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Errata corrige n. 86 del 12/07/2018
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni deiMinisteri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dellepolitiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e dellatutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia edisabilita'. (18G00113)

Pubblicato su: G.U. n. 160 del 12/07/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere al
riordino delle attribuzioni in materia di turismo, concentrando le
relative funzioni nell'ambito del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, al fine di favorire una politica integrata di
valorizzazione del Made in Italy e di promozione coerente e
sostenibile del Sistema Italia;
Ritenuto altresi' necessario ed urgente procedere ad una
riorganizzazione delle competenze del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al fine di individuare un unico
centro di coordinamento e di responsabilita' politica per la bonifica
dei siti inquinati, per le politiche di contrasto al rischio
idrogeologico, per la difesa del suolo e le politiche di sviluppo
sostenibile ed economia circolare;
Ritenuto inoltre necessario ed urgente procedere ad un riordino
delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del
Consiglio dei ministri in materia di politiche in favore della
famiglia, in materia di adozioni, infanzia e adolescenza e di
politiche in favore delle persone con disabilita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 2 luglio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti,
per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche
sociali;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo in materia di turismo e
conseguenti modifiche sugli enti vigilati

1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo
Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio
2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la
gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo nonche' quelle
comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del
trasferimento.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione
generale turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e' soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente
di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono
trasferiti al Dipartimento del turismo, che e' istituito presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al fine di
assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per
il posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo sono
compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione
dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano
finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e'
rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello
generale e di sessantuno posizioni di livello non generale senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) e' sostituito dal
seguente: «7) Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo;» e il numero 12) e' sostituito dal seguente:
«12) Ministero per i beni e le attivita' culturali;»;
b) all'articolo 27, comma 3, le parole: «del Dipartimento del
turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»,
sono soppresse;
c) all'articolo 28, comma 1, lettera a), le parole: «; promozione
delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo»
sono soppresse;
d) all'articolo 33, comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente: «b-bis) turismo: svolgimento di funzioni e compiti in
materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e
della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti
con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico,
delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di
turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le
associazioni di categoria e le imprese turistiche.»;
e) all'articolo 34, comma 1, la parola: «due» e' sostituita dalla
seguente: «quattro».
4. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo» sostituisce, ad ogni effetto e
ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali».
5. La denominazione: «Ministero per i beni e le attivita'
culturali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo».
6. Restano attribuite al Ministero per i beni e le attivita'
culturali le competenze gia' previste dalle norme vigenti relative
alla «Scuola dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», di
cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,
n. 11
, nonche' le risorse necessarie al funzionamento della medesima
Scuola. Quest'ultima e' ridenominata «Scuola dei beni e delle
attivita' culturali» e le sue attivita' sono riferite ai settori di
competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono apportate le conseguenti
modificazioni allo statuto della Scuola.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro
per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro quarantacinque
giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si
provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie ai sensi del comma 1, e alla definizione
della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Le
risorse umane includono il personale di ruolo nonche' il personale a
tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i
limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione
generale Turismo alla data del 1° giugno 2018. Dalla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al primo periodo, cessano gli effetti dei progetti in corso e
delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale
turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo con la societa' in house ALES. Al personale non dirigenziale
trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello
accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua
ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam
riassorbibile secondo i criteri e le modalita' gia' previsti dalla
normativa vigente. La revoca dell'assegnazione temporanea presso
altre amministrazioni del personale trasferito, gia' in posizione di
comando, rientra nella competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo. E' riconosciuto il
diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da
esercitare entro quindici giorni dalla adozione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma. Le
facolta' assunzionali del Ministero per i beni e le attivita'
culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le
retribuzioni complessive del personale non transitato. All'esito del
trasferimento del personale interessato, il Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, provvede all'esercizio
delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane
disponibili a legislazione vigente.
8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque
uffici dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300
, la dotazione organica del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, ridotta per effetto
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, e' incrementata di un posto
di funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori oneri,
al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla
soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di
livello non generale equivalente sul piano finanziario. Con decreto
del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le
dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, sulla base delle disposizioni di cui
al presente articolo.
9. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
10. Fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, si avvale
delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per i
beni e le attivita' culturali. Con la legge di bilancio per l'anno
2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al
comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono trasferite ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
11. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo»;
b) le parole: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo».
12. All'articolo 4, comma 1, della legge 26 gennaio 1963, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) la parola: «tesoro,» e' sostituita dalle seguenti: «tesoro e»;
c) le parole: «e dal Ministero per l'agricoltura e le foreste»
sono soppresse.
13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio 1989, n. 6:
a) le parole: «Ministro per il turismo e lo spettacolo», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo»;
b) le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo».
14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT -
Agenzia Nazionale del Turismo e del CAI - Club Alpino Italiano sono
modificati, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.


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