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DECRETO del 07/05/2018
Interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione volti acontrastare fenomeni di cessazione delle attivita' o didelocalizzazione produttiva. (18A06202)

Pubblicato su: G.U. n. 227 del 29/09/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la delibera CIPE n. 52 del 1° dicembre 2016 che approva il
«Piano operativo Imprese e Competitivita' FSC 2014-2020» e ne affida
la gestione al Ministero dello sviluppo economico;
Visto che il predetto Piano operativo ha l'obiettivo di rafforzare
e rilanciare la competitivita' dell'industria manifatturiera
nazionale, promuovendo l'innovazione industriale e gli investimenti
privati;
Visto, in particolare, l'asse tematico 2, «rilancio investimenti e
accesso al credito» del suddetto Piano operativo, che si pone
l'obiettivo di favorire lo sviluppo produttivo, tecnologico e
occupazionale dei diversi sistemi produttivi territoriali presenti
nel Paese, attraverso il sostegno a progetti di investimento ed
eventuali progetti di ricerca e sviluppo a essi associati, realizzati
da grandi, medie e piccole imprese, che siano in grado di favorire
l'ammodernamento tecnologico dei processi produttivi, l'attrazione di
investimenti esterni, il rilancio produttivo e occupazionale di aree
soggette a crisi delle attivita' produttive, la transizione
industriale di comparti produttivi strategici per la competitivita'
del Paese verso produzioni a maggiore valore aggiunto;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha
istituito una societa' per azioni denominata Sviluppo Italia S.p.A.,
con lo scopo di «promuovere attivita' produttive, attrarre
investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova
imprenditorialita', sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare
sistemi locali d'impresa» e «dare supporto alle amministrazioni
pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione
finanziaria, alla progettualita' dello sviluppo, alla consulenza in
materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari»;
Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del
1999 che prevede la possibilita' per le amministrazioni centrali di
stipulare convenzioni con Sviluppo Italia S.p.A.;
Visto l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che dispone che Sviluppo Italia assume la denominazione di «Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa» e demanda al Ministro dello sviluppo economico l'individuazione
degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa e delle sue controllate dirette e indirette, che, ai fini della
loro efficacia e validita', necessitano della preventiva approvazione
ministeriale;
Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello
sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge 27
dicembre 2006, n. 296
, che indica l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa «quale
Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale» (punto 2.1.1);
Vista la Comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti
sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il
finanziamento del rischio» (2014/C 19/04) e, in particolare, i punti
da 29 a 45 concernenti il «test dell'operatore in un'economia di
mercato»;
Considerato che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e' azionista totalitaria
di Invitalia Ventures SGR S.p.A., avente quale oggetto sociale la
«prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio
realizzata attraverso la promozione, istituzione e organizzazione di
fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, il collocamento delle
relative quote e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti,
nonche' la gestione di patrimoni di OICR»;
Considerato che Invitalia Ventures SGR S.p.A. e' autorizzata alla
prestazione dei servizi di gestione del risparmio di cui all'art. 33
del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni e integrazioni e che la stessa e' iscritta al n. 59
dell'Albo delle societa' di gestione del risparmio sezione dei
gestori di FIA (Fondi d'Investimento Alternativo) di cui all'art. 35,
comma 1 del medesimo decreto;
Vista la delibera CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018 che prevede uno
stanziamento di euro 200 milioni per contrastare i fenomeni di
cessazione delle attivita' e/o di delocalizzazione produttiva
attraverso interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione
che favoriscano la transizione di grandi imprese e complessi
industriali di rilevante dimensione caratterizzati da gravi crisi
finanziarie e/o produttive, ivi incluse quelle insolventi, verso
nuovi assetti imprenditoriali;
Considerato che la ripartizione delle risorse finanziarie del FSC,
secondo la chiave di riparto che prevede l'attribuzione delle stesse
in misura pari al 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per
cento in quelle del centro-nord, deve essere definita con riferimento
alla dotazione complessiva del FSC per il periodo 2014 - 2020;
Ritenuto di attuare l'intervento previsto dalla predetta delibera
CIPE in linea con le normali condizioni di mercato, soddisfacendo le
condizioni inerenti il «test dell'operatore in un'economia di
mercato» secondo quanto previsto dalla predetta Comunicazione della
Commissione (2014/C 19/04), qualificando l'intervento come «non
aiuto» ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato;

Decreta:

Art. 1


Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia;
b) «Fondo»: il fondo comune di investimento mobiliare di tipo
chiuso riservato, di cui all'art. 2, comma 1, istituito e gestito
dalla SGR;
c) «investimento in equity»: il conferimento di capitale a
un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita
della proprieta' di una quota corrispondente della medesima impresa;
d) «investimento in quasi equity»: il tipo di finanziamento che
si colloca tra «equity» e debito e ha un rischio piu' elevato del
debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al
capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo
detiene si basa principalmente sui profitti e sulle perdite
dell'impresa destinataria e che non e' garantito in caso di cattivo
andamento dell'impresa. Gli investimenti «quasi equity» possono
essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso
il debito mezzanino, e in alcuni casi convertibile in equity o come
capitale privilegiato;
e) «investitore privato indipendente»: colui che non e' socio
dell'impresa in cui investe e che, a seguito dell'investimento, a
prescindere dall'assetto proprietario, sostiene interamente il
rischio relativo al proprio investimento. Al momento della
costituzione di una nuova societa', tutti gli investitori privati,
compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla medesima
societa'. Tra gli investitori privati rientrano di norma la Banca
europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli
investimenti (FEI), quando investono a proprio rischio e con risorse
proprie, donazioni e fondazioni private, family offices, e business
angels, investitori aziendali (corporate), imprese di assicurazione,
fondi pensionistici, privati cittadini e istituzioni;
f) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
g) «risultato finale della gestione del fondo»: il risultato
finale conseguito dalla gestione del fondo, dato dalla differenza tra
l'ammontare dell'attivo netto liquidato, comprensivo di eventuali
rimborsi effettuati nel corso della durata del fondo e l'ammontare
del fondo inizialmente sottoscritto e versato;
h) «SGR»: Invitalia Ventures SGR S.p.A.


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