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DECRETO del 27/07/2018
Normativa tecnica e amministrativa relativa agli autoveicoli ad usospeciale composti da trattori stradali con ralla e da semirimorchiche nel loro complesso sono idonei al soccorso stradale. (18A05384)

Pubblicato su: G.U. n. 188 del 14/08/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE
per la motorizzazione

Visto il Codice della strada approvato con decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285
, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della
strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495
e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 54, comma 1, lettera g) del Codice della strada che
definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale;
Visto l'art. 56, comma 2, lettera d) del Codice della strada che
definisce la categoria dei rimorchi ad uso speciale;
Visto l'art. 203, comma 2, lettera i) del regolamento di esecuzione
e di attuazione del Codice della strada;
Visto l'art. 204, comma 2, lettera a) e s) del regolamento di
esecuzione e di attuazione del Codice della strada;
Visto l'art. 12, comma 3, del regolamento di esecuzione e di
attuazione del Codice della strada, che consente alla Direzione
generale per la motorizzazione di modificare od integrare le
caratteristiche tecniche degli autoveicoli adibiti al soccorso
stradale in relazione a specifiche esigenze determinate
dall'evoluzione tecnica dei veicoli o correlate all'efficienza del
servizio di soccorso;
Tenuto conto che sono sempre piu' richieste operazioni di soccorso
dei veicoli con rapidita' ed efficienza soprattutto sulla rete
autostradale o di grande comunicazione con la rimozione contemporanea
anche di piu' veicoli in avaria o incidentati e che quindi si rende
necessario l'impiego di un complesso di veicoli composti da trattore
stradale e semirimorchio;
Tenuto conto che in ambito comunitario e' gia' prevista
l'omologazione europea di un semirimorchio idoneo al soccorso
stradale;
Considerata, pertanto, l'esigenza di inquadrare nella
classificazione degli «autoveicoli ad uso speciale soccorso stradale»
i complessi di veicoli idonei a formare un autoveicolo ad uso
speciale per soccorso stradale;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione e caratteristiche costruttive

I complessi di veicoli, composti da trattore stradale con ralla e
semirimorchio, che nella loro composizione integrata sono dotati
delle caratteristiche di cui all'appendice IV all'art. 12 del
regolamento di esecuzione del Codice della strada, rientrano nelle
categorie degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale,
di cui all'art. 54, comma 1, lettera g) del Codice della strada.
I semirimorchi sono dotati di piano di carico per il trasporto dei
veicoli in avaria o incidentati, nei limiti di massa e dimensioni
attribuite al complesso, senza che pero' si determini il superamento
di alcuno dei limiti di cui agli articoli 61 e 62 del Codice della
strada.


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