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PROVVEDIMENTO del 23/07/2018
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata«Biotopi-stagni con entita' immobiliari contermini compresi nelComune di Contarina», sita nel Comune di Porto Viro. (18A05604)

Pubblicato su: G.U. n. 200 del 29/08/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

LA COMMISSIONE REGIONALE
per il patrimonio culturale del Veneto

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli articoli 136,
137, 138, 139, 140 e 141;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
agosto 2014, n. 171
, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli
uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16,
comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28
dicembre 2015, n. 208
»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;
Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico,
ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e degli
articoli 9 e 10 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dell'area
sita nell'allora comune di Contarina (Rovigo), ora comune di Porto
Viro, denominata «Biotopi-stagni con entita' immobiliari contermini
compresi nel comune di Contarina», catastalmente individuata al
cessato comune di Contarina, censuario di Contarina, interi fogli
catastali numeri XXIII (ventitre') - XXIV (ventiquattro) - XXXV
(trentacinque) - XXXVI (trentasei) - XX (venti) - XVII (diciassette)
- XXXI (trentuno) - XXX (trenta) - XXV (venticinque) - XXIX
(ventinove) - XXVI (ventisei) - XXVII (ventisette) e XXVIII
(ventotto), assunta dalla Commissione provinciale per la protezione
delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo con verbale di
seduta del 2 settembre 1974, ed affissa all'albo pretorio del Comune
di Contarina (Rovigo) in data 11 ottobre 1974, per i novanta giorni
successivi;
Viste le varie osservazioni presentate, ai sensi dell'3 della legge
n. 1497/1939
, rispettivamente:
1) dalla sig.ra Augusta Marcozzi vedova Ravagnan, con atto del 7
gennaio 1975;
2) dal sig. Leonzio Pizzo, rappresentante della S.p.A. «Ca'
Pasta» di Padova, con atto del 20 novembre 1974;
3) dal sig. Alberto Giol di Marghera ed altri, con atto senza
data;
4) dal geom. Angelo Bertaglia, amministratore della S.p.A. UVA di
Bologna, con atto del 12 dicembre 1974;
5) dal dott. Giuseppe Bonanno, con atto del 31 dicembre 1974;
Viste le controdeduzioni dell'allora Soprintendenza ai monumenti
del Veneto in Venezia di cui alla nota protocollo n. 3233 del 19
settembre 1975, in merito alle osservazioni presentate che escludono
effetti favorevoli a revocare la proposta di vincolo: infatti,
«poiche' le argomentazioni lamentate dai succitati ricorrenti sono
tutte dello stesso tenore, si controdeduce quanto segue: Non e' detto
che se le valli dei rispettivi proprietari sono dovute all'opera
dell'uomo debbano considerarsi zone isolate dal comprensorio proposto
a vincolo; anche l'uomo contribuisce alla conservazione tradizionale
dell'ambiente, migliorandolo, talvolta, nel suo esteriore aspetto
paesaggistico. Su questo punto, si fa presente che il contesto della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, fra l'altro, prevede «la spontanea
concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del
lavoro umano». Naturalmente, secondo la natura stessa, le valli dei
ricorrenti vengono a far parte integrante del caratteristico panorama
vallivo. Per quanto riguarda il citato art. 9 del regolamento 3
giugno 1940, n. 1357, da parte degli oppositori, e' implicito che la
Commissione provinciale nel corso della delibera ha tenuto conto
anche di detta norma e, precisamente di conciliare l'interesse
pubblico con quello privato. A tal fine, qualsiasi genere di lavoro,
inerente la manutenzione delle valli, dovra' essere preventivamente
presentato alla competente Soprintendenza che certamente terra' nella
massima considerazione, sia dal lato economico che sociale, sempre
nei limiti dettati dalla predetta legge. Questa Soprintendenza, visti
i motivi esposti dagli interessati, avverso il vincolo proposto, e'
del parere che il provvedimento stesso, come delimitato dalla
Commissione provinciale di Rovigo, segua ulteriormente il suo
regolare iter amministrativo»;
Considerata l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione
di notevole interesse pubblico in argomento, come da verbale di
seduta in data 26 luglio 2012 del Comitato tecnico per il paesaggio
del Veneto per l'elaborazione del Piano paesaggistico regionale di
cui al Protocollo d'intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione e'
prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in funzione
dei vari ambiti paesaggistici;
Vista la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13, del Consiglio di Stato
in adunanza plenaria;
Considerato che l'area oggetto di tale proposta e' stata
continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come comunicato
dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le
province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota protocollo n. 17692 del
13 luglio 2018, che la zona del Delta del Po nei Comuni di Rosolina,
Donada, Contarina, Porto Tolle e Taglio di Po risulta vincolata ai
sensi del decreto ministeriale 1° agosto 1985, e che permangono nella
medesima i valori paesaggistici riconosciuti dalla suindicata
proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
Vista la nota protocollo n. 17074 del 9 luglio 2018, con la quale
la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province
di Verona, Rovigo e Vicenza ha provveduto a trasmettere informativa
al Comune di Porto Viro (Rovigo) del fatto che il Ministero sta
procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di
dichiarazione di notevole interesse pubblico;
Vista la nota protocollo n. 299044 del 16 luglio 2018, con la quale
la Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno procedere
al perfezionamento di altre proposte di propria competenza;
Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela
del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, comma 2,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 23 luglio 2018,
come rilevabile dal pertinente verbale di seduta;
Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o
detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi
nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole
interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree,
ne' di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori
paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla Regione o
all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui
all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardo
agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano
intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti
dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2017, n. 31
;
Considerato che l'area oggetto del presente provvedimento di
dichiarazione di notevole interesse pubblico, e' cosi' delimitata nel
citato verbale del 2 settembre 1974 della Commissione provinciale per
la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo:
a sud e ad est, dall'asse del Po di Maistra e per un piccolissimo
tratto dai confini dei fogli catastali 38 e 39 del comune di
Contarina;
a nord, dai confini territoriali con il comune di Donada che
lambiscono fogli catastali del comune di Contarina numeri XXIII
(ventitre'), XXIV (ventiquattro), XXV (venticinque), XXVI (ventisei),
XXVII (ventisette) e XXVIII (ventotto) fino al mare Adriatico;
ad ovest, dal secondo argine di difesa a mare lambito dallo scolo
«Sadocchino» lungo i fogli catastali XXIII (ventitre') e XXXV
(trentacinque);
Considerato che detta area, delimitata come nell'unito elaborato
grafico, conserva il notevole interesse pubblico di cui all'art. 1
della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e agli articoli 9 e 10 del regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per i seguenti motivi indicati nel
verbale della Commissione provinciale per la protezione delle
bellezze naturali della Provincia di Rovigo, nella seduta del 2
settembre 1974:
«il complesso di beni culturali-territoriali del Delta Padano
sopra individuati uniscono alla singolare bellezza paesaggistica il
pregio della rarita'. E' infatti universalmente riconosciuta da
organismi scientifici e culturali altamente qualificati, italiani e
stranieri e dalle stesse autorita' politiche e amministrative
italiane, l'eccezionale importanza che gli ultimi ambienti umidi
sopravvissuti all'intervento distruttivo dell'uomo rivestono sia
sotto il profilo paesaggistico, sia dal lato scientifico-ecologico.
In particolare, i beni sopradescritti compresi nell'ambito
territoriale del comune di Contarina costituiscono ambienti ancora
intatti caratterizzati: dalla emergenza dell'elemento idrico, da
cordoni marginali, dai tipici casoni da valle, da una presenza di
specie ormai rare nel nostro paese sotto il profilo ornitico, come la
Folaga, il Germano Reale, la Moretta, l'Alzavola, il Fischione, il
Codone, la Canapiglia. In questi biotopi si registrano popolamenti
alcali di grande importanza per il nutrimento della fauna alata e
popolamenti alofili marginali a salicornie e spartina stricta.
Interessanti esemplari dal punto di vista botanico-floristico sono:
Limonium vulgare, Inula crithmoides, Obione portulacoides, Aster
tripolium, Suaeda maritima, Salicornia fruticosa, specie che
conferiscono al paesaggio una peculiare nota ornamentale. Per quanto
riguarda le superfici agricole di Polesinino e Scanarello, la loro
inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della Provincia di
Rovigo nasce dalla esigenza di fornire un piu' completo scenario
protetto ai biotopi i cui specchi vallivi si integrano e fondono
paesaggisticamente e naturalisticamente con i terreni, segnati dalla
geometria del lavoro umano: cosi' come suggerito dal punto 4,
dell'art. 9, regio decreto 3 giugno 1940, n. 1347»;
Ritenuto, pertanto, che l'area denominata «Biotopi-stagni con
entita' immobiliari contermini compresi nel comune di Contarina»,
sita nel comune di Porto Viro (Rovigo), in frazione Contarina,
catastalmente individuata nel verbale di seduta del 2 settembre 1974
della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze
naturali della Provincia di Rovigo al cessato comune di Contarina,
censuario di Contarina, interi fogli catastali numeri XXIII
(ventitre') - XXIV (ventiquattro) - XXXV (trentacinque) - XXXVI
(trentasei) - XXXVII (trentasette) (gia' erroneamente indicato con i
numeri XX e XVII) - XXXI (trentuno) - XXX (trenta) - XXV
(venticinque) - XXIX (ventinove) - XXVI (ventisei) - XXVII
(ventisette) e XXVIII (ventotto), come da allegato elaborato grafico,
presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti
dell'art. 136, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42
;

Dichiara

che l'area denominata Biotopi-stagni con entita' immobiliari
contermini compresi nel Comune di Contarina, sita nel comune di
comune di Porto Viro (Rovigo), in frazione Contarina, come
individuata nel verbale di seduta del 2 settembre 1974 della
Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali
della Provincia di Rovigo di cui alla proposta di dichiarazione in
premessa e nell'allegato elaborato grafico, presenta notevole
interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimangono
quindi sottoposte a tutte le disposizioni di tutela contenute nella
parte terza del predetto decreto legislativo.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
L'elaborato grafico e il verbale della Commissione provinciale per
la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo, di
cui all'allegato elenco, fanno parte integrante del presente
provvedimento.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
, la Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
provvedera' alla trasmissione al Comune di Porto Viro (Rovigo) del
numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione,
unitamente al relativo elaborato grafico ai fini dell'adempimento, da
parte del Comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140,
comma 4 del medesimo decreto legislativo.
Avverso il presente provvedimento e' ammessa proposizione di
ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro
sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del
presente atto.
Venezia, 23 luglio 2018

Il Presidente della
Commissione regionale
Azzollini


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