• G.U. n. 227 del 29/09/2018
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    DECRETO del 02/08/2018
    Istituzione del logo identificativo per l'indicazione facoltativa diqualita' «prodotto di montagna» in attuazione del decretoministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017 . (18A06205)

    Pubblicato su: G.U. n. 227 del 29/09/2018
    Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

    IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
    ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

    Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo del
    Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
    sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.
    1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
    e abroga la direttiva 87/250 CEE della Commissione, la direttiva
    90/496 CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione,
    la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le
    direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento
    (CE) n. 608/2004 della Commissione;
    Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
    Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
    agricoli e alimentari, ed in particolare l'art. 31 che ha istituito
    l'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna»;
    Visto il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione
    dell'11 marzo 2014 che completa il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del
    Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni
    d'uso dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di
    montagna»;
    Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2017 n. 57167 recante
    «Disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n.
    1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle
    condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualita'
    «prodotto di montagna»;
    Considerato che l'art. 6 del decreto sopracitato prevede la
    possibilita' di istituire un logo identificativo per l'indicazione
    facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» di cui possono
    beneficiare gli operatori che aderiscono al suddetto regime di
    qualita';
    Ritenuto necessario istituire un logo identificativo per
    l'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna»,
    chiarire le condizioni del suo utilizzo e definire le relative
    caratteristiche tecniche per la sua riproduzione al fine di ampliare
    la riconoscibilita' di tali prodotti ai consumatori e di valorizzarne
    la qualita';

    Decreta:

    Art. 1


    Istituzione del logo

    1. In conformita' all'art. 6 del decreto ministeriale 26 luglio
    2017 n. 57167, di seguito decreto, e' istituito il logo «prodotto di
    montagna» identificativo per l'indicazione facoltativa di qualita'
    «prodotto di montagna».
    2. Il logo «prodotto di montagna» e' stabilito e riprodotto in
    conformita' all'allegato 1 del presente decreto.


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