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DECRETO del 03/07/2018
Nomina del commissario della «S.B.F. Servizi Bonifica e Facchinaggiosocieta' cooperativa», in Chioggia. (18A04680)

Pubblicato su: G.U. n. 161 del 13/07/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero
dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta
dall'Associazione di rappresentanza Confcooperative nei confronti
della societa' cooperativa «S.B.F. Servizi Bonifica e Facchinaggio
Societa' cooperativa» con sede in Chioggia (VE), (codice fiscale n.
03151120270) conclusa in data 27 gennaio 2017 e del successivo
accertamento ispettivo concluso in data 27 maggio 2017 con la
proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui
all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Tenuto conto che dalle risultanze ispettive e' emerso che la
cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di 90 giorni le
irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e in sede di accertamento
ispettivo non risultava sanata l'irregolarita' relativa alla nomina
del revisore legale dei conti che deve svolgere il controllo previsto
dall'art. 2409-bis del codice civile e dal decreto legislativo n.
30/2010, avendo la cooperativa superato entrambi i parametri previsti
dall'art. 2519 e dovendo adottare le norme previste per le S.p.a.;
Considerato, inoltre, che dall'istruttoria effettuata da questa
Autorita' di Vigilanza, si e' rilevato che la cooperativa non aveva
rinnovato le cariche sociali scadute in data 16 novembre 2016 e non
aveva depositato il bilancio dell'esercizio 2016.
Vista la nota n. 6000 in data 4 gennaio 2018, regolarmente
consegnata presso la casella di posta elettronica del destinatario,
con la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art.
7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per
l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art.
2545-sexiesdecies del codice civile;
Preso atto della nota pervenuta in data 2 febbraio 2018 acquisita
al numero di protocollo 53379 con la quale la cooperativa ha fatto
pervenire le proprie controdeduzioni, trasmettendo la documentazione
attestante l'avvenuto rinnovo delle cariche sociali e l'avvenuto
deposito del bilancio 2016;
Tenuto conto che con nota n. 59229 del 9 febbraio 2018 questo
Ufficio comunicava di aver preso atto del superamento delle due
menzionate irregolarita' e rimaneva in attesa di ricevere la
documentazione attestante l'avvenuta nomina del revisore legale dei
conti;
Considerato che la sopracitata nota del 9 febbraio 2018 non e'
stata riscontrata;
Tenuto conto che questo Ufficio, con nota n. 139772 del 16 aprile
2018, ha diffidato l'ente a provvedere alla nomina del revisore
legale dei conti entro il termine di 15 giorni;
Considerato che la suddetta diffida non e' stata adempiuta nel
termine stabilito;
Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n.
241/1990
;
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies,
quarto comma del codice civile;
Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione
commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, laddove
vengano accertate una o piu' irregolarita' suscettibili di specifico
adempimento, puo' nominare un commissario che si sostituisce agli
organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli
specifici adempimenti indicati, determinando poteri e durata
dell'incarico;
Tenuto conto che tali ragioni rendono necessaria la massima
tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il commissario
incaricato provveda immediatamente al compimento degli specifici
adempimenti finalizzati al rapido superamento delle irregolarita'
riscontrate;
Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento
in argomento dal Comitato centrale delle cooperative in data 5 giugno
2018;
Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
per specifici adempimenti nella persona del legale rappresentate che
si sostituisca agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al
compimento degli specifici adempimenti da compiere;

Decreta:

Art. 1

Il sig. Fornaro Raffaele nato a Chioggia (VE) il 25 settembre 1975,
codice fiscale FRNRFL75P25C638O, residente in Chioggia, via N. Zeno
n. 113, presidente del Consiglio di amministrazione della Societa'
cooperativa «S.B.F. Servizi Bonifica e Facchinaggio Societa'
cooperativa» con sede in Chioggia (VE), (codice fiscale n.
03151120270), costituita in data 12 luglio 1999, e' nominato, ai
sensi dell'art. 2545-sexiesdecies quarto comma del codice civile, per
un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data del presente decreto,
Commissario per il compimento dello specifico adempimento citato in
premessa e piu' precisamente, per la nomina del revisore legale dei
conti della societa'.


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