Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

ORDINANZA del 07/09/2018
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenzadell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto delviadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, notocome ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018.(Ordinanza n. 542). (18A05996)

Pubblicato su: G.U. n. 218 del 19/09/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018,
con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di
emergenza in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto
Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte
Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018 ed e' stata
assegnata la somma di 5.000.000,00 di euro a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali, di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato
decreto legislativo n. 1 del 2018, per la realizzazione degli
interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo
decreto legislativo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 agosto 2018,
con la quale e' stato integrato lo stanziamento delle risorse di cui
all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 15
agosto 2018, con ulteriori euro 28.470.000,00, a valere sul Fondo per
le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato
decreto legislativo n. 1 del 2018;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 539 del 20 agosto 2019;
Visto il decreto n. 3 del 28 agosto 2018, con cui il commissario
delegato ha istituto una commissione esperta di supporto alle
decisioni che lo stesso dovra' adottare per fronteggiare lo stato
d'emergenza;
Vista la nota del 29 agosto 2018 con cui il commissario delegato ha
chiesto di integrare la sopra citata ordinanza n. 539/2018 e le
successive comunicazioni anche via e mail;
Considerato che permane una diffusa situazione di criticita',
sicche' occorre adottare senza indugio ogni iniziativa utile per il
completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di
necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
Ravvisata la necessita' di porre in essere ulteriori interventi
urgenti finalizzati a concludere celermente la fase di prima
emergenza, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita
delle popolazioni e la messa in sicurezza dei territori e delle
strutture interessati dall'evento in questione;
Acquisita l'intesa della Regione Liguria;

Dispone:

Art. 1


Integrazione ocdpc n. 539/2018

1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, le parole, «
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato» sono sostituite
dalle seguenti: « pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni».
2. All'art. 1, comma 3, lettera b), dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, dopo
le parole, « servizi pubblici», sono aggiunte le seguenti parole: «
ivi compresi quelli per il servizio sanitario regionale».
3. All'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, dopo le parole, «
di piste veicolari.», sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche' al
potenziamento temporaneo dei presidi medici al fine di assicurare
l'erogazione delle necessarie prestazioni sanitarie».
4. Il commissario delegato e' autorizzato a rimborsare le spese di
viaggio sostenute dai membri della Commissione all'uopo nominata con
proprio decreto n. 3 del 28 agosto 2018, entro un limite di spesa
appositamente indicato nel piano di cui all'art. 1, comma 3,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
539 del 20 agosto 2018. Per la partecipazione alla Commissione, non
e' dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri
emolumenti comunque denominati.
5. Ai fini della determinazione degli oneri di cui al comma 4, i
componenti della Commissione sono equiparati ai dipendenti pubblici
con qualifica di dirigente.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso