Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

DECRETO del 18/09/2018
Scioglimento della «Coniglio Veneto Societa' cooperativa agricola aresponsabilita' limitata», in Padova e nomina del commissarioliquidatore. (18A06300)

Pubblicato su: G.U. n. 231 del 04/10/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267
;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17
gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di
bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art.
2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di
vigilanza sugli enti cooperativi;
Viste le risultanze della revisione della Confcooperative -
Confederazione Cooperative Italiane concluse con la proposta di
adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art.
2545-sexiesdecies del codice civile nei confronti della societa'
cooperativa «Coniglio Veneto Societa' cooperativa agricola a
responsabilita' limitata»;
Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il
mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi e che
essendo l'ultimo bilancio depositato risalente all'esercizio 2013 non
si ravvisano i presupposti per la continuita' aziendale, tipici
dell'istituto di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del
provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del
procedimento di scioglimento per atto dell'autorita', portando
pertanto a conoscenza della cooperativa la nuova proposta
sanzionatoria decisa dalla amministrazione procedente;
Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria,
avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale
rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come
risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e
che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della
cooperativa e' stata restituita con la dicitura «trasferito» e che
pertanto l'ente risulta irreperibile, situazione rimasta immutata ad
oggi;
Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative
in data 5 giugno 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di
scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario
liquidatore;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del
commissario liquidatore;
Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n.
400
, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza
alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1

La societa' cooperativa «Coniglio Veneto Societa' cooperativa
agricola a responsabilita' limitata» con sede in Padova (PD), codice
fiscale n. 04500170289, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi
dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso