ORDINANZA del 25/07/2018 Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventimeteorologici verificatisi il giorno 7 giugno 2018 nel territorio deiComuni di Bussoleno, Chianocco e di Mompantero, in Citta'Metropolitana di Torino. (Ordinanza n. 534). (18A05250)
Pubblicato su: G.U. n. 183 del 08/08/2018 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 7 giugno 2018 nel territorio dei Comuni di Bussoleno, Chianocco e di Mompantero, in Citta' Metropolitana di Torino; Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della Regione Piemonte con nota del 24 luglio 2018; Dispone: Art. 1 Nomina commissario e piano degli interventi 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Piemonte e' nominato commissario delegato. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere: gli interventi realizzati dai soggetti attuatori e dalle strutture operative nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; le attivita' poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; gli interventi urgenti volti alla riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi e finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumita'. 4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3 previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 6. Il commissario delegato puo', ove necessario, provvedere alla individuazione di appositi siti di stoccaggio ove ubicare i detriti ed i materiali rinvenienti dalla situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza. 7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con la situazione di emergenza in argomento. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione originale, da allegare al rendiconto complessivo del commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza. 8. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'. Versione PDF |