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DECRETO del 10/08/2018
Disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di sostanze epreparati vegetali. (18A06095)

Pubblicato su: G.U. n. 224 del 26/09/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 giugno 2002 per il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 recante
attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori
alimentari;
Visto il regolamento (CE) 1924/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali
e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) 1925/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 dicembre 2006 sulla aggiunta di vitamine e minerali
e di talune altre sostanze agli alimenti, in particolare l'art. 8;
Visto il regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori;
Visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e che
modifica il regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio e abroga il regolamento (CE) 258/97 del Parlamento europeo
e del Consiglio e il regolamento (CE) 1852/2001 della Commissione;
Considerato il principio del mutuo riconoscimento per i prodotti
contenenti sostanze e preparati vegetali legalmente commercializzati
come integratori alimentari in altri Stati membri;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2012, recante «Disciplina
dell'impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati
vegetali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2012, n.
169;
Visto il decreto del direttore generale per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione 27 marzo 2014, con il quale l'allegato
1 del decreto ministeriale 9 luglio 2012, contenente la lista di
piante ammesse a livello nazionale, e' stato integrato e modificato
dall'allegato 1- bis, contenente la lista comune di piante messa a
punto nell'ambito del progetto di cooperazione cd. «BELFRIT»,
realizzato con Francia e Belgio;
Ritenuto di adottare una nuova lista unica di piante ammesse
all'impiego negli integratori come fonte di sostanze e preparati
vegetali, predisposta sulla base dei dati e delle evidenze
scientifiche disponibili ed approvata dalla Sezione dietetica e
nutrizione del Comitato nazionale per la nutrizione e la sicurezza
alimentare nella riunione del 17 gennaio 2017;
Ritenuto opportuno inserire nel presente decreto le indicazioni
contenute nelle «Linee guida sulla documentazione a supporto
dell'impiego di sostanze e preparati vegetali (botanicals) negli
integratori alimentari di cui al decreto ministeriale 9 luglio 2012»,
pubblicate sul portale dal Ministero della salute;
Esperito quanto stabilito dalla direttiva 2015/1535 che prevede una
procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche,
nonche' quelle di cui all'art. 12 del regolamento (CE) 1925/2006 e
all'art. 45 del regolamento (UE) 1169/2011 per gli aspetti
concernenti l'etichettatura;
Acquisito il parere positivo della Commissione europea espresso con
decisione del 26 giugno 2018;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca l'elenco delle sostanze e dei preparati
vegetali ammessi all'impiego negli integratori alimentari e fornisce
specifiche indicazioni sugli adempimenti da effettuare a supporto
della loro sicurezza e al fine di elevare il livello di tutela dei
consumatori.
2. Restano ferme le disposizioni della legislazione alimentare
europea e nazionale applicabili agli integratori alimentari
contenenti le sostanze e i preparati vegetali di cui al presente
decreto.


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