Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

DECRETO del 18/07/2018
Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi allaproduzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009.(Decreto n. 6793). (18A05693)

Pubblicato su: G.U. n. 206 del 05/09/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI,FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno
2007, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che
abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5
settembre 2008, e successive modifiche e integrazioni, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007;
Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso
dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che
abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della
Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio,
93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del
Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari, che abroga le direttive del Consiglio n.
79/117/CEE e n. 91/414/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione del 30
novembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008,
relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e
all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i
coefficienti di conversione in unita' di bestiame e le definizioni
delle caratteristiche;
Visto regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione
del 20 aprile 2017 recante modalita' di applicazione dei regolamenti
(UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di
informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti
della Commissione;
Visti il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in
legge 21 dicembre 1931, n. 1785, il regio decreto-legge 11 agosto
1933, n. 1183 convertito in legge 28 dicembre 1933, n. 1932 e s.m.i.
e il regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito con
modificazioni in legge 29 aprile 1940, n. 497;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni, relativa alle nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che disciplina
l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari destinati alla
protezione delle piante in attuazione della direttiva 91/414/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 recante
disposizioni per l'attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla
protezione degli animali negli allevamenti;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive
modifiche e integrazioni, sulla revisione della disciplina in materia
di fertilizzanti;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 recante
«Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa
sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della
legge 12 agosto 2016, n. 170»;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154 «Deleghe al Governo e
ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale» ed in
particolare l'art. 7 sulle disposizioni per il sostegno
dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012,
n. 55
, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
, per la semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in
commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti» ed in particolare gli articoli 1 e 17;
Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354, e
successive modifiche e integrazioni, relativo alle disposizioni per
l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n.
1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica
e l'etichettatura dei prodotti biologici;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, recante
disposizioni per l'attuazione del Regolamento di esecuzione n. 426/11
e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo
biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del
Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, n. 4261, che
disciplina il sistema nazionale di vigilanza sulle strutture
autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari
regolamentate;
Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321, recante
«Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di
produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e
delle importazioni con metodo biologico e per la gestione
informatizzata del documento giustificativo e del certificato di
conformita' ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28
giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416, recante
l'istituzione della Commissione tecnica di cui all'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2017, n. 15130, recante
«Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del
materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo
biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di
moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione
biologico»;
Visto il decreto dipartimentale del 9 aprile 2013, n. 631, che
istituisce presso il Mipaaf il Tavolo tecnico permanente
sull'agricoltura biologica con funzioni consultive in materia di
agricoltura biologica;
Visto l'art. 3 del decreto direttoriale 16 dicembre 2013, n. 26324,
e successive modifiche e integrazioni, «Modifica della struttura e/o
documentazione di sistema da parte degli Organismi di controllo che
effettuano attivita' di controllo sugli operatori che producono,
preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo, prodotti di
cui all'art. 1, comma 2 del regolamento (CE) 834/2007» che abroga i
decreti ministeriali del 5 dicembre 2006 e del 26 febbraio 2007;
Visto il decreto direttoriale 12 marzo 2015, n. 271, concernente
l'istituzione della Banca dati nazionale vigilanza all'interno
dell'area riservata del SIAN;
Ritenuto opportuno semplificare i procedimenti inerenti l'esame
delle istanze di inserimento di nuove tipologie di corroboranti ed
armonizzare le disposizioni del presente decreto al decreto del
Presidente della Repubblica n. 55/2013 (articoli 1 e 17);
Considerato che la Commissione tecnica di cui al decreto
ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416 ha espresso parere favorevole
all'inserimento di quattro nuovi prodotti nell'elenco dei prodotti
impiegati come corroboranti, nel corso delle riunioni svoltesi in
data 10 maggio 2016 e 20 dicembre 2016;
Ritenuto opportuno abrogare il decreto ministeriale 4 agosto 2000,
n. 91436, ancora in vigore per quanto riguarda le linee guida per la
tracciabilita' e rintracciabilita' degli alimenti biologici di
origine animale, di cui all'Allegato II dello stesso decreto, atteso
che il quadro normativo comunitario in materia di tracciabilita' e
rintracciabilita' garantisce un sistema di rintracciabilita' adeguato
anche per il sistema di produzione biologico;
Ritenuto opportuno rafforzare il sistema di tracciabilita' nella
filiera risicola biologica utilizzando gli strumenti di raccolta ed
elaborazione delle informazioni sul settore risicolo facenti capo
all'Ente nazionale risi;
Ritenuto altresi' opportuno redigere un testo consolidato ed
aggiornato per l'attuazione dei regolamenti europei relativi alla
produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici volto
ad abrogare e sostituire il decreto ministeriale 27 novembre 2009, n.
18354;
Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 19 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1


Ambito di applicazione

1) Il presente decreto contiene disposizioni per l'attuazione del
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti
biologici che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive
modifiche ed integrazioni, e del regolamento (CE) n. 889/2008 della
Commissione del 5 settembre 2008, recante modalita' di applicazione
del regolamento (CE) n. 834/2007 e s.m.i. in materia di:
a. Produzione vegetale;
b. Produzione animale;
c. Prodotti trasformati;
d. Norme di conversione;
e. Norme di produzione eccezionale;
f. Etichettatura;
g. Controllo;
h. Trasmissione di informazioni alla Commissione europea.
2) Ai fini del presente decreto si intende:
a. per Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualita'
agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, Ufficio PQAI
I, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;
b. per Organismo di controllo: l'organismo autorizzato ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo n. 20/2018.
3) Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, secondo comma del regolamento
(CE) n. 834/2007 con successivo decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sentito il parere del Tavolo tecnico
permanente sull'agricoltura biologica e di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, il Ministero adotta la norma nazionale
relativa all'etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti
da operazioni di ristorazione collettiva. Nelle more dell'adozione
della disciplina nazionale, le eventuali norme private devono
risultare conformi alle procedure ed ai parametri minimi individuati
nell'Allegato 1 del presente decreto.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso