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ORDINANZA del 04/07/2018
Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cuiall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, eregolamentazione delle modalita' e dei criteri di ripartizione dellerelative risorse finanziarie. (Ordinanza n. 57). (18A04962)

Pubblicato su: G.U. n. 172 del 26/07/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno
colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario
straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400
, e successive modificazioni, ai fini della
ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria
e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016,
recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016
in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli
ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio
2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla
seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre
2017 con cui l'On. Paola De Micheli e' stata nominata Commissario
straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400
, e successive modificazioni, ai fini della
ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016;
Richiamato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, il quale stabilisce che il Commissario
Straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento
delle amministrazioni statali, anche in raccordo con i presidenti
delle regioni e i sindaci interessati, nonche' con l'Autorita'
nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi
d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture nei territori colpiti dal
sisma;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato
dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e, in particolare,
l'art. 113 che prevede testualmente: «1. Gli oneri inerenti alla
progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore
dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi
ovvero alle verifiche di conformita', al collaudo statico, agli studi
e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e
di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81
, alle prestazioni professionali e specialistiche
necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli
appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione
della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 2. A valere
sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in
misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori,
servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attivita' di
programmazione della spesa per investimenti, di valutazione
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle
procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di
direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo
tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita', di
collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del
contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto,
dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non e' previsto da parte
di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per la
retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di
committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti
di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica
agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e'
nominato il direttore dell'esecuzione. 3. L'ottanta per cento delle
risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e'
ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata
integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento
adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra
il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le
funzioni tecniche indicate al comma 2 nonche' tra i loro
collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri
previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i
criteri e le modalita' per la riduzione delle risorse finanziarie
connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi
dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto.
La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal
responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo
accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso
dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni,
non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento
economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo
corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in
quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la
quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica
al personale con qualifica dirigenziale. 4. Il restante 20 per cento
delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione
di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri
finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da
parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e
strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica
informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione
delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita'
di spesa e di efficientamento informatico, con particolare
riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i
controlli. Una parte delle risorse puo' essere utilizzato per
l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196
, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta
qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa
sottoscrizione di apposite convenzioni con le Universita' e gli
istituti scolastici superiori. 5. Per i compiti svolti dal personale
di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure
di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri
enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di
committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto,
dell'incentivo previsto dal comma 2. 5-bis. Gli incentivi di cui al
presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto
per i singoli lavori, servizi e forniture»;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229
, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre
2016, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
l'art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario
straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli
interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui
al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;
l'art. 2, comma 2, in forza del quale il Commissario
straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del
medesimo articolo, ha il potere di adottare ordinanze, nel rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico
e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i
presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di
coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;
l'art. 50, comma 2, il quale prevede che «ferma restando la
dotazione di personale gia' prevista dall'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo'
avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di
duecentoventicinque unita' di personale, destinate a operare presso
gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3, a
supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale
centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio,
sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2»;
l'art. 50, comma 3, lettera a), il quale stabilisce che «le
duecentoventicinque unita' di personale di cui al comma 2 sono
individuate nella misura massima di cento unita', tra il
personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali dieci
unita' sono individuate tra il personale in servizio presso l'ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito
dall'art. 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il
personale di cui alla presente lettera e collocato, ai sensi
dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti;
Visto l'art. 2-bis, comma 18, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172
, che, al fine di consentire la rapida realizzazione degli
interventi inseriti nei programmi di cui all'art. 14 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha disposto che il Commissario
straordinario adotti apposita ordinanza con cui disciplinare la
costituzione del fondo previsto dall'art. 113 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la ripartizione delle
relative risorse;
Considerato che la previsione di cui all'art. 2-bis, comma 18, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si pone in termini di parziale
specialita' rispetto alla regola di cui all'art. 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50
, e s.m.i., in particolare nella
parte in cui: a) affida l'istituzione e la regolamentazione del Fondo
ad un'apposita ordinanza commissariale in luogo del regolamento
definito in sede di contrattazione decentrata; b) impone l'adozione
dell'ordinanza di cui al precedente punto entro un termine di trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge con finalita' chiaramente
speditive, giustificate dalla necessita' di pervenire in tempi rapidi
alla ricostruzione e riparazione degli immobili danneggiati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dalla
natura straordinaria della gestione commissariale la cui durata e'
fissata, per legge, fino al 31 dicembre 2018;
Visto l'art. 2-bis, comma 19, del sopra citato decreto-legge n. 148
del 2017, che consente anche al personale assunto secondo le
modalita' previste dagli articoli 3 e 50-bis del piu' volte citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, di svolgere le attivita' di
progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivita'
di supporto e le funzioni di responsabile unico del procedimento, in
deroga a quanto previsto dall'art. 157, comma 3, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del fondo previsto
dall'art. 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50
, e s.m.i., e alla disciplina delle modalita' e dei
criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli
incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti per appalti di
lavori, servizi o forniture, per la ricostruzione nei territori dei
comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
finanziati con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
Vista la nota del 13 dicembre 2017, prot. n. 21708, con la quale il
Commissario straordinario ha chiesto al Ministero per la
semplificazione e la pubblica amministrazione di esprimere il proprio
avviso in ordine alla possibilita' di procedere all'emanazione di
un'ordinanza che istituisca il fondo di cui al citato art. 113 e che
regoli la ripartizione delle relative risorse, senza il previo
ricorso alla procedura di contrattazione decentrata;
Vista la nota del 29 gennaio 2018, prot. n. 291, con la quale il
Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha
ritenuto di accedere alla soluzione interpretativa prospettata dal
Commissario straordinario;
Ritenuto che, per le considerazioni sopra espresse, debba
procedersi all'emanazione di un'ordinanza che istituisca il fondo di
cui all'art. 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50
, e s.m.i. e che disciplini la ripartizione delle relative
risorse, senza il previo ricorso alla procedura di contrattazione
decentrata;
Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni -
vicecommissari nelle riunioni delle Cabine di coordinamento del 7
marzo 2018 e del 7 giugno 2018;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e
s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono
efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1


Costituzione del Fondo

1. La presente Ordinanza disciplina la costituzione del Fondo di
cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo del 18 aprile
2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017,
n. 56
, e regolamenta le modalita' ed i criteri di ripartizione delle
risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, a valere
sugli stanziamenti per appalti di lavori, nonche' per appalti di
servizi e forniture nel solo caso in cui e' nominato il direttore
dell'esecuzione, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni
delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finanziati
con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189.
2. Il Fondo e' costituito da una aliquota in misura non superiore
al due per cento dell'importo posto a base di gara degli appalti di
cui al precedente comma 1, ed e' destinato al personale in servizio,
anche non di ruolo, assegnato alla struttura centrale del Commissario
straordinario e agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e
per gli effetti dell'art. 50, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, ovvero al personale, anche non di ruolo, assunto con
contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del
citato decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nel rispetto di
apposite convenzioni, al personale in servizio delle amministrazioni
statali, delle regioni e degli enti locali o assegnato ai soggetti
aggregatori regionali di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 88, che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche di
cui al citato art. 113 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,
a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1. L'aliquota
del due per cento e' comprensiva anche degli oneri previdenziali,
assistenziali ed IRAP a carico dell'amministrazione.
3. Al Fondo affluiscono anche le risorse finanziarie relative ad
appalti misti di lavori, servizi e forniture; in tali casi si
applicano le disposizioni relative all'oggetto principale cui e'
destinato l'appalto.
4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50
, le risorse finanziarie del fondo sono ripartite
tra il personale indicato nel precedente comma 2 nella misura
dell'ottanta per cento.
5. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del Fondo,
secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 4, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50
, come modificato dal decreto
legislativo del 19 aprile 2017, n. 56, rimane nella disponibilita'
del Commissario straordinario o dei vice commissari per le necessita'
della struttura centrale e del personale alla stessa assegnato o per
le necessita' degli uffici speciali per la ricostruzione o dei
soggetti aggregatori regionali di cui all'art. 9 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 88, e del personale loro assegnato.


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