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DECRETO del 31/12/2018
Ulteriore posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre2016, recante: «Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CErelativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano"».(19A00036)

Pubblicato su: G.U. n. 4 del 05/01/2019
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, e
successive modifiche e integrazioni, concernente la qualita' delle
acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive
modifiche e integrazioni, recante «Attuazione della direttiva
98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo
umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera a) e 11,
commi 1, lettera b), e 2;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale», che prevede per «le acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50
µg/l per il cromo e per le «acque sotterranee» una concentrazione
soglia di contaminazione di 50 µg/l per il cromo totale e di 5 µg/l
per il cromo (VI), valore al di sopra del quale occorre la
caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' del 14 luglio
2016;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14
novembre 2016, recante «Modifiche all'allegato I del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
, recante "Attuazione della
direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al
consumo umano"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16
gennaio 2017, entrato in vigore il 15 luglio 2017, con cui viene
fissato il valore di parametro per il cromo esavalente pari a 10
µg/l;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6
luglio 2017, con cui e' stata prorogata al 31 dicembre 2018 la data
di entrata in vigore del citato decreto del 14 novembre 2016;
Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota
prot. n. 37039 del 6 dicembre 2018, nelle cui conclusioni rappresenta
che «con particolare riferimento alle piu' recenti valutazioni in
merito all'analisi di rischio per il cromo disponibili in sede di
Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) e di Commissione europea
elaborate nel processo di revisione della direttiva sulla qualita'
delle acque destinate al consumo umano, non si considerano
ravvisabili rischi sanitari correlati al differimento dei termini di
entrata in vigore del nuovo limite del Cr (VI) (...) in attesa della
rivalutazione estensiva del valore guida di cromo nelle linee guida
per la qualita' delle acque potabili, in fase di elaborazione da
parte dell'OMS, e la finalizzazione del processo di revisione dei
valori di parametro nell'ambito delle rifusione della direttiva
europea sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano»;
Ritenuto di istituire un tavolo tecnico formato da rappresentanti
designati dal Ministro della salute e dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con il compito di aggiornare
l'analisi di rischio e di definire l'origine geogenica o antropica
del cromo esavalente sul territorio nazionale;
Vista la proposta della Direzione generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 36696 del 17 dicembre
2018;

Decreta:

Art. 1

1. La data di entrata in vigore del decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, 14 novembre 2016, recante «Modifiche
all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita'
delle acque destinate al consumo umano"», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, e' posticipata al 31 dicembre
2019.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2018

Il Ministro della salute
Grillo

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Costa


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