DECRETO del 09/03/2018 Intervento agevolativo a sostegno della realizzazione nelle regionimeno sviluppate di programmi di investimento innovativi coerenti conil Piano nazionale Impresa 4.0, diretti a favorire la transizionedelle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica intelligente».(18A04761)
Pubblicato su: G.U. n. 164 del 17/07/2018 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 14, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a finalita' regionale per gli investimenti; Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonche' disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, individua la promozione della competitivita' delle piccole e medie imprese (obiettivo tematico 3); Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015 e successivamente con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final, del 7 dicembre 2017 (nel seguito, PON «Imprese e competitivita'»); Vista, in particolare, l'Azione 3.1.1 «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale» dell'Asse III, «Competitivita' PMI», del PON «Imprese e competitivita'», che prevede interventi di rapida e semplificata attuazione, con ricadute immediate sui sistemi produttivi territoriali, al fine di sostenere la competitivita' e lo sviluppo tecnologico delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno; Vista l'Azione 4.2.1 «Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorita' alle tecnologie ad alta efficienza» dell'Asse IV, «Efficienza energetica», del PON «Imprese e competitivita'», che prevede interventi diretti a sostenere programmi di investimento delle imprese finalizzati al conseguimento di maggiori livelli di efficienza energetica all'interno delle strutture aziendali localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate del Paese; Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 recante indirizzi operativi per i soggetti beneficiari del PON «Imprese e Competitivita'», pubblicato nel portale del Programma (www.ponic.gov.it); Visti i criteri di selezione delle operazioni del PON «Imprese e competitivita'», approvati dal Comitato di sorveglianza; Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in applicazione della normativa comunitaria riguardante la programmazione 2014-2020 dei fondi di sviluppo e di investimento europei, ha definito, in materia di ricerca e innovazione, una Strategia nazionale di specializzazione intelligente che individua specifiche aree tematiche di intervento ad impatto elevato sul posizionamento competitivo delle imprese, in grado pertanto di rispondere alle opportunita' emergenti e ai futuri sviluppi del mercato; Considerato che la Commissione europea, con lettera Ares(2016)1730825, del 12 aprile 2016, ha comunicato che Strategia nazionale di specializzazione intelligente soddisfa la condizionalita' ex-ante 1.1. di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 19 e allegato XI; Considerato che il PON «Imprese e competitivita'» prevede che gli interventi di politica industriale, finalizzati a pronomuovere la competitivita' delle piccole e medie imprese, attuati nell'ambito dell'obiettivo tematico 3 di cui all'art. 9 del citato regolamento (UE) n. 1303/2013, siano riconducibili alla suddetta Strategia nazionale di specializzazione intelligente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 marzo 2016, n. 67, relativo all'istituzione della Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che all'art. 1, comma 2, stabilisce che essa costituisce, per la programmazione 2014-2020, la sede di definizione dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale anche con riferimento alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente; Considerato inoltre che il Cluster tecnologico nazionale fabbrica intelligente ha elaborato una «Roadmap per la ricerca e l'innovazione» che si pone l'obiettivo di descrivere visioni e strategie per il futuro del settore manifatturiero italiano e di cui costituisce il documento di posizionamento ufficiale trasversale a tutte le aree tematiche di specializzazione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente; Vista la delibera n. 10/2016 del 1° maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 agosto 2016, n. 186, con la quale il CIPE ha approvato il «Programma nazionale complementare di azione e coesione Imprese e competitivita' 2014-2020» con risorse complessivamente stanziate pari a 696,25 milioni di euro, di cui 148,40 milioni per un intervento di ammodernamento tecnologico dei processi produttivi; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto regolamento, che prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il soggetto concedente e' tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro medesimo; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengano conto del rating di legalita' delle imprese sulla base di quanto previsto all'art. 3 del medesimo decreto, quindi anche attraverso l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo; Considerato il rilievo strategico degli interventi a sostegno della realizzazione di investimenti coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, in grado di favorire la transizione del settore manifatturiero verso la cosiddetta «Fabbrica intelligente», centrata sulla completa digitalizzazione dei flussi di informazione con tutti gli attori della catena del valore e sull'integrazione degli oggetti fisici nel suddetto sistema informativo; Considerato che la dotazione finanziaria del Programma nazionale complementare di azione e coesione Imprese e competitivita' 2014-2020, definita dalla predetta delibera CIPE n. 10/2016, e' diretta anche a sostenere la realizzazione di interventi coerenti con il PON «Imprese e competitivita'», ai fini della costituzione di un bacino di progetti secondo una logica di «overbooking»; Ritenuto, pertanto, necessario sostenere la realizzazione di investimenti innovativi, coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, in grado di favorire il miglioramento competitivo delle piccole e medie imprese operanti nei territori delle Regioni «meno sviluppate»; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; c) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 156 del 20 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; d) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013; e) «Regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonche' disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; f) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»: la Carta degli aiuti a finalita' regionale valida per il periodo 2014-2020, contenente l'elenco delle zone del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930) e di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, successivamente modificata con decisione della Commissione europea C(2016) 5938 final, del 23 settembre 2016; g) «Regioni meno sviluppate»: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia; h) «conto corrente vincolato»: contratto di conto corrente il cui funzionamento e' disciplinato da un'apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Associazione bancaria italiana (ABI), che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente correlati al versamento sul suddetto conto corrente, da parte del Ministero, delle agevolazioni spettanti all'impresa beneficiaria e, da parte di quest'ultima, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico; i) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato l del Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238; l) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02); m) «tasso base»: il tasso base pubblicato dalla Commissione europea all'indirizzo internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html n) «rating di legalita'»: certificazione istituita dall'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalita' attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato 14 novembre 2012, n. 24075, e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57; o) «unita' produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati; p) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita' o attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dello Spazio economico europeo (SEE) (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente del SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalita' e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o attivita' analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE; q) «Liberi professionisti»: coloro che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attivita' economica inerente all'esercizio delle professioni intellettuali di cui all'art. 2229 del codice civile o delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Versione PDF |