DECRETO del 27/07/2018 Normativa tecnica e amministrativa relativa agli autoveicoli ad usospeciale composti da trattori stradali con ralla e da semirimorchiche nel loro complesso sono idonei al soccorso stradale. (18A05384)
Pubblicato su: G.U. n. 188 del 14/08/2018 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
IL DIRETTORE GENERALE per la motorizzazione Visto il Codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 54, comma 1, lettera g) del Codice della strada che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale; Visto l'art. 56, comma 2, lettera d) del Codice della strada che definisce la categoria dei rimorchi ad uso speciale; Visto l'art. 203, comma 2, lettera i) del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada; Visto l'art. 204, comma 2, lettera a) e s) del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada; Visto l'art. 12, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, che consente alla Direzione generale per la motorizzazione di modificare od integrare le caratteristiche tecniche degli autoveicoli adibiti al soccorso stradale in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione tecnica dei veicoli o correlate all'efficienza del servizio di soccorso; Tenuto conto che sono sempre piu' richieste operazioni di soccorso dei veicoli con rapidita' ed efficienza soprattutto sulla rete autostradale o di grande comunicazione con la rimozione contemporanea anche di piu' veicoli in avaria o incidentati e che quindi si rende necessario l'impiego di un complesso di veicoli composti da trattore stradale e semirimorchio; Tenuto conto che in ambito comunitario e' gia' prevista l'omologazione europea di un semirimorchio idoneo al soccorso stradale; Considerata, pertanto, l'esigenza di inquadrare nella classificazione degli «autoveicoli ad uso speciale soccorso stradale» i complessi di veicoli idonei a formare un autoveicolo ad uso speciale per soccorso stradale; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione e caratteristiche costruttive I complessi di veicoli, composti da trattore stradale con ralla e semirimorchio, che nella loro composizione integrata sono dotati delle caratteristiche di cui all'appendice IV all'art. 12 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, rientrano nelle categorie degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, di cui all'art. 54, comma 1, lettera g) del Codice della strada. I semirimorchi sono dotati di piano di carico per il trasporto dei veicoli in avaria o incidentati, nei limiti di massa e dimensioni attribuite al complesso, senza che pero' si determini il superamento di alcuno dei limiti di cui agli articoli 61 e 62 del Codice della strada. Versione PDF |