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DECRETO del 20/07/2018
Attivazione dell'arresto temporaneo obbligatorio dell'anno 2018 perle unita' da pesca autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pescacon il sistema a strascico. (18A05634)

Pubblicato su: G.U. n. 201 del 30/08/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL
TURISMO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art.
21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma
10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme
di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca
marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante
«Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto lo statuto della Regione Siciliana, approvato con decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2
e le relative disposizioni
attuative;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha
approvato lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna e
le relative disposizioni attuative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639
, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio
1965, n. 963
, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in
particolare l'art. 98;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20
novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della
Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della
politica comune della pesca;
Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2012, recante modalita',
termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per
infrazioni gravi alla licenza di pesca.
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le
misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010,
n. 96
;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della
pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.
1224/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;
Visto il Programma Operativo, predisposto in conformita' al
disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014,
approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25
novembre 2015;
Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, relativi alle flotte
di pesca per la cattura delle risorse demersali adottati a livello
nazionale con decreto direttoriale del 30 gennaio 2018, che prevedono
riduzioni graduali dello sforzo di pesca;
Vista la nota del 15 maggio 2018 protocollo ARES (2018) 2519684 con
la quale la Commissione europea, sulla base del parere dello STECF,
ha mosso alcune osservazioni ai suddetti Piani di gestione;
Vista la nota n. 12233 del 5 giugno 2018 con la quale la Direzione
generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ha fornito le
proprie controdeduzioni alle osservazioni della Commissione europea;
Considerato che i pescherecci italiani che operano nel Canale di
Sicilia effettuano di consuetudine lo sbarco tecnico del pescato nel
porto di Lampedusa, al fine di limitare i costi di gestione e ridurre
i tempi di navigazione per raggiungere i luoghi di pesca;
Ritenuto necessario, in conformita' alla citata normativa, ed in
considerazione dei relativi dati inerenti lo sfruttamento ittico,
attuare un fermo obbligatorio dell'attivita' di pesca per le flotte
di pesca per la cattura delle risorse demersali autorizzate
all'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti,
sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, al fine di rafforzare la
tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio tra le
risorse biologiche e l'attivita' di pesca, attraverso la previsione
di un periodo di arresto temporaneo, diversamente articolato per aree
in conformita' a quanto previsto dai citati Piani di gestione;
Considerato che l'attuazione dell'indispensabile misura
dell'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca come sopra descritto
comporta altresi' conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto
occupazionale che vanno ad aggiungersi alle difficolta' del settore
dovute all'attuale congiuntura economica;
Considerato infatti, che nel corso del periodo di fermo i marittimi
imbarcati sulle unita' interessate dalla misura medesima sono
impossibilitati a prestare la propria attivita' lavorativa;
Ritenuto necessario porre in essere tutte le possibili misure
previste dalla vigente normativa per mitigare gli effetti della
misura di fermo temporaneo;
Ritenuto di provvedere con successivo provvedimento ministeriale
alla disciplina degli aspetti attuativi della predetta misura di
fermo;
Sentite le regioni, le associazioni e le organizzazioni sindacali
del comparto ittico;

Decreta:

Art. 1

Ambito applicativo

1. L'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca di cui al
presente decreto, riguarda le unita' autorizzate all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a
strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti -
ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano
oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le
risorse biologiche e l'attivita' di pesca.
2. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attivita' di
pesca non imputabile alla volonta' dell'armatore, per i marittimi
imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di cui
agli articoli 2, 4 (fino al 31 dicembre 2018) e 5 del presente
decreto, e' prevista l'attivazione della misura sociale straordinaria
di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 205/2017. Le modalita'
attuative della predetta misura sociale saranno determinate con
successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con quelli delle politiche agricole, alimentari
e forestali e dell'economia e delle finanze.
3. Previa approvazione da parte della Commissione europea del
decreto direttoriale 30 gennaio 2018 recante «Adozione dei Piani di
gestione nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle
risorse demersali nell'ambito delle: GSA 9, 10, 11, 16, 17 e 18, 19,
con successivo decreto ministeriale sono determinati i criteri e le
modalita' di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che
effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al presente
provvedimento ed ai provvedimenti della Regione Sardegna e della
Regione Sicilia di cui all'art. 2, comma 4.


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