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DETERMINA del 07/09/2018
Classificazione del medicinale per uso umano «Humira», ai sensidell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.(Determina n. 1419/2018). (18A06186)

Pubblicato su: G.U. n. 225 del 27/09/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300
;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia
italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e
dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme
sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del
farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269
, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal decreto 29 marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e
dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di
concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio
sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno
2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 3 settembre 2018 con
cui il dott. Renato Massimi e' stato nominato sostituto del direttore
generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di
nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che
individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche,
grossisti e farmacisti;
Visto l'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003 n.
269
, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.
326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati
dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva
2003/94/CE;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente
«Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006
concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»;
Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269
, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;
Vista la determina n. 553/2018 del 6 aprile 2018, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile
2018, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art.
12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano
approvati con procedura centralizzata;
Vista la domanda con la quale la Societa' ABBVIE LTD ha chiesto la
classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 035946211/E;
Vista la decisione della commissione n. 1696 del 15 marzo 2018 di
modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del
medicinale «Humira - adalimumab» a seguito della approvazione della
variazione n. EMEA/H/C/481/T/176 con la quale e' stata trasferita la
titolarita' del medicinale da AbbVie LTD a AbbVie Deutschland GmbH &
Co. KG;
Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica
nella seduta del 9 maggio 2018;
Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 25
giugno 2018;
Visto il parere di carattere generale della commissione consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 10 luglio 2018;
Vista la deliberazione n. 24 in data 27 luglio 2018 del Consiglio
di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore
generale;

Determina:

Art. 1

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Il medicinale HUMIRA e' rimborsato come segue.
Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:
Artrite idiopatica giovanile
Artrite idiopatica giovanile poliarticolare
Humira in combinazione con metotressato e' indicato per il
trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare attiva,
nei pazienti da 2 anni di eta', che hanno avuto una risposta
inadeguata ad uno o piu' farmaci anti-reumatici modificanti la
malattia (DMARD). Humira puo' essere somministrato come monoterapia
in caso di intolleranza al metotressato o quando il trattamento
continuato con metotressato non e' appropriato. Humira non e' stato
studiato in pazienti di eta' inferiore a 2 anni.
Artrite associata ad entesite
Humira e' indicato per il trattamento delle forme attive di artrite
associata a entesite, nei pazienti da 6 anni di eta', che hanno avuto
una risposta inadeguata o che sono intolleranti alla terapia
convenzionale .
Psoriasi a placche pediatrica
Humira e' indicato per il trattamento della psoriasi cronica a
placche grave in bambini e adolescenti da 4 anni di eta' che abbiano
avuto una risposta inadeguata, o siano candidati inappropriati alla
terapia topica e alle fototerapie.
Malattia di Crohn in pazienti pediatrici
Humira e' indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva
di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (da 6 anni di
eta') che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia
convenzionale, inclusa la terapia nutrizionale primaria e a una
terapia a base di un corticosteroide e/o ad un immunomodulatore, o
che sono intolleranti o hanno controindicazioni a tali terapie.
Uveite pediatrica
Humira e' indicato per il trattamento dell'uveite anteriore
pediatrica cronica non infettiva nei pazienti da 2 anni di eta' che
hanno avuto una risposta inadeguata o sono intolleranti alla terapia
convenzionale o per i quali la terapia convenzionale non e'
appropriata.
Confezione: 20 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo -
siringa pre-riempita (vetro) - 0,2 ml (20 mg/0,2 ml) - 2 siringhe
preriempite + 2 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 035946211/E
(in base 10).
Classe di rimborsabilita': «H».
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 534,28.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 881,78.
Validita' del contratto: 24 mesi.
Sconto obbligatorio su prezzo ex factory alle strutture pubbliche,
ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il SSN
secondo le condizioni negoziali.


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