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PROVVEDIMENTO del 13/09/2018
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia dicomunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi diinformazione relative alla campagna per le consultazioni elettoralipreviste nelle province autonome di Trento e Bolzano per il 21ottobre 2018. (Documento n. 1). (18A05969)

Pubblicato su: G.U. n. 216 del 17/09/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

La Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

Premesso:
che, con decreti del presidente della Provincia autonoma di
Trento n. 32 del 20 luglio 2018 e del presidente della Provincia
autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 14399 del 27 luglio 2018,
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
del 22 agosto 2018, sono stati convocati i comizi elettorali e
indette le elezioni del presidente della Provincia di Trento e dei
Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano per il giorno
21 ottobre 2018;
Visti:
a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI
e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse
forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni
televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177
e successive modifiche; l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28
e successive modifiche; l'art. 1, comma 4, della vigente
Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI,
nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13
febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio
2000, n. 28
, e successive modificazioni;
d) la legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 recante:
«Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;
e) il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670
, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
f) la legge della Provincia autonoma di Trento 5 marzo 2003, n.
2, recante «legge elettorale provinciale», come da ultimo modificata
dalla legge provinciale n. 1 del 22 gennaio 2018;
g) la legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 settembre
2017, n. 14, recante «Disposizioni sull'elezione del Consiglio
provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed
elezione della Giunta provinciale»;
Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per
promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di
attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi»;
Visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570
, pubblicato
nel Supplemento ordinario n. 1520 della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni
rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata
legge 17 febbraio 1968, n. 108;
Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera j), della legge 5 giugno
2003, n. 131
, recante «Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3
»;
Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni,
anche con riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche;
Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone:

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa'
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di
seguito:
Art. 1


Ambito di applicazione e disposizioni comuni
a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare
concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si
riferiscono alle consultazioni per le elezioni del presidente della
Provincia autonoma di Trento e dei Consigli delle Province autonome
di Trento e di Bolzano, indette per il giorno 21 ottobre 2018, e si
applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.
2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere
efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla
consultazione di cui al comma 1.
3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione
elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi provinciali,
sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica
regionale.


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