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DECRETO del 06/09/2018
Disciplina della garanzia dello Stato sugli interventi garantiti dalFondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15,comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. (18A06465)

Pubblicato su: G.U. n. 233 del 06/10/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante
«Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e, in particolare, l'art. 15 il
quale prevede l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo
economico del Fondo nazionale per l'efficienza energetica nel quale
confluiscono le risorse stanziate con il fondo di cui all'art. 22,
comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato
dall'art. 4-ter, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
, e con i proventi annui delle aste delle quote di emissione di
CO2, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
volto a sostenere il finanziamento di interventi di efficienza
energetica, realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme
di partenariato pubblico-privato, societa' di progetto o di scopo
appositamente costituite, mediante due sezioni destinate
rispettivamente a:
a) la concessione di garanzie, su singole operazioni o su
portafogli di operazioni finanziarie;
b) l'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso
banche o intermediari finanziari, inclusa la Banca europea degli
investimenti, anche mediante la sottoscrizione di quote di fondi
comuni di investimento di tipo chiuso che abbiano come oggetto di
investimento la sottoscrizione di titoli di credito di nuova
emissione o l'erogazione nelle forme consentite dalla legge, di nuovi
finanziamenti, nonche' mediante la sottoscrizione di titoli emessi ai
sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni
di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di privati verso
piccole e medie imprese e ESCO per investimenti per l'efficienza
energetica;
Visto il comma 7, del predetto art. 15, il quale prevede la
garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, sugli
interventi di garanzia del Fondo di cui al comma 2, lettera a)
secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22
dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 6 marzo 2018, n. 54, con il quale, in attuazione all'art.
15, comma 5, sono state individuate le priorita', i criteri, le
condizioni e le modalita' di funzionamento, di gestione e di
intervento del Fondo, nonche' le modalita' di articolazione per
sezioni, di cui una dedicata in modo specifico al sostegno del
teleriscaldamento e le relative prime dotazioni;
Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto del 22
dicembre 2017, il quale prevede che la gestione del Fondo e' affidata
ad Invitalia (di seguito: «Gestore»), sulla base di apposita
convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di
seguito: «amministrazioni affidanti»);
Ritenuta la necessita' di stabilire i criteri, le condizioni e le
modalita' della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza, sugli interventi di garanzia del Fondo di cui all'art. 15,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
ai sensi dell'art. 15, comma 7 del predetto decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102
;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le
modalita' della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza, sugli interventi di garanzia del Fondo di cui all'art. 15,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
(di seguito: «Fondo»).


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