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DELIBERA del 28/02/2018
Nodo Ferrostradale di Casalecchio di Reno - Progetto stradale -Progetto definitivo stralcio Nord - Modifica della delibera n.75/2012. (CUP F81B05000350007). (Delibera n. 4/2018). (18A04713)

Pubblicato su: G.U. n. 161 del 13/07/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in
particolare:
a) l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima
individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 228
, che sostituisce tutti i predetti strumenti;
b) l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione
del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati
secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello
stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;
c) l'art. 214, comma 2, lettera d) e f), in base al quale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle
attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della
successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui
progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro
sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione
del progetto;
d) l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima
applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n.
163 del 2006;
e) l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto
previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono
rispettivamente che:
1) lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del
contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua
entrata in vigore;
2) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture
strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione
approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del
suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati
secondo la disciplina previgente;
3) le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle
grandi opere, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto
decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina gia'
prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita' alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti;
Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma
11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002 - supplemento ordinario), con la
quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle
infrastrutture strategiche, che in allegato 2 riporta, tra gli
interventi della Regione Emilia-Romagna, alla voce «Sistema di
attraversamento Nord-Sud dei valichi appenninici», la «SS 64
Porrettana»;
Visto l'Atto aggiuntivo all'Intesa generale quadro tra Governo e
Regione Emilia-Romagna del 19 aprile 2013, che include il «Nodo
ferrostradale di Casalecchio - 1° lotto stradale» tra le opere
prioritarie regionali da avviare nel breve periodo;
Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 2015 - Supplemento ordinario, con la quale questo
Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al
Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella
«Tabella 0 Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito
dell'infrastruttura «Nodo Bologna Casalecchio di Reno», l'intervento
«Nodo ferrostradale Casalecchio di Reno»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327
, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e
successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, che,
all'art. 11, comma 5, ha trasferito, a decorrere dal 1° ottobre 2012,
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni di
concedente - di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive
modificazioni - precedentemente affidate ad Anas S.p.A. (ANAS);
Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito, nell'ambito del
Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il
personale, la «Struttura di vigilanza sulle concessionarie
autostradali» (SVCA) con il compito di svolgere le funzioni di
concedente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72
, che all'art. 5 riporta, fra le Direzioni
generali del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi
informativi e statistici del suddetto Ministero, la Direzione
generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la
sicurezza nelle infrastrutture stradali, con il compito, tra l'altro,
di svolgere le funzioni di concedente della rete stradale e della
rete autostradale in concessione;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale e'
stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive
modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo
decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del
Ministero, alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare
la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa
documentazione a supporto;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato,
tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle
attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza
sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle
infrastrutture strategiche;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire
tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di
sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato;
Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto
(CUP) e, in particolare:
a) le delibere 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003, errata corrige pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, e 29 settembre 2004, n. 24,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali
questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e
ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti
amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi a
progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle
banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai
suddetti progetti;
b) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che, all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere
dotato di un CUP;
c) la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17
dicembre 2010, n. 217
, che, tra l'altro, definisce le sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196
, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»;
Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e
visti, in particolare:
a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio
finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e
agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis, e
176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del
2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del menzionato
decreto legislativo n. 50 del 2016;
b) la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che, ai sensi
del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014,
aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio
finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011 e con errata corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011;
Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato
lo schema di Protocollo di legalita' licenziato nella seduta del 13
aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003,
emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che,
istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha
assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, recante «Disciplina
della procedura di valutazione dell'impatto ambientale» (Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 1999);
Visto l'art. 1, comma 295, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stabilita' 2015), che ha introdotto modifiche all'art. 36
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15
luglio 2011, n. 111
, inserendo il comma 3-bis, che prevede che, per
le attivita' di investimento di cui al comma 3, lettere a), b) e c)
del medesimo articolo, e' riconosciuta ad Anas una quota non
superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato
alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre
disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro
economico di progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015;
Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 81, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 211 del 2006, con la quale questo Comitato ha approvato
il progetto preliminare del «Nodo ferrostradale di Casalecchio di
Reno (BO)»;
Vista la delibera 11 luglio 2012, n. 75, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 255 del 2012, con la quale questo Comitato ha approvato
il progetto definitivo del «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno
(BO) - Progetto stradale», subordinando l'efficacia di tale
approvazione alla positiva conclusione dell'iter previsto dall'art.
15 della Convenzione unica stipulata il 12 ottobre 2007 tra il
concedente Anas e il concessionario Autostrade per l'Italia S.p.A.
(ASPI), mediante la stipula di un apposito atto convenzionale che
ponesse integralmente a carico del concessionario stesso il
finanziamento del costo dell'intervento stradale;
Viste le note 3 agosto 2016, n. 30512, e 9 agosto 2016, n. 31385,
con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha,
rispettivamente, chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della
prima seduta utile di questo Comitato del «Progetto definitivo
riguardante Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno - Progetto
stradale - stralcio nord», trasmettendo la relativa documentazione
istruttoria, e inviato chiarimenti istruttori;
Vista la nota 1° febbraio 2018, n. 3976, con la quale il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione
all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato
dell'argomento «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno - Progetto
stradale - progetto definitivo stralcio nord», trasmettendo la
relativa documentazione istruttoria;
Viste le note 7 febbraio 2018, n. 1281 e n. 1298, con le quali il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito ulteriori
chiarimenti;
Vista la nota 16 febbraio 2018, n. 5125, con la quale il Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo si e' espresso
sull'intervento sopra citato, confermando che restano ferme tutte le
prescrizioni contenute nella richiamata delibera di questo Comitato
n. 75 del 2012;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) nell'anno 2016 e, in
particolare, sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
1) che il progetto di realizzazione dell'intero nodo
ferrostradale di Casalecchio di Reno comprende:
a) per la parte stradale, della lunghezza di circa 4 Km, la
realizzazione di varianti plano-altimetriche alla SS 64 «Porrettana»,
dall'attuale raccordo autostradale di Casalecchio, che s'innesta
sulla rotatoria di piazza Biagi, a nord di Casalecchio, al tratto di
nuova SS 64, recentemente completato nell'ambito dei lavori di
realizzazione della 3ª corsia dell'autostrada A1, nella tratta
Firenze-Bologna;
b) per la parte ferroviaria, la variazione della linea
Bologna-Porretta per circa 1,8 km verso sud, dalla radice della
stazione di Casalecchio fino al rio dei Gamberi, dove e' previsto il
riallaccio alla linea esistente, con una modifica di tracciato che
prevede la realizzazione di una linea a singolo binario studiata in
previsione di un futuro raddoppio della stessa e che comprende la
realizzazione della nuova fermata interrata di Casalecchio centro, in
galleria artificiale;
2) che, nel corso di una riunione tenutasi il 17 febbraio 2012,
Anas, Regione Emilia Romagna, Comune di Casalecchio di Reno, Rete
ferroviaria italiana S.p.A. (RFI), e ASPI avevano concordato di
realizzare prioritariamente l'infrastruttura stradale, costituita
dagli stralci nord e sud, e di rinviare ad una seconda fase la
realizzazione degli interventi ferroviari;
3) che, come riportato nella delibera n. 75 del 2012, concernente
l'approvazione del progetto definitivo dell'intero tratto stradale,
lo stralcio nord verso Bologna si estende per 2,1 Km completamente in
zona urbana, in buona parte in galleria, ed e' caratterizzato da una
sezione stradale di tipo B «extraurbana principale», a carreggiate
separate e con due corsie per ogni senso di marcia, e lo stralcio sud
verso Sasso Marconi e' caratterizzato da una sezione stradale di tipo
C1 «extraurbana secondaria», a carreggiata unica e con una corsia per
senso di marcia;
4) che il limite di spesa dell'intervento del progetto definitivo
dell'intero tratto stradale sopra citato era quantificato in €
159.724.713, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
5) che il «nodo stradale di Casalecchio» e' inserito nell'elenco
delle opere di cui all'art. 15 della convenzione unica, sottoscritta
il 12 ottobre 2007 tra Anas e ASPI, con previsione di un
finanziamento di 159,7 milioni di euro;
6) che a dicembre 2015 la Direzione generale per la vigilanza
sulle concessioni autostradali del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ha proceduto alla stipula di un atto aggiuntivo alla
convenzione unica, disciplinando l'inserimento della suddetta opera
tra gli impegni di investimento del concessionario e disponendo il
relativo finanziamento interamente a carico dello stesso
concessionario;
7) che Anas aveva nel frattempo aggiornato il progetto, recependo
le prescrizioni formulate da questo Comitato con la citata delibera
n. 75 del 2012 e adeguando il relativo quadro economico in base al
prezziario Anas 2014, con un conseguente incremento dei costi tale da
rendere realizzabile, con il succitato finanziamento di 159,7 milioni
di euro, il solo stralcio nord dell'intervento;
8) che il progetto aggiornato dello stralcio nord e' stato
verificato ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 163 del
2006 e degli articoli da 44 a 59 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
, e, in base al certificato finale
di verifica emesso il 9 aprile 2014, il responsabile unico del
procedimento (RUP), ha dichiarato validato il progetto;
9) che Anas ha confermato che il progetto definitivo aggiornato
non ha introdotto variazioni tecniche significative rispetto al
progetto definitivo approvato con delibera n. 75 del 2012, come
specificato nelle note della stessa Anas 22 luglio 2016, n. 82963, 28
luglio 2016, n. 85625, e 2 agosto 2016, n. 86942, in cui sono state
anche analizzate le ragioni dell'incremento di costo dell'intervento;
10) che, con la citata nota 28 luglio 2016, n. 82963, il RUP ha
dichiarato che le prescrizioni contenute nella delibera n. 75 del
2012 sono state recepite nel progetto definitivo aggiornato dello
stralcio nord;
11) che il Ministero ha richiamato la documentazione istruttoria
di cui alla delibera n. 75 del 2012 e ha specificato, come asseverato
dal RUP, che restano «validi» i pareri, le autorizzazioni e i nulla
osta alla base del progetto definitivo di cui alla citata delibera n.
75 del 2012, ivi inclusi gli esiti della conferenza di servizi, che
il piano particellare degli espropri e' immutato e che lo stralcio
nord costituisce parte «invariata» del predetto progetto;
12) che con delibera 28 aprile 2014, n. 32, Anas ha approvato il
progetto definitivo denominato «Nodo ferrostradale di Casalecchio di
Reno (BO) - Progetto stradale - Stralcio Nord» ed ha autorizzato
l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento in appalto
integrato delle attivita' di progettazione esecutiva e realizzazione
delle opere, il cui bando e' stato pubblicato il 28 luglio 2014;
13) che le suddette procedure di gara sono state concluse
limitatamente alla fase di prequalifica dei candidati, senza
pervenire all'individuazione dell'aggiudicatario, essendo stata
interrotta la successiva fase d'invio delle lettere d'invito;
14) che alla luce di cio' il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha proposto la modifica della delibera n. 75 del 2012,
limitando l'approvazione al progetto definitivo del solo stralcio
nord delle opere stradali, con conseguente differimento del
completamento dello stralcio sud, del costo stimato di 55 milioni di
euro, al momento in cui sarebbero state disponibili le relative
risorse finanziarie di cui al contratto di programma Anas 2016-2020,
all'epoca in corso di stipula, previste con appaltabilita'
nell'esercizio 2019;
Preso atto delle risultanze della succitata istruttoria 2016 sotto
l'aspetto attuativo, e che prevedevano in particolare:
1) che il soggetto aggiudicatore dell'intervento e' stato
individuato in Anas;
2) che le opere stradali sarebbero state realizzate mediante
appalto integrato;
3) che erano previsti 9 mesi per l'appalto dei lavori, 4 mesi per
le attivita' progettuali e autorizzative residue, 36 mesi per la
realizzazione delle opere e 3 mesi per la messa in esercizio, per un
totale di 52 mesi;
Preso atto delle risultanze della citata istruttoria 2016 sotto
l'aspetto finanziario, e in particolare:
1) che l'importo aggiornato dei soli lavori dello stralcio nord
risultava di 93,6 milioni di euro, con un incremento di 13,5 milioni
di euro rispetto agli iniziali 80,1 milioni di euro di cui alla
delibera n. 75 del 2012 e che tale incremento era dovuto quanto a 1
milione di euro al recepimento delle prescrizioni di questo Comitato
e quanto a 12,5 milioni di euro all'aggiornamento economico
dell'intervento al prezzario Anas 2014, nonche' ad affinamenti
progettuali di dettaglio;
2) che a seguito dell'aumento del costo dei lavori, erano stati
aggiornati gli oneri per la sicurezza (passati da 3,2 a 5,6 milioni
di euro), gli oneri per la progettazione esecutiva (passati da 0,9 a
1,8 milioni di euro), le spese per somme a disposizione (passate da
29 a 37,8 milioni di euro) e gli oneri d'investimento (passati da
14,2 a 20,8 milioni di euro) e che non erano previste somme per
imprevisti;
3) che, complessivamente, l'aggiornamento del progetto definitivo
dello stralcio nord del «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno
(BO) - progetto stradale» ha comportato una maggiore spesa di circa
32 milioni di euro e che il costo aggiornato dell'intervento
ammontava a 159.724.713 euro, al netto di IVA, cosi' articolato:


=============================================================
| Voci | Importi (euro) |
+=============================+=============================+
| Lavori | 93.612.195,30 |
+-----------------------------+-----------------------------+
| Progettazione esecutiva e | |
| monitoraggio ambientale | 1.849.518,20 |
+-----------------------------+-----------------------------+
| Oneri della sicurezza | 5.616.731,70 |
+-----------------------------+-----------------------------+
| Somme a disposizione | 37.812.609,58 |
+-----------------------------+-----------------------------+
|Oneri d'investimento di Anas | 20.833.658,22 |
+-----------------------------+-----------------------------+
| Totale | 159.724.713,00 |
+-----------------------------+-----------------------------+

4) che tale importo era finanziato a carico di ASPI ai sensi
della citata Convenzione unica del 12 ottobre 2007;
Considerato che alla luce della succitata istruttoria e' stata
adottata la delibera 10 agosto 2016, n. 39, non perfezionata a
seguito di osservazioni della Corte dei conti;
Preso atto degli aggiornamenti istruttori trasmessi dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti nel 2018 e in particolare:
1) che la proposta inizialmente presentata riguardava:
a) la modifica dell'oggetto dell'intervento il cui progetto
definitivo e' stato approvato con la delibera n. 75 del 2012,
limitando l'approvazione al solo stralcio nord del progetto stradale;
b) l'approvazione del progetto stradale del suddetto stralcio
nord ai sensi degli articoli 166 e 167, comma 5, del decreto
legislativo n. 163 del 2006;
c) l'approvazione del relativo quadro economico, come rivisto a
seguito dell'istruttoria del MIT;
d) la conferma dell'efficacia delle approvazioni di cui ai
punti 1.1, 1.2 e 1.6 della richiamata delibera n. 75 del 2012,
rapportati all'opera in approvazione, ai fini della dichiarazione di
pubblica utilita', con decorrenza del termine di tale dichiarazione
dalla data di efficacia della predetta delibera n. 75;
e) la proroga di due anni del termine di validita' della citata
dichiarazione di pubblica utilita', tenuto conto che la
sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla convenzione unica e'
intervenuta solo in data 22 febbraio 2018;
f) l'annullamento della procedura ristretta per l'affidamento
dei lavori di realizzazione dello stralcio nord, sospesa alla fase di
prequalifica, stante il tempo trascorso dal relativo avvio, e la
pubblicazione di un nuovo bando, in cui sia posto a base di gara il
progetto esecutivo aggiornato sulla base dei prezzi della vigente
tariffa Anas 2017, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazioni, che risulta
mediamente inferiore alla tariffa 2014;
g) l'indicazione, quale modalita' di affidamento, dell'appalto
dei lavori sulla base del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 59,
comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
2) che, relativamente all'osservazione della Corte dei conti
inerente la mancata preventiva stipula del nuovo atto convenzionale
che ponesse «integralmente a carico del concessionario il costo
dell'intervento stradale approvato» e che fosse «efficace ai sensi di
legge», il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (quale
concedente) e ASPI (quale concessionaria) hanno stipulato il 22
febbraio 2018 un atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta
il 12 ottobre 2007, con il quale hanno posto a carico della
concessionaria il finanziamento complessivo massimo di 157.875.194,80
euro, comprensivo di:
a) 2.275.287 euro, quali oneri gia' sostenuti dalla stessa
concessionaria per la progettazione preliminare e definitiva e per lo
studio d'impatto ambientale dell'intero nodo stradale di Casalecchio;
b) 155.599.907,80 euro, quale importo massimo che la stessa
concessionaria corrispondera' ad Anas secondo l'avanzamento dei
lavori di realizzazione dello stralcio nord del predetto nodo;
3) che il suddetto atto aggiuntivo e' stato approvato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, 6 febbraio 2018, n. 32, e
tale decreto e' in corso di registrazione;
4) che, condividendo le perplessita' sollevate dalla Corte dei
conti sulla mancata coerenza tra il progetto approvato con la
delibera n. 75 del 2012 (progetto definitivo dell'intero intervento
stradale previsto nel «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno») e
l'oggetto e l'importo del bando di gara del 28 luglio 2014 (progetto
definitivo del solo stralcio nord del predetto intervento stradale),
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto la
revoca della procedura ristretta attivata e la pubblicazione di un
nuovo bando, ponendo a gara il progetto esecutivo aggiornato alla
vigente tariffa Anas 2017;
5) che - in merito alle osservazioni sull'incremento del costo
dello stralcio nord, derivante dal recepimento delle prescrizioni
formulate sul progetto definitivo approvato con la delibera n. 75 del
2012 - in sede di riscontro ad un rilievo della Corte dei conti sulla
delibera n. 39 del 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti aveva precisato che l'allegato prescrizioni di tale ultima
delibera riportava le stesse prescrizioni della precedente delibera
del 2012, evidenziandone l'eventuale recepimento nell'ambito del
progetto dello stralcio nord con incremento di costo per 1 milione di
euro;
6) che - per la quota di maggior costo pari a 12,5 milioni di
euro, derivante dalla differenza tra i prezzi 2010, epoca di
approvazione del progetto definitivo dell'intero progetto stradale, e
i prezzi 2014, considerati per il progetto definitivo del solo
stralcio nord posto a gara e per la relativa delibera n. 39 del
2016 - le motivazioni sono da ricondurre:
a) all'aggiornamento annuale dei prezzari delle stazioni
appaltanti, che - come previsto dall'art. 133, comma 8, del decreto
legislativo n. 163 del 2006 - cessano di avere validita' il 31
dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati
fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara
la cui approvazione sia intervenuta entro tale data e che al progetto
in esame non si puo' applicare il comma 2 del predetto art. 133, che
esclude la revisione dei prezzi per i lavori pubblici gia' affidati
dalle stazioni appaltanti;
b) agli affinamenti progettuali del progetto, necessari per
consentirne l'appalto, che hanno riguardato principalmente il sistema
di sostegno degli scavi per la realizzazione della galleria e delle
trincee di approccio, il pacchetto di pavimentazione e il relativo
sottofondo, il profilo in galleria, l'impermeabilizzazione della
stessa, l'aggiornamento delle quantita' di acciaio necessario alla
realizzazione dell'opera in seguito agli approfondimenti effettuati
sulla base di calcoli strutturali, il differente sistema di gestione
delle terre derivante dalla realizzazione del solo stralcio nord;
7) che Anas ha dichiarato che il progetto non subira' incrementi
di costo in fase di progettazione esecutiva per l'adeguamento al
prezziario 2017, in quanto quest'ultimo ha subito una riduzione
percentuale generalizzata di circa il 7 per cento rispetto al
prezziario 2014;
8) che, relativamente all'osservazione della Corte dei conti in
merito alla mancata previsione della demolizione dei fabbricati di
stazione, con quantificazione dei relativi oneri, la realizzazione
prioritaria degli interventi stradali e il conseguente rinvio degli
interventi ferroviari, comprensivi del raddoppio della linea
ferroviaria, hanno determinato la previsione di una fase 0 dei
lavori, propedeutica all'avvio degli interventi stradali;
9) che la convenzione 12 maggio 2015, sottoscritta da RFI e Anas
per regolare gli obblighi inerenti i lavori della suddetta fase 0, ha
previsto che Anas debba finanziare gli oneri di RFI relativi, come
indicato all'art. 3 della medesima convenzione, anche alle opere per
«demolizione fabbricati esistenti»;
10) che peraltro la demolizione dei fabbricati di stazione non e'
prevista nell'attuale configurazione di progetto, in quanto il
raddoppio della linea ferroviaria, non finanziato, risulta «di non
imminente attuazione» e rinviato ad una fase ulteriore, non definita
temporalmente;
11) che, come asseverato dal RUP, restano validi i pareri, le
autorizzazioni e i nulla osta alla base del progetto definitivo di
cui alla delibera di questo Comitato n. 75 del 2012, ivi inclusi gli
esiti della conferenza di servizi e che rimane inalterato il piano
particellare degli espropri, citato dalla predetta delibera;
12) che, a luglio 2016, il RUP ha esaminato le prescrizioni di
cui alla citata delibera n. 75 del 2012, fornendo informazioni sul
loro recepimento e sulla quantificazione del relativo maggior costo,
pari complessivamente a 1 milione di euro, come sopra riportato;
13) che, nel corso dell'adunanza del 25 gennaio 2018, il
Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che l'opera, in
assenza di variazioni delle scelte tecniche, rimane conforme
all'intero progetto statale gia' approvato e che, registrando
modifiche solo nel quadro economico, non richieda l'esame del
Consiglio stesso;
14) che per la realizzazione dell'intervento sono previsti 1.120
giorni naturali e consecutivi, di cui 120 giorni per la progettazione
esecutiva e 1.080 giorni per l'esecuzione dei lavori;
15) che i lavori saranno affidati in appalto sulla base del
progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
16) che il quadro economico dell'intervento in approvazione,
elaborato su prezzi 2014 e rivisto rispetto al precedente quadro
economico di gara relativo al progetto definitivo dello stralcio nord
e pari a 159.724.713 euro, prevede ora un minor costo per
l'intervento pari a 155.599.907,8 euro, al netto di IVA e cosi'
articolato:


=============================================================
| Voci | Importi (euro) |
+=============================+=============================+
| Lavori soggetti a ribasso | 93.612.195,30 |
+-----------------------------+-----------------------------+
| Oneri della sicurezza | 5.616.731,72 |
+-----------------------------+-----------------------------+
| Somme a disposizione | 39.082.102,14 |
+-----------------------------+-----------------------------+
|Oneri d'investimento di Anas | 17.288.878,64 |
+-----------------------------+-----------------------------+
| Totale | 155.599.907,80 |
+-----------------------------+-----------------------------+

17) che il suddetto quadro economico deriva dall'eliminazione
della voce «fondo d'incentivazione art. 92, comma 7, decreto
legislativo n. 163/06
e s.m.i.», dalla riduzione dallo 0,8 allo 0,5
per cento dell'importo delle «spese per prove di laboratorio e
verifiche tecniche», dal ripristino della voce «imprevisti», che -
inclusi «lavori in economia» - e' quantificata in 2.466.190,06 euro,
e dalla riduzione dal 15 al 12,50 per cento degli oneri
d'investimento;
18) che l'ulteriore fabbisogno necessario a reintegrare la spesa
per «imprevisti» sino all'importo di 7.938.314,16 euro,
corrispondente all'8 per cento dei lavori e degli oneri per la
sicurezza, derivera' dal ribasso conseguito in sede di gara, che
rimarra' vincolato all'intervento;
19) che, per confermare il citato impatto del vigente prezziario
Anas 2017 sul quadro economico dell'intervento, il soggetto
aggiudicatore ha aggiornato il computo metrico estimativo del
progetto e rielaborato come segue il predetto quadro economico,
confermando il costo complessivo dell'intervento in 155.599.907,80
euro, al netto di IVA:


=============================================================
| Voci | Importi (euro) |
+=============================+=============================+
| Lavori soggetti a ribasso | 85.855.000,00 |
+-----------------------------+-----------------------------+
| Oneri della sicurezza e | |
| protocollo legalita' | 5.800.575,00 |
+-----------------------------+-----------------------------+
| Somme a disposizione | 46.655.454,16 |
+-----------------------------+-----------------------------+
|Oneri d'investimento di Anas | 17.288.878,64 |
+-----------------------------+-----------------------------+
| Totale | 155.599.907,80 |
+-----------------------------+-----------------------------+

20) che l'importo dei lavori a base d'asta (85.855.000,00 euro)
risulta inferiore rispetto a quello calcolato su prezzi 2014
(93.612.195,30 euro), che tale riduzione consente, tra l'altro, di
elevare l'accantonamento per imprevisti all'interno delle somme a
disposizione a 5.724.486,34 euro e che gli oneri d'investimento sono
stati calcolati nella misura del 12,50 per cento;
21) che la realizzazione dello stralcio sud del progetto
stradale, la cui approvazione non e' inclusa in questa delibera e che
presenta caratteristiche meno complesse, e' prevista con
appaltabilita' nel 2019 e per un costo di 54.364.444 euro a carico
del contratto di programma Anas 2016-2020, il cui schema e' stato
approvato con delibera di questo Comitato 7 agosto 2017, n. 65,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 2017, e che tale
contratto e' stato poi approvato con il decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2017, n. 588;
Preso atto che, con la richiamata nota n. 5125 del 2018, il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ha
constatato che il progetto dello stralcio nord non ha subito
modifiche sotto il profilo tecnico rispetto a quanto approvato con la
citata delibera di n. 75 del 2012 e che quindi restano ferme tutte le
prescrizioni dettate della predetta delibera;
Ritenuto, relativamente alla proposta formulata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti:
1) che la normativa applicabile alle opere inserite nel Programma
delle infrastrutture strategiche consenta a questo Comitato
l'approvazione di progetti e di alcune tipologie di varianti ma non
di quadri economici, dei quali peraltro questo Comitato stesso prende
atto, individuando anche il limite di spesa delle predette opere;
2) che la richiesta di proroga di due anni del termine di
validita' della dichiarazione di pubblica utilita', il cui rinvio e'
stato condiviso dal MIT, debba essere supportata da apposita
istruttoria, corredata dei necessari elementi informativi;
3) che l'annullamento della procedura di gara gia' bandita e
attualmente sospesa e la pubblicazione di un nuovo bando di gara
sulla base del progetto esecutivo non rientrino tra le competenze di
questo Comitato, fatto di cui il MIT ha preso atto;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62);
Vista la nota 27 febbraio 2018, n. 1183, predisposta congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica e dal
Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna
seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da
riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1,
1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto
legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva
la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui al
decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche
autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.
La delibera 11 luglio 2012, n. 75, con la quale questo Comitato ha
approvato il progetto definitivo del «Nodo ferrostradale di
Casalecchio di Reno (BO) - Progetto stradale» e' cosi' modificata:
1. Approvazione progetto definitivo.
1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 5, del decreto
legislativo n. 163 del 2006, nonche' ai sensi dell'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive
modificazioni, e' approvato, con le prescrizioni di cui al successivo
punto 1.6, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', il
progetto definitivo del «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno
(BO) - Progetto stradale - stralcio nord», ad eccezione delle opere
di cui al successivo punto 1.2.
1.2 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 167, comma 5, del
decreto legislativo n. 163 del 2006, nonche' ai sensi degli articoli
10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001,
e successive modificazioni, e' approvato, con le prescrizioni di cui
al successivo punto 1.6, anche ai fini della compatibilita'
ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica
utilita', il progetto definitivo delle seguenti opere facenti parte
del «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO) - Progetto
stradale - stralcio nord»:
a) muro di sostegno dalla progressiva Km 1+920 alla progressiva
Km 1+980,89;
b) asse principale stradale (nord) dalla progressiva Km 1+975
alla progressiva Km 2+023;
c) asse principale stradale (nord) dalla progressiva Km 2+040
alla progressiva Km 2+283;
d) deviazione della via Porrettana alla progressiva Km 0+520;
e) adeguamento della viabilita' di accesso alla cabina elettrica
alla progressiva Km 1+870;
f) deviazione del Rio dei Gamberi alla progressiva Km 2+030;
g) ponte Rio dei Gamberi dalla progressiva Km 2+023 alla
progressiva Km 2+040;
h) rampa Faianello-Casalecchio dalla progressiva Km 2+050 alla
progressiva Km 2+300;
i) rampa Casalecchio-Faianello dalla progressiva Km 2+100 alla
progressiva Km 2+220;
j) risoluzione interferenze fognarie da progressiva Km 1+070 a
progressiva Km 1+875.
1.3 Le suddette approvazioni sostituiscono ogni altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e
consentono la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e
attivita' previste nei progetti approvati ai precedenti punti 1.1 e
1.2.
1.4 Il limite di spesa dell'intervento di cui ai precedenti punti
1.1 e 1.2 e' quantificato complessivamente in 155.599.907,80 euro, al
netto di IVA, come riportato nella precedente presa d'atto.
1.5 Il finanziamento della spesa di cui al precedente punto 1.4 e'
posto a carico di Autostrade per l'Italia S.p.A., come previsto
nell'atto aggiuntivo alla convenzione unica 12 ottobre 2007,
sottoscritto il 22 febbraio 2018 e meglio individuato in presa
d'atto.
1.6 Le prescrizioni cui e' subordinata l'approvazione dei progetti
individuati ai citati punti 1.1 e 1.2 sono riportate nell'allegato 1
alla presente delibera, che forma parte integrante della delibera
stessa.
1.7 E' altresi' approvato ai sensi dell'art. 170, comma 4, del
decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, il
programma di risoluzione delle interferenze, riportato nei seguenti
elaborati progettuali: T00EG00GENET02G Relazione generale
illustrativa; P01IN00INTPL01C, P01IN00INTPL02C, P01IN00INTPL03C -
Planimetrie di ricognizione; P01IN00INTPL04C - Stato attuale rete
ferroviaria e sovrapposizione progetto stradale; P01IN00INTPL05C -
Variante di tracciato ferroviario e futuro raddoppio; P01IN00INTDI01C
- Scheda proposta di soluzione; P01IN00INTES01C - Stima degli oneri.
1.8 Le indicazioni relative al piano particellare degli espropri
sono riportate nei seguenti elaborati progettuali: T00EG00GENET02G
Relazione generale illustrativa; P01ES00ESPEE01C - Elenco ditte;
P01ES00ESPPC01C, P01ES00ESPPC02C - Piano particellare;
P01ES00ESPPC03C, P01ES00ESPPC04C - Piano particellare con
sovrapposizione progetto; P01ES00ESPRE01A - relazione espropri.
1.9 L'efficacia delle approvazioni di cui ai precedenti punti 1.1,
1.2 e 1.7 ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' decorre
dalla data di registrazione, da parte della Corte dei conti, della
delibera di questo Comitato n. 75 del 2012 e rimane subordinata alla
registrazione, da parte della stessa Corte dei conti, del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, concernente l'approvazione
dell'atto aggiuntivo sottoscritto il 22 febbraio 2018, citato nella
precedente presa d'atto.
2. Disposizioni varie.
2.1 Il costo del progetto esecutivo dell'intervento non dovra'
essere incrementato rispetto al costo del progetto definitivo
approvato con la presente delibera, riportato al precedente punto
1.4.
2.2 Gli «oneri d'investimento», calcolati nella misura massima del
12,5 per cento, saranno riconosciuti sulla base della rendicontazione
di dettaglio delle spese effettivamente sostenute.
2.3 La voce «imprevisti» del quadro economico relativo
all'intervento in approvazione potra' essere ulteriormente integrata,
fino all'importo di 7.938.314,16 euro, a valere sugli eventuali
ribassi d'asta, fermo restando che questi ultimi dovranno rimanere in
ogni caso vincolati all'intervento fino al termine dei lavori.
2.4 Il soggetto aggiudicatore provvedera' all'aggiornamento
dell'art. 3 della convenzione 12 maggio 2015, sottoscritta con RFI
S.p.A., specificando che la demolizione dei fabbricati di stazione,
che avrebbe dovuto essere eseguita nella fase 0 dei lavori, sara'
invece valutata al momento in cui dovra' essere realizzato il
raddoppio della linea ferroviaria.
3 Disposizioni finali.
3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei
documenti attinenti i progetti definitivi approvati ai precedenti
punti 1.1 e 1.2.
3.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei
lavori previsti nei citati progetti definitivi, a fornire
assicurazioni al suddetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel
progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto
1.9. Resta fermo che i competenti uffici della Regione Emilia Romagna
procederanno a effettuare le verifiche sulla puntuale osservanza
delle prescrizioni e la vigilanza durante la realizzazione e
l'esercizio delle opere, ai sensi della legge regionale 18 maggio
1999, n. 9.
3.3 Il citato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
provvedera' altresi' a svolgere le attivita' di supporto intese a
consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza
sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa
citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla
delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata.
3.4 Il soggetto aggiudicatore inviera' al Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini
della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel
suddetto allegato 1 poste dallo stesso Ministero.
3.5 Il bando di gara per l'affidamento dei lavori dovra' contenere
una clausola che ponga a carico dell'appaltatore adempimenti
ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere piu'
stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro -
l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli
eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai
limiti d'importo previsti dalla vigente normativa, nonche' forme di
monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.
3.6 Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In
osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi
debbono essere inviate una sola volta, nonche' per minimizzare le
procedure e i connessi adempimenti, sono assicurati a questo Comitato
flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema
di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della
legge n. 144 del 1999. A regime, tracciato e modalita' di scambio dei
dati saranno definiti con un protocollo tecnico tra Ragioneria
generale dello Stato e DIPE, da redigersi ai sensi dello stesso
decreto legislativo, articoli 6 e 7.
3.7 Ai sensi della richiamata delibera n. 15 del 2015, prevista
all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le modalita'
di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni
della medesima delibera.
3.8 Ai sensi della richiamata delibera n. 24 del 2004, il CUP
assegnato al progetto in argomento dovra' essere evidenziato in tutta
la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto
stesso.

Roma, 28 febbraio 2018

Il Presidente: Gentiloni Silveri

Il segretario: Lotti


Registrata alla Corte dei conti il 18 giugno 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
880


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