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DECRETO del 03/07/2018
Revoca dell'amministratore unico della «La Fornace societa'cooperativa», in Verona e nomina del commissario governativo.(18A04681)

Pubblicato su: G.U. n. 161 del 13/07/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero
dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti della societa' cooperativa «La Fornace Societa'
cooperativa» con sede in Verona codice fiscale n. 93004260233,
conclusa in data 20 dicembre 2016 con irrogazione di diffida a 30
giorni e del successivo verbale di mancato accertamento concluso in
data 14 marzo 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di
gestione commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice
civile;
Tenuto conto che dalle risultanze ispettive e' emerso che la
cooperativa era stata diffidata a sanare le seguenti irregolarita':
1) mancata esibizione di libri sociali, 2) mancato ripianamento delle
perdite di esercizio relative ai bilanci 2013, 2014, 2015 e 2016,
nonostante l'assemblea avesse deliberato il ripianamento delle
perdite, 3) presenza nella compagine sociale di un socio persona
giuridica, con forma giuridica diversa dalla societa' cooperativa
che, secondo l'orientamento costante del Comitato per l'Albo delle
societa' cooperative edilizie di Abitazione e dei loro consorzi, non
puo' per sua natura e finalita' perseguire lo scopo mutualistico
della cooperativa edilizia di abitazione (delibere 16 dicembre 2008;
8 marzo 2012);
Tenuto conto, altresi' che dall'istruttoria effettuata da questa
Autorita' di Vigilanza, si e' rilevato che la cooperativa non si e'
adeguata alle previsioni dell'art. 1, comma 936, lett. b della legge
27 dicembre 2017, n. 205
che stabilisce che l'amministrazione della
societa' sia affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre
soggetti;
Vista la nota n. 556455 trasmessa in data 22 dicembre 2017 con la
quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per
l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art.
2545-sexiesdecies del codice civile che non e' risultata consegnata
nella casella di posta certificata dell'ente;
Vista la successiva nota n. 4558, trasmessa con raccomandata a/r in
data 25 gennaio 2018, con la quale e' stato nuovamente comunicato
alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
241
, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di
gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Preso atto che in riscontro alla comunicazione di avvio del
procedimento la cooperativa ha fatto pervenire in data 14 febbraio
2018 le proprie osservazioni rappresentando l'intenzione di voler
sanare le irregolarita' contestate;
Tenuto conto che questa Autorita' di Vigilanza, con nota n. 92052
del 9 marzo 2018, ha comunicato all'ente di prendere atto della
volonta' manifestata dallo stesso e di rimanere in attesa di ricevere
la documentazione attestate il superamento delle menzionate
irregolarita';
Considerato che la cooperativa con nota pervenuta in data 27 marzo
2018 ed acquisita al numero di protocollo 123269, ha trasmesso una
ulteriore dichiarazione di intenti, senza pero' presentare alcuna
documentazione di supporto;
Vista la nota n. 148865 del 27 aprile 2018 con la quale questa
Autorita' di Vigilanza ha diffidato la cooperativa ad adempiere alle
richieste gia' avanzate con le precedenti note ministeriale entro il
termine di quindici giorni;
Considerato che la cooperativa non ha adempiuto alla diffida entro
i termini;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le
cooperative nella riunione del 5 giugno 2018 in merito all'adozione
del provvedimento gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies
del codice civile nei confronti della cooperativa in esame,
richiedendo che il provvedimento sia integrato con la previsione
della nomina di un revisore legale, avendo la cooperativa superato i
parametri previsti dall'art. 2519 del codice civile e che venga
inoltrata formale comunicazione all'Albo delle cooperative edilizie
in quanto l'ente risulta carente dei presupposti necessari per
l'iscrizione;
Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n.
241/1990
;
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del
codice civile;
Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione
commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico;
Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene
disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali
motivi di proroga;
Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la
massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;
Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini
professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi
curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed
efficace assunzione di funzioni da parte del professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra
illustrata;
Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti
dal curriculum vitae del dott. Gabriele Franchi;

Decreta:

Art. 1

L'Amministratore unico della Societa' cooperativa «La Fornace
Societa' cooperativa» con sede in Verona, codice fiscale n.
93004260233, costituita in data 22 gennaio 1981 e' revocato.


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