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DECRETO del 20/07/2018
Linee guida sulla verifica di quanto disposto dall'articolo 2, comma3, del decreto 26 luglio 2017, concernente disposizioni nazionali perl'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamentodelegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzodell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» inmerito all'origine degli alimenti destinati all'alimentazioneanimale. (18A05207)

Pubblicato su: G.U. n. 181 del 06/08/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene
dei mangimi;
Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno
2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
Visto il regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
e abroga la direttiva 87/250 CEE della Commissione, la direttiva
90/496 CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento
(CE) n. 608/2004 della Commissione;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto in particolare, l'art. 31, paragrafo 1, lettera a) del citato
regolamento (UE) n. 1151/2012 che istituisce l'indicazione
facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» e prevede che tale
indicazione sia utilizzata per descrivere i prodotti destinati al
consumo umano elencati nell'allegato I del trattato in merito ai
quali sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono
essenzialmente da zone di montagna;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione
dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni
d'uso dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di
montagna»;
Visto, in particolare, l'art. 2 del citato regolamento delegato
(UE) n. 665/2014 che chiarisce quando gli alimenti per gli animali
sono considerati provenire essenzialmente da zone di montagna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n. 503, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta
dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende
agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173
»;
Visto il decreto ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017, recante
«Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n.
1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle
condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualita'
"prodotto di montagna"»;
Considerato che l'art. 2, comma 4 del decreto ministeriale n. 57167
del 26 luglio 2017, prevede che il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali adotti, d'intesa con le regioni e le province
autonome, specifiche linee guida allo scopo di semplificare e rendere
piu' agevole l'attivita' di controllo in ordine all'origine degli
alimenti somministrati agli animali;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
riunione del 12 luglio 2018;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto viene emanato ai sensi dell'art. 2, comma 4
del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 57167 del 26 luglio 2017, di seguito «Decreto», con lo
scopo di agevolare le attivita' di controllo legate all'utilizzo
dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto della montagna»
per i prodotti di origine animale, fornendo le indicazioni per la
verifica dei requisiti di conformita' sull'origine degli alimenti
somministrati agli animali di allevamento.
Sono fatte salve le norme in materia di igiene, preparazione e
commercio dei mangimi previste dalla vigente normativa nazionale e
UE.
2. Ai sensi del presente decreto s'intendono per:
a) «Operatori»: i soggetti inclusi nella filiera di qualita'
«prodotto di montagna», compresi gli allevatori di montagna, i
produttori primari, i distributori/intermediari di alimenti per
animali ed i mangimifici;
b) «Allevamento di montagna»: unita' produttiva zootecnica ubicata
in zona di montagna identificata dal codice ASL, costituita da
animali da reddito anche di diversa specie, la cui produzione o i
relativi prodotti trasformati sono destinati a recare l'indicazione
facoltativa di qualita' «prodotto di montagna»;
c) «Mangimi di montagna»: alimenti per animali, comprendenti anche
le materie prime, prodotti in zone di montagna;
d) «Produttore primario»: l'agricoltore che effettua la produzione
primaria di mangime in zone di montagna;
e) «Distributore/intermediario»: il commerciante o l'intermediario
di mangimi di montagna;
f) «Mangimificio»: il produttore/trasformatore/confezionatore di
mangimi di montagna;
g) «Fascicolo aziendale»: il fascicolo costituito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.


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