' statali peril periodo 2019-2025. (19A01796)

Pubblicato su: G.U. n. 67 del 20/03/2019
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze


di concerto con


IL CAPO DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca


Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 2 della legge n. 196 del 2009
il quale prevede che, per amministrazioni pubbliche si intendono gli
enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco pubblicato
annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del
medesimo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base
delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione
europea, nonche' le autorita' indipendenti e, comunque, le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
, e successive modificazioni;
Visti i commi da 971 a 977 dell'art. 1 della legge del 30 dicembre
2018, n. 145, che disciplinano le modalita' del concorso delle
universita' pubbliche al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica per il periodo 2019-2025;
Visto in particolare il comma 971 dell'art. 1 della legge del 30
dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che le universita' pubbliche,
considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025,
garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente
generato in ciascun anno, al netto delle riscossioni e dei pagamenti
sostenuti per investimenti e ricerca, non sia superiore al fabbisogno
realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita
del PIL reale stabilito dalla nota di aggiornamento del documento di
economia e finanza, di cui all'art. 10-bis della legge 31 dicembre
2009, n. 196
;
Visti i commi 972 e 973, del richiamato art. 1 della legge del 30
dicembre 2018, n. 145, recanti disposizioni transitorie per la
programmazione del fabbisogno finanziario delle universita' pubbliche
degli anni 2019 e 2020, con particolare riferimento alla
determinazione del fabbisogno programmato ed alle modalita' di
calcolo del fabbisogno realizzato;
Visto il comma 974 dell'art. 1 della legge del 30 dicembre 2018, n.
145, il quale prevede che con successivo decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono definite le
modalita' tecniche di attuazione dei commi da 971 a 973;
Visto l'art. 14, comma 6, della legge n. 196 del 2009, il quale
prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti
di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE,
tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli
incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su
tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi
di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi
servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della
codificazione uniforme;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5
settembre 2017 che ha adeguato la codificazione SIOPE delle
Universita' al piano dei conti finanziario di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132
;
Visto l'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
che ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al
fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti
commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione
delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive
registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di
seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30
maggio 2018 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera i),
concernente l'estensione di SIOPE+ alle universita', a decorrere dal
1° gennaio 2019;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norma in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 5,
comma 1, lettera b), primo periodo e l'art. 5, comma 4, lettera a);
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, "Introduzione
di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica, del
bilancio unico e del bilancio consolidato nelle universita', a norma
dell'art. 5, comma 1, lettera b), primo periodo e l'art. 5, comma 4,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 16 gennaio 2014, n. 21, che disciplina la classificazione
della spesa delle universita' per missioni e programmi;
Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del richiamato decreto n.
21 del 2014, il quale prevede le missioni ed i programmi, completi di
codice COFOG di II livello, di competenza delle universita'
pubbliche;
Ritenuto necessario disciplinare in modo puntuale le modalita' di
determinazione del fabbisogno programmato e le modalita' di calcolo e
di monitoraggio del fabbisogno realizzato;

Decreta:

Art. 1


Determinazione del fabbisogno finanziario programmato

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 971, della legge del 30 dicembre
2018, n. 145, per il periodo 2019-2025, il fabbisogno programmato
delle universita' pubbliche e' calcolato incrementando il fabbisogno
realizzato al 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle
riscossioni e dei pagamenti sostenuti per investimenti e ricerca, del
tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito
dall'ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza
di cui all'art. 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il tasso
di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale di cui al periodo
precedente e' desunto, in ciascun anno, dal quadro macroeconomico
tendenziale.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 972, della legge del 30 dicembre
2018, n. 145, per il solo anno 2019, il fabbisogno finanziario
programmato delle universita' pubbliche e' determinato dal Ministero
dell'economia e delle finanze, incrementando il fabbisogno
programmato per l'anno 2018, al netto della media dei pagamenti per
investimenti del triennio 2016-2018, del tasso di crescita del PIL
reale, cosi' come definito dall'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1.
I dati dei pagamenti per investimenti di cui al periodo precedente
sono desunti dalla banca dati SIOPE, utilizzando i pagamenti
cumulati, a tutto il mese di dicembre di ciascun anno, contabilizzati
dalle universita' pubbliche nel macro aggregato «Investimenti fissi
lordi», cosi' come dettagliato dai codici gestionali SIOPE di cui
all'allegato 1.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 973, della legge del 30 dicembre
2018, n. 145, per l'anno 2020, il fabbisogno finanziario programmato
del sistema universitario statale e' determinato dal Ministero
dell'economia e delle finanze, incrementando il fabbisogno realizzato
nell'anno 2019, al netto della differenza tra la media delle
riscossioni e dei pagamenti per ricerca del triennio 2017-2019, del
tasso di crescita del PIL reale, cosi' come definito dall'ultimo
periodo dell'art. 1, comma 1. I dati sulle riscossioni per ricerca di
cui al periodo precedente sono desunti dalla banca dati SIOPE,
utilizzando le riscossioni cumulate, a tutto il mese di dicembre di
ciascun anno, contabilizzate dalle universita' pubbliche nel macro
aggregato «Contributi agli investimenti», cosi' come dettagliato dai
codici gestionali SIOPE di cui all'allegato 2. I dati sui pagamenti
per ricerca, riferiti al triennio 2017-2019, sono comunicati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - entro il 31 gennaio 2020. Al fine
di acquisire le informazioni di cui al periodo precedente, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca richiede
alle universita' pubbliche apposita certificazione dei pagamenti
effettuati per spese direttamente imputabili all'attivita'
progettuale degli Atenei, cosi' come definita al successivo comma.
4. Per attivita' progettuale degli Atenei si intendono i progetti e
le commesse di ricerca svolte dalle universita' pubbliche su incarico
o interesse di un committente. Tali attivita' possono essere
effettuate sulla base di contratti e/o convenzioni aventi natura sia
sinallagmatica, e quindi potenzialmente rientranti nell'attivita'
commerciale, sia senza sinallagma e quindi normalmente rientranti
nell'attivita' istituzionale; sono incluse tra tali attivita' anche
quelle derivanti dall'utilizzo dei margini di progetti e commesse
purche' destinate ad attivita' di ricerca. Al contrario, le spese
imputate su iniziative progettuali non finanziate da soggetti esterni
agli Atenei, ivi comprese quelle finanziate attraverso reimpiego
degli eventuali utili degli esercizi precedenti, rientrano tra i
prelevamenti validi ai fini del calcolo del fabbisogno.


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