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COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per usoumano «Lidocaina Accord» (18A05838)

Pubblicato su: G.U. n. 209 del 08/09/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Estratto determina AAM/PPA n. 708 del 26 luglio 2018

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LIDOCAINA
ACCORD, anche nelle forme e confezioni di seguito indicate:
Confezioni:
«10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 5 ml -
A.I.C. n. 043647181 (in base 10) 19N06F (in base 32);
«20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 5 ml -
A.I.C. n. 043647193 (in base 10) 19N06T (in base 32);
«20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 2 ml -
A.I.C. n. 043647205 (in base 10) 19N075 (in base 32);
«20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml -
A.I.C. n. 043647217 (in base 10) 19N07K (in base 32).
Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.
Principio attivo: Lidocaina.
Numero di procedura: n. SE/H/1430/001-002/IB/003/G.
Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited, con sede legale e
domicilio fiscale in Middlesex, Sage House, 319, Pinner Road, North
Harrow, CAP HA1 4HF, Gran Bretagna (GB).

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per le confezioni sopracitate e' adottata la seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': Apposita sezione della
classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24
dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe
C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate e' adottata la seguente
classificazione ai fini della fornitura: RNR medicinali soggetti a
prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con
gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento
alla determinazione, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219
e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si
applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto
legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni
normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in
virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del
riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora
coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del
medicinale generico.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.


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