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DECRETO del 30/05/2018
Rettifica del decreto 15 febbraio 2018, n. 100930, di concessione delprolungamento degli interventi di sostegno del reddito. (Decreto n.101639). (18A05417)

Pubblicato su: G.U. n. 189 del 16/08/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2
, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e
formazione;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
quale dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nuove decorrenze dei
trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianita';
Visto il comma 5 dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122
, il quale prevede che ai soggetti individuati nel medesimo comma
5 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il comma 5-bis del medesimo art. 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122
, introdotto dall'art. 1, comma 37, lettera b)
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base al quale, «con
riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5,
ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a
decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di
fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle
medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti
delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge
28 gennaio 2009, n. 2
, puo' disporre, in deroga alla normativa
vigente, in alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la
concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito
per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza
del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal
presente articolo e, in ogni caso, per una durata non superiore al
periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento
alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto e la data della decorrenza del trattamento
pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente
articolo»;
Visto il comma 6 dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122
, in base al quale:
l'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento
presentate dai lavoratori di cui al comma 5 del medesimo art. 12 che
intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime
delle decorrenze previste dalla normativa vigente prima della data di
entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del
numero di 10.000 domande di pensione, l'INPS non prendera' in esame
ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dal comma 5 del medesimo art. 12;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente
«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 63655
del 5 gennaio 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:
e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di
n. 677 lavoratori che nell'anno 2011 non sono rientrati nel
contingente di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorche' abbiano maturato i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio
2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di
tutela del reddito;
e' stato autorizzato l'INPS ad erogare il prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra
indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla
base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 68225
del 2 ottobre 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:
e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di
n. 3494 lavoratori che, nell'anno 2012, non rientrano nel contingente
di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30
luglio 2010, n. 122
, ancorche' abbiano maturato i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e,
comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela
del reddito;
e' stato autorizzato l'INPS ad erogare il prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra
indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla
base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 76353
del 16 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:
e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori che nell'anno 2013 non rientrano nel contingente di 10.000
unita' di cui all'art. 12, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.
122
, ancorche' abbiano maturato i requisiti per l'accesso al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il
periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;
il prolungamento e' stato concesso in favore dei lavoratori per i
quali il medesimo prolungamento abbia avuto inizio in una data
ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, per un numero di
mensilita' non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la
data computata con riferimento alle disposizioni in materia di
decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del citato decreto legge n. 78 del 2010 e la data
della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base
di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge, e
comunque per un numero di mensilita' non oltre il 31 dicembre 2013;
e' stato autorizzato l'INPS ad erogare il prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra
indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla
base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 79413
del 14 febbraio 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:
e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori gia' destinatari del decreto n. 76353 del 16 ottobre 2013;
il prolungamento e' stato concesso in favore dei lavoratori innanzi
citati limitatamente alle mensilita' residue nell'anno 2014 e
relative al prolungamento degli interventi di sostegno al reddito
autorizzati con decreto interministeriale n. 76353 del 16 ottobre
2013;
e' stato autorizzato l'INPS ad erogare il prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra
indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla
base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 85708
del 24 ottobre 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:
e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori che, nell'anno 2014 non rientrano nel contingente di
10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30
luglio 2010, n. 122
, ancorche' abbiano maturato i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e,
comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela
del reddito;
il prolungamento e' stato concesso in favore dei lavoratori per i
quali il medesimo prolungamento abbia avuto inizio in una data
ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014, per un numero di
mensilita' non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la
data computata con riferimento alle disposizioni in materia di
decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data
della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base
di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge, e
comunque per un numero di mensilita' non oltre il 31 dicembre 2014;
e' stato autorizzato l'INPS ad erogare il prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra
indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla
base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 88332
del 9 marzo 2015, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:
e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori gia' destinatari del decreto n. 85708 del 24 ottobre 2014;
il prolungamento e' stato concesso in favore dei lavoratori innanzi
citati limitatamente alle mensilita' residue nell'anno 2015 e
relative al prolungamento degli interventi di sostegno al reddito
autorizzati con decreto interministeriale n. 85708 del 24 ottobre
2014;
e' stato autorizzato l'INPS ad erogare il prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra
indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla
base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 92094
del 29 settembre 2015, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:
e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di
n. 1490 lavoratori che, nell'anno 2015, non rientrano nel contingente
di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30
luglio 2010, n. 122
, ancorche' abbiano maturato i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e,
comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela
del reddito;
e' stato autorizzato l'INPS ad erogare il prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra
indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla
base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 96512
del 1° luglio 2016, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis del
decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:
e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di
n. 36 lavoratori che, nell'anno 2016, non rientrano nel contingente
di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30
luglio 2010, n. 122
, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il
periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;
e' stato autorizzato l'INPS ad erogare il prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra
indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla
base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 98616
del 7 marzo 2017, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis del
decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:
e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di
n. 11 lavoratori che, nell'anno 2017, non rientrano nel contingente
di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30
luglio 2010, n. 122
, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il
periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;
e' stato autorizzato l'INPS ad erogare il prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra
indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla
base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 100930
del 15 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis del
decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:
e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di
n. 3 lavoratori, che, nell'anno 2018, non rientrano nel contingente
di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30
luglio 2010, n. 122
, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il
periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;
e' stato autorizzato l'INPS, nel limite di spesa di euro 25.000,00,
ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in
favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda
per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di
decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata
in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il nuovo monitoraggio INPS del 3 maggio 2018, con il quale si
conferma che, per l'anno 2018, i lavoratori interessati dal
prolungamento dell'intervento di tutela del reddito sono
complessivamente pari a n. 3 lavoratori, tutti cessati dal servizio
entro la data del 30 aprile 2010, e si rettifica, invece, l'importo
degli oneri finanziari, per una spesa totale che varia da euro
25.000,00 ad euro 30.000,00;
Considerato che, a seguito del suddetto monitoraggio INPS, in base
al quale risulta rettificata, per l'anno 2018, l'indicazione
dell'importo relativo agli oneri finanziari, si rende necessario
provvedere alla modifica del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, n. 100930 del 15 febbraio 2018;
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla modifica del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 100930 del 15 febbraio
2018 in ordine alla sola parte contenente l'indicazione degli oneri
finanziari posti a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge
28 gennaio 2009, n. 2
;
Ritenuto, quindi, di autorizzare l'INPS all'erogazione del
prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei
lavoratori beneficiari nel limite di spesa pari ad euro 30.000,00;

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 100930 del
15 febbraio 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, le parole: «euro 25.000,00» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 30.000,00»;
b) all'art. 3, comma 1, le parole: «euro 25.000,00» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 30.000,00».
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2018

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg. prev. n. 2717


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