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DETERMINA del 03/09/2018
Regime di rimborsabilita' e prezzo, a seguito di nuove indicazioniterapeutiche, del medicinale per uso umano «Humira». (Determina n.1412/2018). (18A06025)

Pubblicato su: G.U. n. 220 del 21/09/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300
;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e
dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme
sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del
Farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269
, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal decreto 29 marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e
dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di
concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio
sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante: «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n.
123/2011
dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui e' stato
nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il
prof. Mario Melazzini;
Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n.
123/2011
dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario
Melazzini e' stato confermato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che
individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche,
grossisti e farmacisti;
Visto l'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269
, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.
326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati
dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e
successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva
2003/94/CE;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006,
concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006
concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»;
Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;
Vista la domanda con la quale la societa' AbbVie Ltd ha chiesto la
classificazione, ai fini della rimborsabilita';
Vista la decisione della commissione n. 1696 del 15 marzo 2018 di
modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del
medicinale «Humira - adalimumab» a seguito della approvazione della
variazione n. EMEA/H/C/481/T/176 con la quale e' stata trasferita la
titolarita' del medicinale da AbbVie Ltd a AbbVie Deutschland GmbH &
Co. KG;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica
nella seduta dell'11 giugno 2018;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 25
giugno 2018;
Visto il parere di carattere generale della Commissione consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 10 luglio 2018;
Vista la deliberazione n. 24 in data 27 luglio 2018 del Consiglio
di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore
generale;

Determina:

Art. 1


Classificazione ai fini della rimborsabilita'

La nuova indicazione terapeutica del medicinale HUMIRA:
«Trattamento dell'uveite anteriore pediatrica cronica non infettiva
nei pazienti dai 2 anni di eta' che hanno avuto una risposta
inadeguata o sono intolleranti alla terapia convenzionale o per i
quali la terapia convenzionale non e' appropriata» e' rimborsata come
segue:
Confezione:
40mg/0,8ml soluzione iniettabile per uso pediatrico -
flaconcino (vetro) 0,8ml 2 astucci (1 flaconcino + 1 siringa + 1 ago
+ 1 adattatore sterile + 2 tamponi imbevuti di alcool) - A.I.C. n.
035946019/E (in base 10);
Classe di rimborsabilita': H;
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.068,56;
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.763,55;
Validita' del contratto: 24 mesi.
Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory alle strutture pubbliche,
ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il SSN,
secondo le condizioni negoziali.
Le presenti condizioni negoziali devono intendersi novative delle
condizioni recepite con Determinazione AIFA n. 968 del 18 luglio 2016
(A.I.C. 035946161 e 035946173), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 184 dell'8 agosto 2016, n. 973 del 18 luglio 2016 (A.I.C.
035946019), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto
2016, n. 977 del 18 luglio 2016 (A.I.C. 035946033, 035946045,
035946084, 035946096), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del
17 agosto 2016 e n. 978 del 18 luglio 2016 (A.I.C. 035946122 e
035946134), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto
2016, che pertanto si estinguono.


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