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DECRETO del 09/03/2018
Intervento agevolativo a sostegno della realizzazione nelle regionimeno sviluppate di programmi di investimento innovativi coerenti conil Piano nazionale Impresa 4.0, diretti a favorire la transizionedelle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica intelligente».(18A04761)

Pubblicato su: G.U. n. 164 del 17/07/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni,
che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire,
con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla
normativa comunitaria;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 14, che
stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato
comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a finalita'
regionale per gli investimenti;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale
2014-2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014,
di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea C 369 del 17 ottobre 2014, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, recante la disciplina per l'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del
Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, che abroga
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonche' disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione;
Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato regolamento (UE)
n. 1303/2013, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla
realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, individua la promozione della
competitivita' delle piccole e medie imprese (obiettivo tematico 3);
Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'»
2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea
C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione
della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015 e
successivamente con decisione della Commissione europea C(2017) 8390
final, del 7 dicembre 2017 (nel seguito, PON «Imprese e
competitivita'»);
Vista, in particolare, l'Azione 3.1.1 «Aiuti per investimenti in
macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale» dell'Asse
III, «Competitivita' PMI», del PON «Imprese e competitivita'», che
prevede interventi di rapida e semplificata attuazione, con ricadute
immediate sui sistemi produttivi territoriali, al fine di sostenere
la competitivita' e lo sviluppo tecnologico delle imprese localizzate
nelle regioni del Mezzogiorno;
Vista l'Azione 4.2.1 «Incentivi finalizzati alla riduzione dei
consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle
imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti
di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo,
dando priorita' alle tecnologie ad alta efficienza» dell'Asse IV,
«Efficienza energetica», del PON «Imprese e competitivita'», che
prevede interventi diretti a sostenere programmi di investimento
delle imprese finalizzati al conseguimento di maggiori livelli di
efficienza energetica all'interno delle strutture aziendali
localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate del Paese;
Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 recante
indirizzi operativi per i soggetti beneficiari del PON «Imprese e
Competitivita'», pubblicato nel portale del Programma
(www.ponic.gov.it);
Visti i criteri di selezione delle operazioni del PON «Imprese e
competitivita'», approvati dal Comitato di sorveglianza;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
in applicazione della normativa comunitaria riguardante la
programmazione 2014-2020 dei fondi di sviluppo e di investimento
europei, ha definito, in materia di ricerca e innovazione, una
Strategia nazionale di specializzazione intelligente che individua
specifiche aree tematiche di intervento ad impatto elevato sul
posizionamento competitivo delle imprese, in grado pertanto di
rispondere alle opportunita' emergenti e ai futuri sviluppi del
mercato;
Considerato che la Commissione europea, con lettera
Ares(2016)1730825, del 12 aprile 2016, ha comunicato che Strategia
nazionale di specializzazione intelligente soddisfa la
condizionalita' ex-ante 1.1. di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013,
art. 19 e allegato XI;
Considerato che il PON «Imprese e competitivita'» prevede che gli
interventi di politica industriale, finalizzati a pronomuovere la
competitivita' delle piccole e medie imprese, attuati nell'ambito
dell'obiettivo tematico 3 di cui all'art. 9 del citato regolamento
(UE) n. 1303/2013, siano riconducibili alla suddetta Strategia
nazionale di specializzazione intelligente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 21 marzo 2016, n. 67, relativo all'istituzione della
Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge
23 dicembre 2014, n. 190
, che all'art. 1, comma 2, stabilisce che
essa costituisce, per la programmazione 2014-2020, la sede di
definizione dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale
anche con riferimento alla Strategia nazionale di specializzazione
intelligente;
Considerato inoltre che il Cluster tecnologico nazionale fabbrica
intelligente ha elaborato una «Roadmap per la ricerca e
l'innovazione» che si pone l'obiettivo di descrivere visioni e
strategie per il futuro del settore manifatturiero italiano e di cui
costituisce il documento di posizionamento ufficiale trasversale a
tutte le aree tematiche di specializzazione della Strategia nazionale
di specializzazione intelligente;
Vista la delibera n. 10/2016 del 1° maggio 2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 agosto 2016, n.
186, con la quale il CIPE ha approvato il «Programma nazionale
complementare di azione e coesione Imprese e competitivita'
2014-2020» con risorse complessivamente stanziate pari a 696,25
milioni di euro, di cui 148,40 milioni per un intervento di
ammodernamento tecnologico dei processi produttivi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, che detta norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59
»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57
, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto regolamento,
che prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale
nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il soggetto
concedente e' tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima
della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica
disponibile sul sito web del Registro medesimo;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio
2014, n. 57, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, in
sede di concessione di finanziamenti, tengano conto del rating di
legalita' delle imprese sulla base di quanto previsto all'art. 3 del
medesimo decreto, quindi anche attraverso l'attribuzione di un
punteggio aggiuntivo;
Considerato il rilievo strategico degli interventi a sostegno della
realizzazione di investimenti coerenti con il Piano nazionale Impresa
4.0, in grado di favorire la transizione del settore manifatturiero
verso la cosiddetta «Fabbrica intelligente», centrata sulla completa
digitalizzazione dei flussi di informazione con tutti gli attori
della catena del valore e sull'integrazione degli oggetti fisici nel
suddetto sistema informativo;
Considerato che la dotazione finanziaria del Programma nazionale
complementare di azione e coesione Imprese e competitivita'
2014-2020, definita dalla predetta delibera CIPE n. 10/2016, e'
diretta anche a sostenere la realizzazione di interventi coerenti con
il PON «Imprese e competitivita'», ai fini della costituzione di un
bacino di progetti secondo una logica di «overbooking»;
Ritenuto, pertanto, necessario sostenere la realizzazione di
investimenti innovativi, coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0,
in grado di favorire il miglioramento competitivo delle piccole e
medie imprese operanti nei territori delle Regioni «meno sviluppate»;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
c) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal
regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 156 del 20
giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
d) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre
2013;
e) «Regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20
dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonche' disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione;
f) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»: la Carta
degli aiuti a finalita' regionale valida per il periodo 2014-2020,
contenente l'elenco delle zone del territorio nazionale che
soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e
c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, approvata
dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930) e di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C
369 del 17 ottobre 2014, successivamente modificata con decisione
della Commissione europea C(2016) 5938 final, del 23 settembre 2016;
g) «Regioni meno sviluppate»: le regioni Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia;
h) «conto corrente vincolato»: contratto di conto corrente il cui
funzionamento e' disciplinato da un'apposita convenzione tra il
Ministero dello sviluppo economico e l'Associazione bancaria italiana
(ABI), che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati in
tempi celeri e strettamente correlati al versamento sul suddetto
conto corrente, da parte del Ministero, delle agevolazioni spettanti
all'impresa beneficiaria e, da parte di quest'ultima, della quota di
cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;
i) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite
nell'allegato l del Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle
attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;
l) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione della Commissione
europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
m) «tasso base»: il tasso base pubblicato dalla Commissione
europea all'indirizzo internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html
n) «rating di legalita'»: certificazione istituita dall'art.
5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalita'
attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato 14 novembre 2012, n. 24075, e dal
decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico 20 febbraio 2014, n. 57;
o) «unita' produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia
tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente
articolata su piu' sedi o impianti, anche fisicamente separati ma
funzionalmente collegati;
p) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita' o
attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in
una parte contraente dello Spazio economico europeo (SEE)
(stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra
parte contraente del SEE in cui viene effettuato l'investimento
sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il
prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello
sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalita' e
soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi
e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o attivita'
analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;
q) «Liberi professionisti»: coloro che, a prescindere dalla forma
giuridica rivestita, svolgono un'attivita' economica inerente
all'esercizio delle professioni intellettuali di cui all'art. 2229
del codice civile o delle professioni non organizzate in ordini o
collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n.
4
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