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ORDINANZA del 06/09/2018
Procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione dellaricostruzione pubblica e privata. (Ordinanza n. 65). (18A05995)

Pubblicato su: G.U. n. 218 del 19/09/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016:
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno
colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario
straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, ai fini della
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 27 ottobre
2016 e del 31 ottobre 2016, recanti l'estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del
25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi
sismici che i giorni 26 e 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli
ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio
2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla
seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre
2017 con cui l'on. Paola De Micheli e' stata nominata Commissario
straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, ai fini della
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato
e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare:
l'art. 2, comma 1, lettera l), il quale prevede che il
Commissario straordinario assicura il monitoraggio degli aiuti
previsti dal medesimo decreto al fine di verificare l'assenza di
sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in
materia di aiuti di Stato, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo;
l'art. 2, comma 2, il quale prevede che per l'esercizio delle
funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede
anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo, e che le ordinanze sono emanate previa
intesa con i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della
cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono comunicate
al Presidente del Consiglio dei ministri;
l'art. 5, comma 7, il quale prevede che il Commissario
straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le
modalita' attuative del medesimo articolo, anche per garantire
uniformita' di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo
delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di
spesa allo scopo autorizzati;
l'art. 12, comma 6, il quale prevede che con provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto, sono
definiti modalita' e termini per la presentazione delle domande di
concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative
pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di
piattaforme informatiche, e che nei medesimi provvedimenti possono
essere altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da
produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione
alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonche' le
modalita' e le procedure per le misure da adottare in esito alle
verifiche di cui al comma 5 del medesimo articolo;
l'art. 14, comma 10, il quale prevede che il monitoraggio dei
finanziamenti per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino
degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la
funzionalita' dei servizi pubblici, nonche' per gli interventi sui
beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti
a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
, avviene sulla base di quanto disposto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
;
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea che individuano anche le categorie di aiuti di
Stato compatibili con il mercato comune e non soggette all'obbligo di
notifica preventiva di cui all'art. 108, paragrafo 3, del medesimo
Trattato;
Visto il regolamento della Commissione n. 651/2014 pubblicato il 26
giugno 2014 ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, tra i
quali gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate
calamita' naturali;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
«Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g) della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di
verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e in particolare:
l'art. 1, comma 1, il quale prevede che le amministrazioni
pubbliche sono tenute a: a) detenere ed alimentare un sistema
gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche,
finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e
programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonche'
all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed
interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai
dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo
stato di avanzamento delle opere; b) detenere ed alimentare un
sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati
contabili relativi a ciascuna transazione posta in essere per la
realizzazione delle opere ed interventi, idoneo ad assicurare la
relativa evidenza e tracciabilita'; c) prevedere specifici vincoli,
anche sulla base di quanto specificato nell'ambito del decreto di cui
all'art. 5, per assicurare la raccolta e la comunicazione dei dati
finanziari e di realizzazione fisica e procedurale da parte delle
stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, come previsto dal
presente decreto e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, ai fini dell'inoltro all'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
subordinando l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo
adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente
articolo; d) garantire che, nell'ambito dei sistemi di cui al
presente articolo, l'opera sia corredata, ai fini dell'ottenimento
dei relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto
(CUP) che deve figurare gia' nella fase di presentazione ed in tutte
le successive transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010,
n. 136
. Il Codice identificativo di gara non puo' essere rilasciato
dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla
realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del
Codice unico di progetto obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni;
l'art. 2, il quale dispone che i dati anagrafici, finanziari,
fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante
i sistemi informatizzati sono resi disponibili con cadenza almeno
trimestrale alla banca dati istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, ai
sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, denominata
«banca dati delle amministrazioni pubbliche»;
l'art. 5, il quale prevede che con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato,
viene definito il dettaglio delle informazioni previsto all'art. 2,
che costituisce il contenuto informativo minimo dei sistemi di cui
all'art. 1, e che tra tali informazioni sono in ogni caso incluse:
data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta
dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie
fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di
realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori,
data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di
collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della stazione
appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di
gara;
l'art. 6, il quale al comma 1 rimanda al medesimo decreto di cui
al punto che precede le modalita' di trasmissione delle informazioni,
ed al comma 2 prevede che tale obbligo di trasmissione si considera
assolto se effettuato con le informazioni minime di cui al punto che
precede;
l'art. 7, il quale prevede che i titolari di banche dati previste
ai sensi dalla normativa vigente e contenenti gli elementi
informativi di cui alla presente norma condividono le informazioni ai
fini dell'alimentazione della banca dati delle amministrazioni
pubbliche sulla base di appositi protocolli tecnici tra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e le
amministrazioni interessate;
l'art. 8, il quale dispone che le informazioni confluite nella
banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rese disponibili alle
amministrazioni pubbliche che concorrono all'alimentazione della
medesima banca dati secondo protocolli convenuti con il Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, in
conformita' alle modalita' di accesso definite con il decreto di cui
all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica e' consentito l'accesso
alle informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni
pubbliche secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31
maggio 2017, n. 115, che disciplina, ai sensi dell'art. 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il
funzionamento del Registro nazionale aiuti definendo le modalita'
operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e
delle informazioni relativi agli aiuti di Stato;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26
febbraio 2013 recante «Attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229
, concernente la definizione dei dati
riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo
minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le amministrazioni e
i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196», e in particolare:
l'art. 1, comma 3, il quale prevede che costituiscono oggetto di
rilevazione ai sensi del legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure dimonitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, diverifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti ecostituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. (12G0016)" href="?service=1&id=10228342&articolo=" class=linklegge>decreto legislativo n. 229/2011 le opere
pubbliche in corso di progettazione o realizzazione alla data del 21
febbraio 2012, nonche' quelle avviate successivamente a detta data, e
che in occasione del primo invio sono rese disponibili le
informazioni riguardanti la totalita' degli eventi avvenuti dal
momento dell'avvio dell'opera;
l'art. 2, comma 1, il quale dispone che il contenuto informativo
di cui all'art. 1 si basa su quanto previsto dal sistema nazionale di
monitoraggio del quadro strategico nazionale 2007/2013 ed, in
particolare, dal documento denominato «Protocollo di
colloquio-descrizione dei dati da trasmettere al sistema nazionale di
monitoraggio del QSN»;
l'art. 3, il quale al comma 1 prevede che le amministrazioni e i
soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni individuate
dall'allegato A riferite allo stato di attuazione delle opere alle
date del 28 febbraio, del 30 aprile, del 30 giugno, del 31 agosto,
del 31 ottobre e del 31 dicembre di ciascun anno e le rendono
disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro i
trenta giorni successivi;
l'art. 4, comma 1, il quale dispone che le amministrazioni e i
soggetti aggiudicatori, anche secondo quanto disposto dai commi 2, 3,
4 e 5 dell'art. 6 del legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure dimonitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, diverifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti ecostituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. (12G0016)" href="?service=1&id=10228342&articolo=" class=linklegge>decreto legislativo n. 229/2011, rendono
disponibili le informazioni di cui all'allegato A alla banca dati
delle amministrazioni pubbliche secondo le modalita' gia' operanti
per la trasmissione dei dati al Sistema nazionale di monitoraggio del
Quadro strategico nazionale 2007/2013;
Visto il «Protocollo di colloquio-descrizione dei dati da
trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio del QSN»;
Visto il «Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la
Struttura del Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016,
per il riuso dell'applicativo informatico "MUDE Piemonte", in
attuazione degli interventi previsti dal decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»
sottoscritto in data 3 luglio 2017 dal Commissario straordinario con
la Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'interno
ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge n. 189/2016, la Regione
Emilia-Romagna e la Regione Piemonte;
Rilevato che secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge
n. 189/2016 e s.m.i. e' necessario attivare un modello di
monitoraggio per garantire uniformita' di trattamento e un efficace
controllo sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il
rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati, oltre che per
verificare l'assenza di sovra-compensazioni nel rispetto delle norme
europee e nazionali in materia di aiuti di Stato, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo;
Rilevato che il monitoraggio delle procedure di ricostruzione
privata e' gia' attivo e si fonda sull'utilizzo del sistema cd.
«MUDE»;
Rilevato che il monitoraggio della ricostruzione pubblica deve
seguire le linee determinate con il decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229
, il quale dispone che e' necessario prevedere
l'implementazione di un sistema gestionale informatizzato contenente
le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali
relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei
relativi interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato di
attuazione di tali opere ed interventi;
Ritenuto, pertanto, di dover definire con apposita ordinanza le
regole e le modalita' con le quali deve essere implementato il
modello di monitoraggio della ricostruzione pubblica, oltre che
dell'attivita' volta alla verifica dell'assenza di
sovra-compensazioni come sopra meglio definita;
Preso atto che la disciplina da delineare a tale scopo deve essere
connotata dalle seguenti linee generali: a) coerenza con la
disciplina generale di monitoraggio disposto con il legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure dimonitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, diverifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti ecostituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. (12G0016)" href="?service=1&id=10228342&articolo=" class=linklegge>decreto
legislativo n. 229/2011 e con le successive norme di attuazione; b)
capacita' di dialogo della piattaforma con la banca dati istituita
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale
dello Stato; c) semplificazione delle comunicazioni tra gli attori
locali coinvolti nella ricostruzione e la struttura centrale del
Commissario straordinario; d) tempestivita' delle comunicazioni e
aggiornamento continuo della banca dati;
Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni nella cabina
di coordinamento del 2 agosto 2018;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1


Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente ordinanza definisce le regole e le modalita' con le
quali, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera l), e 5, comma 7,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i. (di
seguito denominato «decreto-legge»), il Commissario straordinario per
la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria distrutti o danneggiati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito denominato
«Commissario straordinario») monitora l'assenza di
sovra-compensazioni in materia di aiuti di Stato nonche' i
finanziamenti per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino
degli edifici pubblici sulla base di quanto disposto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
(di seguito denominato «decreto
legislativo»).


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