DECRETO n. 92 del 24/05/2018 Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degliindirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, aisensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzioneprofessionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione,nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazioneprofessionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d),della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00117)
Pubblicato su: G.U. n. 173 del 27/07/2018 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; Visto l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante: «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; Visto l'articolo 4 della legge del 28 marzo 2003, n. 53, recante: «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»; Visto l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante: «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante: «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante: «Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1»; Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante: «Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1»; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante: «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107» Visto l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante: «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese»; Visto l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»; Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante: «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'»; Visto l'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202, concernente il «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell'11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2011, n. 296, Supplemento ordinario, recante: «Recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2012, n. 177, recante: «Recepimento dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale, approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011. (Repertorio atti n. 21/CSR); Visti i decreti interministeriali del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca del 24 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170, e del 13 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2015, n. 11, resi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativi all'adozione dell'Elenco nazionale delle opzioni degli istituti professionali di cui all'articolo 8, comma 4, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 12 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2015, n. 130, Supplemento ordinario, recante: «Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»; Visto l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166, recante: «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13». Vista l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010, riguardante l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40; Visti gli accordi in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi alla definizione delle aree professionali e alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Repertorio nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali professionali); Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 2241/2004/CE del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass); Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente; Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C 111/01 del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF); Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C 155/01 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET); Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C 155/02 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET); Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2010) del 3 marzo 2010 dal tema «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»; Viste le conclusioni del Consiglio UE dei Ministri dell'istruzione del 15 febbraio 2013 su «Ripensare l'istruzione: investire in competenze per risultati socio-economici migliori» in risposta alla Comunicazione della CE - IP/12/1233 20 novembre 2012; Vista la dichiarazione congiunta della Commissione europea, della Presidenza del Consiglio dei ministri UE e delle parti sociali a livello europeo, circa l'«Alleanza europea per l'apprendistato» per la lotta alla disoccupazione giovanile e il miglioramento e la diffusione della pratica dell'apprendistato e dell'apprendimento basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione e formazione del 2 luglio 2013; Vista la raccomandazione del Consiglio dell'UE 2014/C 88/01 del 10 marzo 2014 su un quadro di qualita' per i tirocini; Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2016) 381 final del 10 giugno 2016 dal tema «Una nuova agenda per le competenze per l'Europa - Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilita' e la competitivita'»; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 dicembre 2017; Considerata la richiesta di acquisizione del prescritto concerto inviata al Ministero dell'economia e delle finanze in data 8 gennaio 2018 e preso atto del perfezionamento del silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza del 18 gennaio 2018; Considerata la necessita' di non accogliere la richiesta del Consiglio superiore della pubblica istruzione di «rinvio dell'attuazione del provvedimento», atteso che l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 prevede che i percorsi di istruzione professionale devono essere ridefiniti a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019 e che l'articolo 14, comma 1, del medesimo decreto, dispone la disapplicazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 per le classi prime per l'anno scolastico 2018/2019; Considerata l'opportunita' di non accogliere l'osservazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione relativa all'articolo 5, commi 4 e 5, del presente regolamento, secondo cui le istituzioni scolastiche dovrebbero declinare autonomamente gli indirizzi nazionali in percorsi formativi richiesti dal territorio in ragione del fatto che l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 stabilisce che la declinazione, da parte delle istituzioni scolastiche, degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio deve essere coerente con le priorita' indicate nella programmazione regionale, fermo restando che gli strumenti per l'attuazione dell'autonomia rappresentati dagli spazi di flessibilita' sono previsti dal medesimo decreto legislativo e confermati dal presente regolamento; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 2018; Considerata l'opportunita' di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato relativa all'integrazione del presente regolamento «con specifiche previsioni in ordine ai processi di valutazione degli effetti prodotti, in funzione della manutenzione della normativa stessa e dell'aggiornamento degli obiettivi da essa perseguiti», atteso che l'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 gia' prevede il monitoraggio, la valutazione di sistema e l'aggiornamento dei percorsi attraverso l'istituzione di un apposito Tavolo nazionale, nonche' l'aggiornamento quinquennale dei profili di uscita e dei relativi risultati di apprendimento all'esito del monitoraggio; Vista la nota del 16 marzo 2018 prot. n. 1270, con la quale viene data la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 determina, in relazione ai percorsi di istruzione professionale: a) i risultati di apprendimento dell'area di istruzione generale declinati in termini di competenze, abilita' e conoscenze, nell'ambito degli assi culturali che caratterizzano i percorsi di istruzione professionale nel biennio e nel triennio, come definiti nell'Allegato 1, parte integrante del presente regolamento; b) i profili di uscita degli undici indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale e i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilita' e conoscenze, come definiti nell'Allegato 2, parte integrante del presente regolamento. Per ciascun profilo di indirizzo, nell'Allegato 2, sono contenuti il riferimento alle attivita' economiche referenziate ai codici ATECO, adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati sino a livello di sezione e di correlate divisioni, nonche' la correlazione ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166; c) l'articolazione dei quadri orari degli indirizzi di cui all'Allegato B) del decreto legislativo n. 61 del 2017, come definiti nell'Allegato 3, parte integrante del presente regolamento; d) la correlazione di ciascuno degli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale con le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), come definita nell'Allegato 4, parte integrante del presente regolamento, anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi tra i sistemi formativi, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2017. 2. Il passaggio al nuovo ordinamento e' supportato, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2017, dalle indicazioni e dagli orientamenti a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Versione PDF |