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DECRETO del 27/02/2019
Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilita'fiscale, applicabili al periodo d'imposta 2018. (19A01633)

Pubblicato su: G.U. n. 65 del 18/03/2019
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600
, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633
, recante disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma
7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi
decreti del 5 febbraio 1999, 24 ottobre 2000, 2 agosto 2002, 14
luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20
ottobre 2010, 29 marzo 2011, 8 ottobre 2012, 17 dicembre 2013, 16
dicembre 2014, 15 febbraio 2017, 19 luglio 2017 e 18 gennaio 2018;
Visto l'art. 23, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del Tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
Visto l'art. 57, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, che ha istituito le agenzie fiscali;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16
novembre 2007, che ha approvato la tabella ATECO 2007 di
classificazione delle attivita' economiche da indicare in atti e
dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate;
Visto l'art. 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 11 febbraio 2008, che ha definito i criteri di applicazione
degli studi di settore per le imprese multiattivita';
Visti i commi 1 e 2, dell'art. 27, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111
, che ha previsto il regime fiscale di vantaggio per
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita';
Visti i commi da 54 a 89, dell'art. 1, della legge 23 dicembre
2014, n. 190
, che ha previsto il regime forfetario agevolato;
Visto l'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti
gli indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni;
Visto il comma 2, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, che
prevede che gli indici sintetici di affidabilita' fiscale sono
approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono
applicati e che le eventuali integrazioni degli indici,
indispensabili per tenere conto di situazioni di natura
straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti
economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate
attivita' economiche o aree territoriali, sono approvate entro il
mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il
quale sono applicate;
Visto il comma 3, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, che
individua le fonti informative necessarie all'acquisizione dei dati
rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della
costruzione e dell'applicazione degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale;
Visto il comma 8, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, che
dispone che fino alla costituzione della Commissione che esprime il
proprio parere sull'idoneita' degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale a rappresentare la realta' cui si riferiscono, le sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'art.
10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146;
Visto l'art. 80, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017,
come modificato dall'art. 24, del decreto legislativo n. 105 del 3
agosto 2018, che ha disposto che gli Enti del Terzo settore non
commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito
di impresa ai sensi del medesimo art. 80, sono esclusi
dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale,
previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La
disposizione e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione
della Commissione europea (comma 10 del successivo art. 101);
Visto l'art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017,
come modificato dall'art. 29, del decreto legislativo n. 105 del 3
agosto 2018, che ha disposto che le organizzazioni di volontariato e
le associazioni di promozione sociale che applicano il regime
forfetario ai sensi del medesimo art. 86, sono escluse
dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale,
previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La
disposizione e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione
della Commissione europea (comma 10 del successivo art. 101);
Visto l'art. 18 del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017,
come modificato dall'art. 7, del decreto legislativo n. 95 del 20
luglio 2018, che ha disposto che alle imprese sociali non si applica
la disciplina prevista per le societa' di cui all'art. 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La disposizione e' subordinata, ai
sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea
(comma 9 del medesimo art. 18);
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 22
settembre 2017, concernente l'approvazione del programma delle
elaborazioni degli indici sintetici di affidabilita' fiscale
applicabili a partire dal periodo d'imposta 2017;
Visto l'art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che
ha disposto che gli indici sintetici di affidabilita' fiscale,
previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2018;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data
14 febbraio 2019;

Decreta:

Art. 1

Approvazione delle modifiche
agli indici sintetici di affidabilita' fiscale

1. Sono approvate, in base all'art. 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le modifiche agli indici sintetici
di affidabilita' fiscale approvati con i decreti ministeriali 23
marzo 2018 e 28 dicembre 2018, indicate nei successivi articoli.
2. Le risultanze dell'applicazione degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale, integrati con le modifiche approvate con il
presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di
ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di
affidabilita', rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale di
cui al comma 11, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, e delle attivita' di analisi del rischio di evasione fiscale,
di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.


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