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DECRETO RETTORALE del 03/08/2018
Modifica dello statuto. (18A05749)

Pubblicato su: G.U. n. 206 del 05/09/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6,
comma 1, Autonomia delle Universita';
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e di
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario», e successive modifiche, in
particolare l'art. 6, commi 7 e 8;
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale 27
febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche;
Rilevata la necessita', a distanza di alcuni anni dall'entrata in
vigore dello Statuto suddetto, di apportare modifiche al testo
vigente, sia alla luce della normativa sopravvenuta che a seguito
dell'esito della verifica con la prassi applicativa;
Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 di Approvazione
definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione
che, con riguardo ai procedimenti disciplinari a carico dei
professori e ricercatori: a) raccomanda, per la composizione e la
designazione dei membri del collegio di disciplina, il ricorso a
figure esterne al fine di assicurare maggiore indipendenza di
giudizio, segnalando l'opportunita' che il legislatore preveda una
modalita' elettiva di costituzione di almeno una parte del collegio
di disciplina oppure che, per previsione statutaria e regolamentare,
almeno una parte del collegio sia esterna all'ateneo; b) da' atto del
dibattito avvenuto al tavolo di lavoro in ordine all'alternativa,
rimasta irrisolta, tra il raccomandare agli atenei di riconoscere
negli statuti, per i casi di illecito disciplinare del rettore, la
titolarita' del potere disciplinare in capo al decano d'ateneo,
ovvero di valutare la possibilita' di attribuire per legge il potere
in questione al Ministro;
Viste le modifiche allo Statuto, approvate dal senato accademico
con delibera n. 79 del 23 marzo 2018, previo parere favorevole del
Consiglio di amministrazione con delibera n. 75 del 15 marzo 2018,
inviate al MIUR con nota prot. 27290 del 27 aprile 2018 per il dovuto
controllo di legittimita' e merito, con le quali, in conformita' alle
richieste della suddetta delibera ANAC, all'art. 20 e' stata
introdotta, rispetto al testo originario, la necessaria presenza di
membri appartenenti ai ruoli di altro ateneo, nel numero complessivo
di quattro (due effettivi e due supplenti);
Preso atto del sopravvenuto Atto di indirizzo del MIUR, prot. n. 39
del 14 maggio 2018, avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano
nazionale anticorruzione - Sezione Universita', contenente ulteriori
raccomandazioni alle universita' in merito alla composizione del
collegio di disciplina e, nelle more dell'intervento del legislatore,
all'iniziativa disciplinare del decano nei confronti del rettore;
Considerata la nota, registro ufficiale 8262.22 giugno 2018, prot.
in arrivo 39292 del 25 giugno 2018, con la quale il MIUR, senza
sollevare alcun rilievo di legittimita' e di merito sulle modifiche
allo Statuto approvate dall'Ateneo, in coerenza con l'Atto di
indirizzo di cui sopra, si limita a segnalare all'Universita' di Pisa
l'opportunita' di «uniformare la disciplina statutaria e
regolamentare in materia di procedimento disciplinare alle
raccomandazioni formulate dall'ANAC e dal Ministero, rispettivamente
in sede di Aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione e
nell'Atto di indirizzo del 14 maggio 2018, adottato in applicazione
del citato aggiornamento», raccomandando l'introduzione del
«principio elettivo nella composizione del collegio di disciplina
(anche solo parziale) e la presenza nel predetto collegio di
componenti in prevalenza esterni», nonche' la previsione della
«titolarita' del potere disciplinare, nei caso di illeciti commessi
dal rettore, in capo al decano dell'Ateneo;
Considerata l'opportunita' di un aggiornamento, in ragione delle
raccomandazioni del MIUR di cui alla nota sopra richiamata, delle
modifiche statutarie gia' approvate con riguardo all'art. 20, comma
2, dedicato al collegio di disciplina, quale organo incaricato di
svolgere la fase istruttoria, e dell'art. 41, comma 1, riguardante i
soggetti cui spetta l'iniziativa del procedimento disciplinare a
carico dei professori e ricercatori universitari;
Vista la proposta di ulteriore modifica dell'art. 20, comma 2 e di
modifica dell'art. 41, comma 1, dello Statuto dell'Universita' di
Pisa;
Vista la delibera 20 luglio 2018, n. 242, con il quale il Consiglio
di amministrazione ha espresso parere favorevole sulle proposte di
modifica agli articoli sopracitati;
Vista la delibera 27 luglio 2018, n. 172, con la quale il senato
accademico ha approvato le proposte di modifica suddette;

Decreta:

Art. 1

1. Sono emanate le modifiche ai seguenti articoli dello Statuto
dell'Universita' di Pisa:
all'art. 1, comma 3, secondo capoverso dopo la parola «promuove,»
e' inserita la locuzione «nell'ambito della terza missione,», dopo la
parola «saperi» e' inserita la congiunzione «e»; la locuzione «e il
trasferimento tecnologico» e' sostituita con la locuzione «nonche' il
trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze nel contesto dello
sviluppo economico e culturale dei territori, nel rispetto dei
principi di sostenibilita' ambientale e sociale, senza concorrere mai
a pregiudicare la vivibilita' dei territori stessi»;
all'art. 2, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: «2-bis.
Promuove l'equilibrata rappresentanza di genere in ogni aspetto della
vita accademica e, in particolare, nelle candidature e nella
composizione degli organi collegiali»;
all'art. 2, comma 9, dopo la locuzione «su criteri di» la locuzione
«efficienza ed efficacia» e' sostituita con la locuzione
«economicita', efficienza ed efficacia»;
all'art. 7, comma 2, prima della parola «pubblici» e' inserita la
parola «atti»; dopo la parola «pubblici» e' inserita la frase «e
vengono pubblicati secondo le norme stabilite in apposito regolamento
di ateneo, nel rispetto del diritto alla riservatezza.» ed eliminata
la locuzione «pubblici. Le modalita' riguardanti la loro
pubblicazione sono disciplinate dall'art. 52.»; al comma 3, viene
inserita, all'inizio del comma la locuzione «L'Universita'» con
trasformazione della lettera «a» della parola «assicura» da maiuscola
a minuscola e dopo la parola «assicura» e' inserita la locuzione
«anche mediante appositi regolamenti,»; dopo la parola
«amministrativo» viene eliminato il punto; dopo le parole «e il» e'
eliminata la locuzione «Un apposito regolamento stabilisce le norme
per l'esercizio del» e dopo la parola «civico» sono eliminate le
parole «e documentale»;
all'art. 8, comma 3, le parole «la funzionalita'» sono sostituite
dalle parole «l'adeguatezza»; prima della parola «impegnandosi» e'
inserita la congiunzione «e» e' sostituita dalla congiunzione
«nonche'» e dopo la locuzione «ogni forma di» sono inserite le parole
«discriminazione, molestia e»;
all'art. 11, comma 1, dopo la parola «organi» e' eliminata la
locuzione «necessari al governo»; al comma 2, dopo «(CUG)» la
congiunzione «e» e' sostituita dalla virgola e dopo la parola
«disciplina» e' inserita la locuzione «, la commissione etica e il
presidio della qualita'.»;
all'art. 12, il comma 17 viene posizionato dopo il comma 2 e
rinumerato «2-bis»; il comma 18 viene posizionato dopo il comma
2-bis, rinumerato «2-ter»; dopo la parola «competenza» viene inserita
la locuzione «su settori generali, scelti tra docenti a tempo pieno
dell'Universita'. Puo' anche nominare, tra i docenti
dell'Universita', dei delegati con competenze su settori specifici.»
e dopo la parola «prorettori» viene inserito «e i delegati»; il comma
19 viene posizionato dopo il comma 2-ter, rinumerato «2-quater» e
dopo la parola «prorettori» viene aggiunto «e i delegati»; nella
seconda frase dopo la parola «prorettori» e' aggiunta la locuzione «e
delegati»; il comma 20 viene posizionato dopo il comma 2-quater,
rinumerato «2-quinquies» e dopo la parola «prorettori» viene aggiunta
la locuzione «e i delegati»; al comma 4, alla lettera c., dopo la
parola «ricercatori» e' aggiunta la parola «junior» e eliminata la
locuzione «di cui alla lettera a, comma 3 dell'art. 24 della legge n.
240/2010
;»; alla lettera d., dopo la parola «ricercatori» e' aggiunta
la parola «senior» e eliminata la locuzione «di cui alla lettera b,
comma 3 dell'art. 24 della legge n. 240/2010;»; alla lettera f., dopo
la parola «studenti» e' inserito «e dei dottorandi»; la locuzione
«nel consiglio di amministrazione, nel senato accademico» e'
sostituita dalla locuzione «nel senato accademico, nel consiglio di
amministrazione», la virgola dopo il termine «amministrazione» e'
sostituita dalla congiunzione «e»; il comma 6 e' cosi' riformulato:
«Il voto degli elettori di cui alla lettera e., con esclusione dei
componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione
che hanno voto pieno, viene ponderato nella misura di un voto ogni
sei voti espressi, ai fini sia del quorum di validita' dei turni di
votazione sia della maggioranza richiesta per l'elezione»; al comma
16, la locuzione «Con apposito regolamento, approvato dal senato
accademico» e' sostituita da «Nel regolamento generale di ateneo;
all'art. 13, comma 3, la lettera b. viene rinominata a.; la lettera
c. viene rinominata b.; viene inserita una nuova lettera c. cosi'
formulata «c. i regolamenti di funzionamento degli organi collegiali
di ateneo di cui all'art. 11, comma 2, e dei centri di ateneo di cui
all'art. 39, comma 5»; la lettera a. viene rinominata d.; viene
inserita una lettera e. cosi' formulata «e. i regolamenti dei corsi
di dottorato»; la lettera d. viene rinominata f.; la lettera e. viene
rinominata g.; la lettera f. viene rinominata h.; la lettera g. viene
rinominata i. e eliminata la parola «definisce»; dopo il comma 3,
vengono inseriti due nuovi commi cosi' formulati: «3-bis. Approva gli
altri regolamenti di ateneo acquisendo il parere del consiglio di
amministrazione. 3-ter. Esercita il controllo di legittimita' e di
merito sui regolamenti di funzionamento dei dipartimenti e delle
altre strutture di cui al titolo III.»;
al comma 11, la parola «venticinque» e' sostituita da «ventisette»;
alla lettera b. dopo la parola «docenti» e' inserito «a tempo pieno»
e dopo la parola «ricercatori» e' inserito «a tempo indeterminato»;
dopo la lettera b. e' inserita la lettera b-bis. cosi' formulata
«b-bis. un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, senior
o junior;» e dopo la lettera d. e' inserita la lettera e. cosi'
formulata «e. un rappresentante dei dottorandi»; al comma 13, dopo la
parola «mandato» e' inserita la locuzione «dei rappresentanti dei
ricercatori a tempo determinato» e dopo la parola «studenti» sono
inserite le parole «e dei dottorandi»; al comma 14, dopo la parola
«docenti» e' inserita la locuzione «di cui al comma 11, lettera b.» e
eliminate le parole «e determinato»; dopo il comma 14, e' inserito il
comma 14-bis cosi' formulato «14-bis. Il rappresentante dei
ricercatori a tempo determinato e' eletto dai ricercatori a tempo
determinato.»; al comma 16, sono eliminate le parole finali «e
dottorato di ricerca»; dopo il comma 17, sono inseriti i commi 17-bis
e 17-ter formulati come di seguito: «17-bis. L'elettorato passivo per
il rappresentante dei dottorandi e' attribuito ai dottorandi iscritti
per la prima volta ai corsi di dottorato aventi sede amministrativa
nell'Universita' di Pisa.
17-ter. L'elettorato attivo per il rappresentante dei dottorandi e'
attribuito ai dottorandi iscritti ai corsi di dottorato aventi sede
amministrativa nell'Universita' di Pisa.»;
al comma 18, dopo le parole «settori culturali» sono inserite le
parole «dei ricercatori a tempo determinato» e dopo la parola
«studenti» e' inserita la locuzione «e dei dottorandi»; al comma 19,
la locuzione «Con appositi regolamenti, approvati dal senato
accademico, sono definite» e' sostituita dalla locuzione «Il
regolamento generale di ateneo definisce»;
all'art. 14, comma 2, alla lettera a., la locuzione «dal presente
statuto» e' sostituita dalla locuzione «dalla normativa statale
vigente»; al termine della lettera e. e' aggiunta la frase
«contestualmente all'approvazione dell'istituzione dei corsi, esprime
parere sui relativi ordinamenti didattici;»; alla lettera o. la
parola «valendosi» e' sostituita dalla parola «avvalendosi»; al comma
4, al termine della lettera d. e' aggiunta la locuzione «, eletti tra
gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso
ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca con sede
amministrativa nell'Universita' di Pisa.»; il comma 7 viene cosi'
riformulato: «7. Il senato accademico provvede a formulare un
giudizio di ammissibilita' delle candidature tramite rigorosa
verifica dei requisiti di competenza richiesti e definisce una rosa
di almeno otto candidati per la componente docente, una di almeno due
candidati per la componente del personale tecnico-amministrativo e
una di almeno quattro candidati per la componente esterna. In
mancanza dei requisiti numerici suddetti o in mancanza di una
rappresentanza di entrambi i generi nella rosa relativa ad una
componente, i termini per la presentazione delle candidature vengono
riaperti per una sola volta per quella componente, secondo le regole
definite nel regolamento generale di ateneo.»; il comma 8 viene cosi'
riformulato: «8. All'interno delle predette rose, il personale
docente e' eletto dai professori e ricercatori anche a tempo
determinato; la componente del personale tecnico-amministrativo e'
eletta dal personale tecnico-amministrativo anche a tempo
determinato, assunto con contratto non inferiore a due anni, compresi
i collaboratori ed esperti linguistici. Per quanto riguarda i
componenti esterni, il rettore li designa all'interno della rosa
corrispondente.»; il comma 9 viene cosi' riformulato: «9. Il
regolamento generale di ateneo definisce le procedure per le elezioni
dei componenti del personale docente, tecnico-amministrativo e dei
rappresentanti degli studenti.»; e' aggiunto il comma 9-bis «9-bis.
L'elettorato attivo per i rappresentanti degli studenti e' attribuito
agli studenti regolarmente iscritti all'Universita' di Pisa e ai
dottorandi regolarmente iscritti ai corsi di dottorato con sede
amministrativa nell'Universita' di Pisa.»; al comma 10, dopo la
parola «e'» e' eliminata la parola «immediatamente»;
all'art. 15, alla rubrica sono eliminate le parole «di Ateneo»;
al comma 1, lettera a., la locuzione «ai sensi degli articoli 27 e
31» e' sostituita con la locuzione «ai sensi dell'art. 36»; il comma
3 viene cosi' riformulato: «Il nucleo e' cosi' composto:
a. sei membri di elevata qualificazione professionale nelle
attivita' di cui al comma 1, di cui almeno tre non appartenenti ai
ruoli dell'Universita' di Pisa;
b. due membri eletti dagli studenti, secondo modalita' previste nel
regolamento generale di ateneo.
I curricula dei membri di cui alla lettera a. sono resi pubblici
nel sito dell'Universita'.»;
all'art. 17, comma 2, lettera h. , dopo la parola «contratti» e'
inserita la locuzione «di interesse generale»;
all'art. 18, comma 2, lettera f. , la locuzione «degli spazi
autogestiti dagli studenti» e' sostituita con la locuzione «dei fondi
per le attivita' culturali autogestite dagli studenti»; al comma 3 e'
eliminata la locuzione «e provvede alla ripartizione dei fondi
destinati a tale scopo»; al comma 4, la locuzione «in merito
all'assegnazione degli spazi autogestiti dagli studenti.» e'
sostituita con la locuzione «l'assegnazione dei fondi per le
attivita' culturali autogestite dagli studenti, previa valutazione
delle stesse secondo le norme del relativo regolamento.»; al comma 5,
e' inserita la nuova lettera b., con conseguente scorrimento delle
successive lettere «b. le modifiche degli ordinamenti e regolamenti
dei corsi di studio di competenza del senato accademico»; alla
lettera d., dopo la parola «statuto» e' inserita la locuzione «e del
regolamento generale»; e' aggiunta la lettera f .«f. il regolamento
di funzionamento del consiglio degli studenti.»; e' abrogato il comma
6; al comma 9, la locuzione «Le norme per il funzionamento del
consiglio sono definite in un apposito regolamento. Tale regolamento»
e' sostituita con la locuzione «Il regolamento per il funzionamento
del consiglio di cui all'art. 13, comma 3, lettera c.,»;
all'art. 20, comma 1, la frase «I componenti sono designati dal
senato accademico, che delibera a maggioranza della sua componente
docente.» e' sostituita dalle seguenti frasi: «Quattro membri
effettivi, di cui due professori ordinari, un professore associato e
un ricercatore, e altrettanti membri supplenti devono appartenere ai
ruoli di altro ateneo. I membri esterni sono designati, tra una rosa
di nominativi proposti dal rettore, dal senato accademico, che
delibera a maggioranza della sua componente docente. I membri interni
sono eletti da ciascuna componente dei docenti di ruolo, secondo le
modalita' stabilite nel regolamento generale di ateneo.»; al comma 3,
la parola «componenti» e' sostituita con la locuzione «membri,
esterni ed interni» e le parole «immediatamente rieleggibili» sono
sostituite con la locuzione «designabili o rieleggibili per la
seconda volta consecutiva»;
dopo l'art. 20 e' aggiunto l'art. 20-bis «Art. 20-bis (La
commissione etica). - 1. E' istituita la commissione etica di ateneo
con il compito di svolgere le attivita' istruttorie sulle violazioni
delle disposizioni contenute nel codice etico di cui all'art. 40.
2. La commissione e' composta dal presidente e da sei componenti,
dei quali un professore ordinario, un professore associato, un
ricercatore, un membro del personale tecnico amministrativo, uno
studente dei corsi di laurea, uno studente dei corsi di dottorato o
dei corsi di specializzazione che non prevedano contratti di
formazione e lavoro. Per ognuno dei membri effettivi e' nominato un
membro supplente.
3. I componenti, effettivi e supplenti, sono designati dal senato
accademico, a maggioranza qualificata, all'interno di rose di tre
nomi proposte dal rettore. I componenti, nominati con decreto del
rettore, durano in carica due anni.»;
dopo l'art. 20-bis, e' aggiunto l'art. 20-ter «Art. 20-ter (Il
presidio della qualita'). - 1. Il presidio della qualita' di ateneo
esercita le funzioni di supervisione dello svolgimento adeguato e
uniforme delle procedure di assicurazione della qualita', garantendo
il flusso informativo interno tra le strutture interessate, nonche'
all'esterno nei confronti dell'Anvur.
2. Il presidio della qualita':
a. organizza e verifica il continuo aggiornamento delle
informazioni relative alla qualita' dei corsi di studio dell'ateneo
prescritte dalla normativa statale;
b. sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di
assicurazione della qualita' per le attivita' didattiche in
conformita' a quanto programmato e dichiarato;
c. monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei
laureandi e dei laureati, mantenendone l'anonimato;
d. regola e verifica le attivita' periodiche di riesame dei corsi
di studio;
e. valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro
effettive conseguenze;
f. verifica il continuo aggiornamento delle informazioni relative
alla qualita' della ricerca dell'ateneo prescritte dalla normativa
statale;
g. sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di
assicurazione della qualita' per le attivita' di ricerca in
conformita' a quanto programmato e dichiarato;
h. assicura il corretto flusso informativo da e verso il nucleo di
valutazione e le commissioni paritetiche per quanto di competenza di
queste ultime.
3. Il presidio della qualita' e' composto da sei docenti, uno per
ciascuno dei settori culturali di cui all'art. 13, nominati con
decreto del rettore, su designazione del senato accademico; da un
rappresentante degli studenti indicato dal consiglio degli studenti;
dal responsabile, o suo delegato, della direzione competente in
materia. Il presidio della qualita' e' presieduto da un professore
ordinario di ruolo dell'ateneo scelto dal rettore tra i docenti
componenti. Il mandato dei componenti dura tre anni, ad eccezione del
mandato del rappresentante degli studenti che ha durata biennale ed
e' rinnovabile per una sola volta consecutivamente.
4. Il regolamento di cui all'art. 13, comma 3, lettera c. puo'
attribuire al presidio ulteriori poteri di promozione della qualita'
all'interno dell'ateneo, nel rispetto della normativa statale.»;
all'art. 21, comma 1, la locuzione «Un apposito regolamento» e'
sostituita con la locuzione «Il regolamento generale»; al comma 2,
dopo la parola «ricercatori» e' inserita la locuzione «, anche a
tempo determinato» e la locuzione «al senato accademico» e'
sostituita con la locuzione «agli organi accademici competenti»; al
comma 3, la locuzione «in un regolamento di Ateneo, deliberato dal
senato accademico.» e' sostituita con la locuzione «nel regolamento
generale di ateneo.»;
all'art. 22 comma 5, la locuzione «sentito il consiglio di
amministrazione, previo parere o su proposta del consiglio del
dipartimento interessato.» e' sostituita con la locuzione «a
maggioranza dei componenti, previo parere del consiglio di
amministrazione, acquisita la proposta o il parere di tutti i
consigli di dipartimento interessati. La relativa delibera del senato
accademico comporta automaticamente l'adeguamento dell'elenco dei
settori scientifico-disciplinari del dipartimento, di cui al comma 14
del presente articolo.»; al comma 6 , la parola «cinquanta» e'
sostituita con la parola «quaranta»; la successiva parola «quaranta»
e' sostituita con la parola «trenta» ; dopo la parola «unita'» e'
eliminata la locuzione «previsto dalla normativa vigente»; la
locuzione «del limite delle cinquanta unita'» e' sostituita con la
locuzione «dei suddetti limiti»; la locuzione «puo' procedere» e'
sostituita con la parola «procede»; e' eliminata la frase finale «In
ogni caso, qualora la componente docente scenda al di sotto del
limite delle quaranta unita' per un periodo massimo di un anno, il
consiglio di amministrazione procede d'ufficio alla disattivazione
del dipartimento.»;
all'art. 24, comma 2, lettera d., dopo la parola «funzionalita'» e'
inserita la parola «efficienza»; la lettera j. e' cosi' riformulata
«j. assicurare gli adempimenti relativi alla verifica e alla
valutazione delle attivita' didattiche;» e al comma 5, la
preposizione «dal» e' sostituita con la locuzione «dai componenti
del»;
all'art. 25, comma 2, lettera f., dopo la parola «ricerca» e'
inserita la locuzione «e delle scuole di specializzazione»; al comma
6, la locuzione «nei regolamenti» e' sostituita con la locuzione «nel
regolamento generale»;
all'art. 26, comma 4, dopo la parola «dipartimento» e' inserita la
locuzione «, in conformita' con il regolamento generale di ateneo,»;
l'art. 27 e' abrogato;
all'art. 29, comma 2, la preposizione «dal» e' sostituita con la
locuzione «dai componenti del»;
all'art. 30, comma 3, e' aggiunta la lettera d. «d. nel caso della
scuola di medicina, da una rappresentanza degli studenti delle scuole
di specializzazione di area medica.»;
l'art. 31 e' abrogato;
all'art. 32, comma 5, dopo la locuzione «sentito il consiglio di
corso di studio» e' inserita la locuzione «nel caso di
disattivazione»; al comma 7, e' eliminata la frase «Il consiglio
delibera l'istituzione di una commissione paritetica
docenti-studenti.»;
all'art. 33, comma 1, e' abrogata la lettera c.; al comma 2, la
locuzione «dall'ordinamento universitario nazionale» e' sostituita
con la locuzione «dalla normativa vigente»; il comma 3 e' cosi'
riformulato: «3. Il presidente del corso di studio e' eletto, a
scrutinio segreto, tra i professori dell'ateneo in regime di impegno
a tempo pieno che fanno parte del consiglio di corso di studio come
definito dall'art. 34. Per corsi interuniversitari attivati in
convenzione, sono eleggibili anche i professori di altri atenei in
regime di impegno a tempo pieno appartenenti al consiglio stesso.
Sono titolari dell'elettorato attivo tutti i componenti del consiglio
di corso di studio.»; al comma 5, la parola «e'» e' sostituita con la
locuzione «puo' essere»; il comma 7 e' cosi' riformulato: «7. Il
presidente entra in carica il 15 settembre; dura in carica tre anni
ed e' immediatamente rieleggibile per una sola volta»;
all'art. 34, comma 1, la lettera e. e' cosi' riformulata: «e.
monitorare l'andamento delle attivita' didattiche, i risultati
conseguiti e le funzionalita' dei servizi didattici disponibili,
producendo la documentazione necessaria, sentito il parere della
commissione didattica del corso di studio di cui all'art. 36;»; alla
lettera i. la locuzione «la proposta relativa alla richiesta e alla
destinazione di nuovi posti in organico di professore e di
ricercatore a tempo determinato, alla chiamata di professori per gli
insegnamenti impartiti nel corso di studio;» e' sostituita con la
locuzione «proposte relative alla programmazione del personale
docente per le esigenze didattiche del corso di studio.»; la lettera
k. e' abrogata; il comma 3 e' cosi' riformulato fino alla nuova
lettera d. compresa: «La composizione del consiglio si rinnova ogni
anno con decorrenza dal 15 settembre sulla base della programmazione
didattica approvata annualmente, salvo quanto previsto dal comma 6
secondo periodo, e comprende:
a. i professori e ricercatori che svolgono attivita' didattica
curriculare per almeno un modulo o un insegnamento nel corso di
studio;
b. i professori e ricercatori che non rientrano in a. ma svolgono
attivita' didattica curriculare per almeno 1 CFU nel corso di studio;
c. i docenti esterni responsabili didattici di un modulo o di un
insegnamento;
d. per i corsi interuniversitari attivati in convenzione, i docenti
appartenenti ad altri atenei che svolgono attivita' didattica
curriculare per almeno 1 CFU nel corso di studio;»;
la precedente lettera c. diventa lettera e. e dopo la parola
«anni» e' eliminata la parola «accademici»; al termine del comma e'
inserita la frase «Il presidente di corso di studio puo' invitare a
partecipare al consiglio, senza diritto di voto, coloro che
collaborano alle attivita' didattiche integrative del corso.»;
al comma 4, la locuzione «comuni a» e' sostituita con la
locuzione «condivisi fra»; dopo il comma 4 e' inserito il comma 4-bis
«4-bis. Il mandato dei componenti del consiglio di corso di studio,
risultante dall'ultima programmazione didattica approvata, decorre
dal 15 settembre. Eventuali modifiche della programmazione didattica
in corso d'anno producono effetto immediato sulla composizione del
consiglio. Nel periodo intercorrente fra l'ultima approvazione della
programmazione didattica e l'inizio del mandato del nuovo consiglio,
i docenti membri di quest'ultimo hanno facolta' di partecipare alle
riunioni del consiglio in carica, senza diritto di voto.»; il comma 6
e' abrogato; al comma 7, la locuzione «, e fino alla costituzione del
relativo consiglio, le funzioni ad esso attribuite possono essere
svolte dal consiglio del dipartimento di afferenza» e' sostituita con
la locuzione «il relativo consiglio e' nominato dal senato accademico
su proposta dei consigli di dipartimento di afferenza del corso»;
all'art. 35, la rubrica, e' cosi' riformulata «il consiglio
aggregato di corsi di studio»; dopo il comma 2 e' inserito il comma
2-bis «2-bis. Il consiglio aggregato di corsi di studio nomina un
presidente sottoposto alle stesse regole di cui all'art. 33 per il
presidente del corso di studio.»; il comma 3 e' cosi' riformulato:
«3. Il consiglio aggregato di corsi di studio e' costituito dai
componenti dei consigli dei corsi relativi.»;
nell'art. 36, la rubrica e' cosi' riformulata: «Le commissioni
paritetiche»; l'articolo e' cosi' riformulato: «1. Nelle scuole
interdipartimentali e' istituita la commissione paritetica di docenti
e studenti.
2. Nei dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e'
istituita la commissione paritetica di docenti e studenti.
3. I dipartimenti afferenti a una scuola possono proporre di non
istituire la propria commissione paritetica e di attribuirne le
competenze, previa delibera del senato accademico, alla commissione
paritetica della scuola.
4. Nei corsi di studio e' istituita la commissione paritetica di
docenti e studenti.
5. I consigli di corso di studio, sulla base del principio del buon
andamento secondo criteri di economicita', efficienza ed efficacia,
possono proporre al senato accademico di attribuire le competenze
della commissione paritetica del corso di studio alla commissione
paritetica del dipartimento. Il senato accademico delibera in merito,
previo parere dei/l consigli/o dei/l dipartimenti/o interessati/o. Le
modalita' di attuazione di quanto sopra sono disciplinate dal
regolamento generale di ateneo.
6. La commissione paritetica di cui ai commi precedenti e' composta
da un ugual numero di docenti e di rappresentanti degli studenti nel
relativo consiglio.
7. Nel caso di consiglio aggregato, la commissione paritetica e'
costituita da rappresentanti degli studenti nel consiglio stesso e da
un uguale numero di docenti.
8. Nella componente docente della commissione paritetica e'
compreso anche: il presidente della scuola nel caso di cui al comma
1, il direttore del dipartimento nel caso di cui al comma 2, il
presidente del consiglio di corso di studio nei casi di cui ai commi
4 e 7, o un delegato degli stessi, con funzione di presidente della
commissione stessa.
9. E' compito della commissione paritetica:
a. svolgere un'attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e
della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio
agli studenti da parte dei docenti;
b. individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati
delle predette attivita';
c. formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi
di studio di sua competenza;
d. formulare pareri sui regolamenti e sugli ordinamenti dei corsi
di studio di sua competenza;
e. formulare pareri sulla coerenza fra gli obiettivi formativi
delle attivita' formative e i crediti loro assegnati;
e-bis. formulare pareri sulla coerenza fra gli obiettivi formativi
delle attivita' formative e gli obiettivi formativi specifici del
corso di studio.
9-bis. La commissione paritetica di dipartimento, ovvero della
scuola, redige la relazione annuale sull'andamento delle attivita'
didattiche, sulla base del monitoraggio di cui all'art. 34, comma 1,
lettera e.
10. Nel regolamento generale di ateneo sono stabiliti il numero, la
composizione, le modalita' di individuazione dei componenti e il
funzionamento della Commissione paritetica.»;
all'art. 37, al comma 2, la locuzione «legittimino l'assunzione
della qualifica di specialista nei diversi rami dell'esercizio
professionale, o che conferiscano l'abilitazione all'esercizio di
determinate professioni.» e' sostituita con la locuzione «hanno
l'obiettivo di fornire conoscenze e abilita' per funzioni richieste
nell'esercizio di particolari attivita' professionali. Tali scuole
possono essere istituite esclusivamente in applicazione di specifiche
norme di legge o di direttive dell'Unione europea.»; al comma 3, la
locuzione «all'ordinamento universitario nazionale» e' sostituita con
la locuzione «alla normativa vigente»;
all'art. 38, nella rubrica e' eliminata la parola «Dipartimentale»;
al comma 2 la locuzione «di ottimizzare la» e' sostituita con la
locuzione «l'ottimazione della»; il comma 2-bis e' riposizionato come
comma 4; al comma 3, dopo la parola «coordinamento;» e' eliminata la
frase «il sistema informatico dipartimentale e la competente
struttura della direzione generale definiscono quanto necessario ad
assicurare il loro coordinamento.»; la locuzione «L'ateneo assicura
al sistema bibliotecario di Ateneo, al sistema museale di Ateneo e al
sistema informatico dipartimentale» e' sostituita con la locuzione
«L'ateneo assicura ai sistemi bibliotecario e museale»; al comma 4,
la parola «dipartimentale» e' sostituita con la locuzione «di ateneo»
e dopo la locuzione «dell'ateneo» e' eliminata la locuzione «dei
dipartimenti»;
all'art. 39, alla fine del comma 4, e' aggiunta la frase «E' fatta
inoltre salva la possibilita' che i regolamenti dei sistemi prevedano
la costituzione al loro interno di centri di servizio.»;
all'art. 40, comma 4, la locuzione «di una commissione la cui
composizione e le cui modalita' di funzionamento sono disciplinate
dal codice stesso» e' sostituita dalla locuzione «della commissione
etica di cui all'art. 20-bis»;
all'art. 41, comma 1, al termine e' aggiunta la frase «Per i
procedimenti disciplinari nei confronti del rettore, l'iniziativa
dell'azione disciplinare e le altre funzioni connesse di cui ai commi
successivi, competono al decano dei professori ordinari
dell'ateneo.»;
all'art. 44, comma 1, dopo la parola «contiene» sono inserite le
parole «in allegato» e le parole «istituiti e» sono sostituite dalla
parola «attivati»; dopo le parole «che regolano» e' introdotta la
locuzione «l'istituzione, l'attivazione e disattivazione dei corsi,»
e dopo le parole «delle attivita' didattiche» e' inserita la
locuzione « e disciplina tutte le altre materie ad esso delegate
dalla normativa vigente.»;
all'art. 47, comma 1, dopo le parole «decreto del rettore» il testo
che recita «ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla loro pubblicazione sul sito dell'ateneo, a meno che non sia
diversamente disposto dal regolamento stesso» e' cosi' modificato «e,
salvo che sia diversamente disposto dal regolamento stesso, entrano
in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione
nell'Albo ufficiale informatico di ateneo. Tutti i regolamenti sono
altresi' pubblicati sul sito dell'ateneo»; al comma 2, dopo la
locuzione «procedure previste» e' introdotta la locuzione «dal
presente statuto»;
all'art. 48, comma 2, dopo le parole «dall'inizio dell'anno
accademico» e' introdotto il testo «, ad eccezione del mandato del
presidente di corso di studio che decorre dal 15 settembre. I mandati
delle componenti studentesche in tutti gli organi dell'ateneo
decorrono dall'inizio dell'anno accademico e hanno durata biennale,
fatta eccezione per i rappresentanti nei consigli di corso di studio
il cui mandato decorre dal 15 settembre»;
all'art. 49, la rubrica e' riformulata con «Disciplina delle
nomine»; al comma 1, la parola «designare» e' sostituita con la
parola «eleggere»; al comma 2, le parole «designazioni» sono
sostituite con le parole «nomine»; dopo la parola «elettive» il testo
«ad eccezione di quelle relative al rettore, al direttore del
dipartimento, al presidente del consiglio di corso di studio, al
presidente della scuola interdipartimentale e alle rappresentanze
degli studenti» e' sostituito con la locuzione «negli organi
collegiali»; dopo le parole «rappresentanze degli studenti» e'
inserita la locuzione «iscritti ai corsi di studio, di dottorato di
ricerca e alle scuole di specializzazione,». Al successivo capoverso
la parola «designazione» e' sostituita dalla parola «nomina»;
all'inizio del comma 3, e' inserita la locuzione «Fatto salvo quanto
previsto dal comma successivo,» e dopo la parola «fissa» la locuzione
«le elezioni per il rinnovo della carica che devono concludersi entro
i successivi trenta giorni» e' sostituita dalla locuzione «la data
delle elezioni. Le elezioni devono concludersi entro la scadenza
naturale del precedente mandato, oppure entro sessanta giorni dalla
avvenuta interruzione dello stesso»; dopo il comma 3 e' inserito il
seguente comma 3-bis «3-bis. Le elezioni per il rinnovo del mandato
di presidente di corso di studio si svolgono, di norma, dal 1° giugno
al 30 luglio, previa indizione da parte del presidente in carica.
In caso di interruzione anticipata del mandato, il decano dei
professori ordinari del consiglio fissa la data delle elezioni per il
rinnovo della carica, che devono concludersi entro sessanta giorni.»;
al comma 5, dopo la parola «assenza» il testo «dei responsabili delle
strutture didattiche, scientifiche e di servizio e dei rispettivi
vice-responsabili, gli stessi sono sostituiti dal decano dei
professori ordinari delle rispettive strutture» e' sostituito dalla
locuzione «del titolare di una carica direttiva e del rispettivo vice
subentra, per la sola ordinaria amministrazione, il decano dei
professori ordinari del consiglio della struttura interessata»; dopo
le parole «qualora l'assenza o l'impedimento» sono eliminate le
parole «dei responsabili delle strutture suddette» e dopo la parola
«mandato» e' inserita la locuzione «del titolare della carica
direttiva»; dopo le parole «qualsiasi causa del mandato» la locuzione
«dei responsabili delle strutture, al titolare dell'organo nelle sue
funzioni, fino alla nuova nomina» e' sostituita dalla locuzione «del
titolare della carica direttiva il decano subentra, per la sola
ordinaria amministrazione, fino alla nuova nomina»; al comma 6, dopo
la parola «eleggibilita'» le parole «alle cariche accademiche» sono
sostituite con le parole «alle seguenti cariche, »; al termine del
comma e' aggiunta la frase «: rettore, componente del senato
accademico e del consiglio di amministrazione, direttore di
dipartimento, presidente di scuola interdipartimentale»; al comma 7,
dopo la parola «cariche» e' eliminata la parola «accademiche» e dopo
la parola «pieno» sono introdotte le parole «, lo stesso»; al comma
8, dopo la parola «carica» e' eliminata la parola «accademica» e dopo
la parola «possesso» la locuzione «dello stato giuridico richiesto»
e' sostituita dalla locuzione «dei requisiti richiesti»; dopo la
parola «inoltre» la locuzione «tale status deve essere mantenuto» e'
sostituita dalla locuzione «tali requisiti devono essere mantenuti»;
al termine del comma e' inserita la frase «Restano ferme le cause di
esclusione dall'elettorato attivo e passivo previste nel regolamento
generale di ateneo»; al comma 9, dopo la parola «accademiche» e'
introdotta la parola «elettive»; dopo le parole «le cariche di» la
locuzione «responsabile delle scuole di specializzazione e dei
dottorati di ricerca» e' sostituita con la locuzione «direttore della
scuola di specializzazione e coordinatore del dottorato di ricerca» e
dopo il punto e' eliminata la locuzione «Ai fini della
rieleggibilita' ad una carica,»; al comma 11, dopo la parola
«elettivi» e' inserita la locuzione «e/o designati» e la parola
«eletto» e' sostituita dalla parola «membro»; al comma 12, dopo la
parola «servizio» e' inserita la locuzione «e delle altre cariche
monocratiche,» e al termine del comma e' introdotta la frase «o con
il 14 settembre nel caso di presidente di corso di studio»; dopo il
comma 12, e' introdotto il seguente comma 12-bis «12-bis. Nel caso in
cui l'inizio del mandato sia successivo all'inizio dell'anno
accademico (o al 15 settembre nel caso dei presidenti di corso di
studio), esso termina comunque il 31 ottobre (o il 14 settembre)
dell'ultimo anno.»; al comma 13, la parola «designazione» e'
sostituita dalla parola «nomina»;
all'art. 50, comma 1, dopo la parola «carica» e' eliminata la
parola «accademica» e dopo la parola «prorettore» e' introdotta la
locuzione «e delegato di cui all'art. 12, comma 2-ter» e la parola
«responsabile» e' sostituita con la parola «presidente»; al comma 2
lettera a. dopo la parola «cariche» e' eliminata la parola
«accademiche» e alla lettera c. la parola «responsabile» e'
sostituita con la parola «direttore»; al comma 3, dopo la parola
«prorettori» e' introdotta la locuzione «e i delegati di cui all'art.
12, comma 2-ter,», la parola «responsabili» e' sostituita con
«presidenti» e la parola «accademica» e' sostituita con la locuzione
«di cui al comma 1»; al comma 7, la parola «accademiche» e'
eliminata;
all'art. 51, comma 4, la dizione «che non siano di ruolo
nell'Universita' di Pisa e dei docenti che non siano titolari degli
insegnamenti attivati per le esigenze del corso» e' sostituita con la
locuzione «di cui all'art. 34, comma 3, lettere b., c., d.»; al comma
7, dopo la parola «amministrazione» e' inserita la locuzione «e degli
altri organi collegiali» e le parole «dal plenum» sono sostituite
dalle parole «in composizione plenaria»; dopo il punto la frase «Le
deliberazioni degli altri organi collegiali riguardanti la persona
dei professori ordinari, ovvero dei professori ordinari e associati
ovvero dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, sono
adottate, previa illustrazione generale al consiglio, rispettivamente
dai professori ordinari, dai professori ordinari e associati, dai
professori ordinari, associati e dai ricercatori.» e' sostituita
dalla frase «In ogni caso, le deliberazioni del consiglio di
dipartimento aventi ad oggetto le chiamate del personale docente sono
assunte in composizione ristretta ai sensi della legislazione
vigente. Sono altresi' assunte in composizione ristretta le delibere
sulle questioni riguardanti esclusivamente il merito scientifico dei
docenti.»; il comma 8, e' cosi' riformulato «Nessuno puo' presenziare
alla discussione ne' concorrere alla deliberazione delle questioni
che lo riguardano personalmente o che riguardano il coniuge, i
parenti o affini entro il quarto grado.»;
all'art. 52, comma 1, la locuzione «nella medesima seduta o in
quella» e' sostituita dalla locuzione «entro la seduta»; e' inoltre
abrogato il comma 3;
all'art. 53, comma 1, le parole «deliberato con la» sono sostituite
con le parole «espresso a»; il comma 4 della precedente stesura
diviene comma 3 nell'attuale stesura e il comma 3 della precedente
stesura diviene comma 4 dell'attuale stesura. Il comma 4 e' inoltre
modificato come segue «Le modifiche all'allegata tabella di cui
all'art. 22, comma 14, contenente l'elenco dei dipartimenti, non
costituiscono modifiche dello Statuto»;
l'art. 54 e' cosi' modificato «Art. 54 (Disposizioni transitorie).
- 1. La composizione del senato accademico in carica alla data
dell'entrata in vigore del presente statuto resta invariata fino alla
naturale scadenza del mandato dei suoi componenti.
2. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di cui all'art.
13, comma 3, lettera c. del presente statuto, e per quanto
applicabili, continuano ad avere efficacia i regolamenti attualmente
vigenti.
3. In deroga a quanto disposto dall'art. 20, il collegio di
disciplina in carica all'entrata in vigore del presente Statuto,
mantiene invariata la propria composizione fino alla scadenza
naturale del mandato dei suoi membri.
4. In fase di prima applicazione, il mandato dei presidenti di
corso di studio in carica termina il 15 settembre dell'ultimo anno di
mandato, secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 8, con
conseguente riduzione della durata del mandato indicata nel decreto
di nomina.
5. In fase di prima applicazione, il mandato dei rappresentanti
degli studenti nei corsi di studio in carica termina il 15 settembre
dell'ultimo anno di mandato, secondo quanto disposto dall'art. 34,
comma 4, lettera e., con conseguente riduzione della durata del
mandato indicata nel decreto di nomina»;
all'art. 55 i commi 2 e 3 sono abrogati.
2. Per effetto di quanto disposto dal comma precedente, e'
aggiornato il testo dello Statuto dell'Universita' di Pisa, cosi'
come risultante dall'allegato al presente decreto, di cui e' parte
integrante.


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