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DECRETO del 06/07/2018
Modifica del Piano assicurativo agricolo 2018. Adeguamento alledisposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 2393/2017. (18A05465)

Pubblicato su: G.U. n. 190 del 17/08/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno
finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto,
degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite
economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da
epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi
di un'emergenza ambientale;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli che prevede, tra l'altro, all'art. 49,
un sostegno sul costo dei premi assicurativi versati dai produttori a
copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse
assimilabili alle calamita' naturali;
Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
(2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la
gestione dei rischi e delle crisi;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli
aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art.
28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2017, recante, tra l'altro, modifiche al
regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente
interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e, in
particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita' e termini
per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 6 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2017, con il quale
e' stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei rischi
agricoli del 2018 e, in particolare, l'art. 5, (Determinazione della
spesa ammessa al contributo, delle aliquote massime concedibili e del
contributo), comma 5, dove e' stabilito che «A decorrere dall'entrata
in vigore delle nuove regole finanziarie applicabili al bilancio
generale dell'Unione e per effetto delle stesse, la soglia minima di
danno e l'aliquota massima di aiuto indicata al comma 4, lettera a),
punti da 1 a 4, sono adeguate, automaticamente, ai valori ivi
previsti»; nonche' l'art. 7 (modifiche al piano);
Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato
dalla Commissione europea con decisione n. C(2015)8312 del 20
novembre 2015, modificato da ultimo con decisione n. C(2017) 7525
dell'8 novembre 2017, ed in particolare la sottomisura 17.1
«Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante»;
Considerato che il regolamento (UE) n. 2393/2017 ha modificato
alcune condizioni riguardanti le polizze assicurative agevolate ai
sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed in particolare la soglia
minima di danno al di sopra della quale scatta il risarcimento e'
stata ridotta dal 30% al 20% e l'aliquota massima di sostegno e'
stata aumentata dal 65% al 70%, mentre non ha variato le condizioni
delle polizze assicurative agricole a copertura dei rischi sull'uva
da vino, agevolate nell'ambito delle disposizioni del regolamento
(UE) n. 1308/2013, ai sensi del quale la soglia minima di danno al di
sopra della quale scatta il risarcimento e' fissata al 30%;
Considerato che e' in corso una modifica del Programma di sviluppo
rurale nazionale per il recepimento delle disposizioni di cui al
citato regolamento (UE) n. 2393/2017;
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 5, comma 5, del piano
assicurativo 2018, a seguito dell'approvazione del regolamento (UE)
n. 2397/2017 le aliquote di sostegno e la soglia di danno vengono
automaticamente adeguate rispettivamente ai valori del 70% e del 20%
e che, per le polizze assicurative agevolate relative all'uva da
vino, finanziate ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1308,
la soglia di danno e' del 30%;
Ritenuto opportuno, pertanto, nelle more della conclusione del
processo di modifica del Programma di sviluppo rurale nazionale,
adeguare le aliquote di sostegno e la soglia di danno per assicurare
l'ottimale svolgimento della campagna assicurativa 2018;
Ritenuto inoltre opportuno, per l'anno 2018, allineare le
condizioni per l'accesso alle agevolazioni delle polizze a copertura
dei rischi sull'uva da vino, tra la misura assicurativa del Programma
di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020 e la misura assicurativa di
cui all'art. 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, compensando
l'onere derivante dall'esigenza di mantenere la soglia al 30%,
rispetto alla soglia 20% prevista per il resto delle produzioni
assicurabili, con un aumento delle aliquote della clausola di
salvaguardia;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'articolo 3 del decreto 6 novembre 2017 - Piano
assicurativo agricolo 2018

1. All'art. 3 del decreto 6 novembre 2017, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Gli schemi di
polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 20% da
applicare sull'intera produzione assicurata per comune, ad eccezione
delle polizze per l'uva da vino, le quali devono prevedere una soglia
di danno superiore al 30%, e delle tipologie di polizze senza soglia
di danno di cui al successivo art. 5, comma 4, lettera b). La
quantificazione del danno dovra' essere valutata con riferimento al
momento della raccolta come differenza tra rese effettive e rese
assicurate tenendo conto anche della eventuale compromissione della
qualita'.»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'eccezionalita'
dell'avversita' atmosferica assimilabile a calamita' naturale, come
definita ai sensi dell'art. 2 comma 16 del regolamento (UE) n.
702/2014, si intende comunque riconosciuta nei casi in cui il perito
che deve stimare il danno a seguito di denuncia di sinistro da parte
dell'assicurato, verificati i dati meteo, il danno riscontrato sulla
coltura e l'esistenza del nesso di casualita' tra evento/i e i danni,
anche su appezzamenti limitrofi, si accerta che il danno abbia
superato il 20% della produzione dell'agricoltore per tutte le
colture ad esclusione dell'uva da vino, per la quale il danno deve
aver superato il 30% della produzione dell'agricoltore.».


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