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DECRETO del 24/09/2018
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoropoliennali 1,25%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032, ventesima eventunesima tranche. (18A06343)

Pubblicato su: G.U. n. 230 del 03/10/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398
, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art.
3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di
indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e
strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua
determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno
finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il
Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro
o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del
Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di
quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal
medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega
continuativa;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di
massima»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state
stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalita'
di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da
emettersi tramite asta;
Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017,
con il quale si e' provveduto ad integrare il «decreto di massima»,
con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle
tranche supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita
residua superiore ai dieci anni;
Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile
2018, con il quale si e' provveduto a modificare l'art. 12 del
«decreto di massima» sopra citato, con particolare riferimento alla
percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del
Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293
del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di
separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari,
della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di
rimborso dei titoli di Stato;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in
particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui e' stato stabilito
il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno
stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20
settembre 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 63.297 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 7 ottobre e 23 novembre 2015, 22
febbraio, 24 giugno e 23 settembre 2016, 23 gennaio, 19 aprile e 25
settembre 2017, nonche' 25 gennaio e 23 aprile 2018, con i quali e'
stata disposta l'emissione delle prime diciannove tranche dei buoni
del Tesoro poliennali 1,25% con godimento 15 settembre 2015 e
scadenza 15 settembre 2032, indicizzati, nel capitale e negli
interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al
consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a
base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto,
come «Indice Eurostat»;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una ventesima tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398
, nonche' del decreto
ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una ventesima tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 1,25% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con
godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032, indicizzati
all'Indice Eurostat, citato nelle premesse, per un ammontare nominale
compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo
massimo di 1.000 milioni di euro.
I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,25%, pagabile in
due semestralita' posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni
anno di durata del prestito.
Le prime sei cedole dei buoni emessi con il presente decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.
Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7
dicembre 2012 n. 96718, potranno essere effettuate operazioni di
«coupon stripping».
Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti titoli
sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato
nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si
rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto,
con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto
medesimo.


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