DECRETO del 20/07/2018 Attivazione dell'arresto temporaneo obbligatorio dell'anno 2018 perle unita' da pesca autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pescacon il sistema a strascico. (18A05634)
Pubblicato su: G.U. n. 201 del 30/08/2018 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto lo statuto della Regione Siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98; Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo; Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2012, recante modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca. Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; Visto il Programma Operativo, predisposto in conformita' al disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015; Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali adottati a livello nazionale con decreto direttoriale del 30 gennaio 2018, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca; Vista la nota del 15 maggio 2018 protocollo ARES (2018) 2519684 con la quale la Commissione europea, sulla base del parere dello STECF, ha mosso alcune osservazioni ai suddetti Piani di gestione; Vista la nota n. 12233 del 5 giugno 2018 con la quale la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ha fornito le proprie controdeduzioni alle osservazioni della Commissione europea; Considerato che i pescherecci italiani che operano nel Canale di Sicilia effettuano di consuetudine lo sbarco tecnico del pescato nel porto di Lampedusa, al fine di limitare i costi di gestione e ridurre i tempi di navigazione per raggiungere i luoghi di pesca; Ritenuto necessario, in conformita' alla citata normativa, ed in considerazione dei relativi dati inerenti lo sfruttamento ittico, attuare un fermo obbligatorio dell'attivita' di pesca per le flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali autorizzate all'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca, attraverso la previsione di un periodo di arresto temporaneo, diversamente articolato per aree in conformita' a quanto previsto dai citati Piani di gestione; Considerato che l'attuazione dell'indispensabile misura dell'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca come sopra descritto comporta altresi' conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto occupazionale che vanno ad aggiungersi alle difficolta' del settore dovute all'attuale congiuntura economica; Considerato infatti, che nel corso del periodo di fermo i marittimi imbarcati sulle unita' interessate dalla misura medesima sono impossibilitati a prestare la propria attivita' lavorativa; Ritenuto necessario porre in essere tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare gli effetti della misura di fermo temporaneo; Ritenuto di provvedere con successivo provvedimento ministeriale alla disciplina degli aspetti attuativi della predetta misura di fermo; Sentite le regioni, le associazioni e le organizzazioni sindacali del comparto ittico; Decreta: Art. 1 Ambito applicativo 1. L'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca di cui al presente decreto, riguarda le unita' autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca. 2. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attivita' di pesca non imputabile alla volonta' dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di cui agli articoli 2, 4 (fino al 31 dicembre 2018) e 5 del presente decreto, e' prevista l'attivazione della misura sociale straordinaria di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 205/2017. Le modalita' attuative della predetta misura sociale saranno determinate con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quelli delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze. 3. Previa approvazione da parte della Commissione europea del decreto direttoriale 30 gennaio 2018 recante «Adozione dei Piani di gestione nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito delle: GSA 9, 10, 11, 16, 17 e 18, 19, con successivo decreto ministeriale sono determinati i criteri e le modalita' di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al presente provvedimento ed ai provvedimenti della Regione Sardegna e della Regione Sicilia di cui all'art. 2, comma 4. Versione PDF |