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DECRETO del 31/05/2018
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delComune di Miranda. (Decreto n. 13/2018). (18A04467)

Pubblicato su: G.U. n. 149 del 29/06/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL PRESIDENTE
della commissione regionale per il patrimonio culturale del Molise

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e s.m.i;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i. ;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante «Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge
6 luglio 2002, n. 131
» e s.m.i, in particolare, gli articoli 136,
137, 138, 139, 140 e 141;
Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministero e dell'organismo indipendente di
valutazione della performance, a norma dell'art. 16 comma 4 del
decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge n. 89 del 24 giugno 2014, approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2014
n. 171, in particolare l'art. 39;
Visto il decreto 31 gennaio 2018 riguardante l'attribuzione al
dott. Stefano Campagnolo, dell'incarico di segretario regionale del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per il
Molise e di direttore del Polo museale del Molise, debitamente
registrato da parte dei competenti organi di controllo;
Tenuto conto che in data 26 marzo 2015 e' stata costituita la
Commissione per il patrimonio culturale del Molise;
Considerato che con nota n. 1381 del 20 giugno 2002 la
soprintendenza BAAP-PSAD del Molise, all'epoca competente, ha dato
comunicazione, al Comune di Miranda (IS), alla Regione Molise, alla
Provincia di Isernia, nonche' all'allora Ufficio centrale beni
ambientali e paesaggistici del MiBAC, dell'avvio del procedimento per
la dichiarazione di notevole interesse pubblico a fini paesaggistici
di una distinta area del territorio comunale di Miranda delimitata
dai fogli catastali numeri 1, 2, 3, 4, 5, cosi' come descritta
nell'allegata relazione illustrativa e relativa planimetria;
Considerato che, il suddetto procedimento, cosi' come riportato
nell'oggetto della citata nota prot. n. 1381 del 20 giugno 2002, e'
stato avviato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 comma 1
del decreto legislativo n. 490/1999 che conferiva al Ministero la
«...facolta' di integrare gli elenchi dei beni e delle localita' di
cui all'art. 139 [di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 1
della legge n. 1497/1939], su proposta del soprintendente
competente»;
Considerato che con la medesima nota prot. n. 1381 del 20 giugno
2002, in attuazione del procedimento prescritto dal comma 2 del
menzionato art. 144, ha provveduto a trasmettere al Comune di Miranda
le comunicazioni di che trattasi affinche' fossero affisse all'albo
pretorio, con le relazioni tecniche e le planimetrie, per un periodo
di tre mesi, cosi' come prescritto dal comma 5 art. 140 decreto
legislativo n. 490/1999
allora vigente;
Considerato che tale affissione e' puntualmente avvenuta dal 24
luglio 2002 fino al 22 ottobre 2002, cosi' come comunicato
formalmente dal Comune di Miranda con nota prot. n. 2530 del 24
luglio 2002, ed in osservanza al comma 6 del sopracitato art. 140, ne
e' stata data notizia su un quotidiano a diffusione nazionale (La
Repubblica del 17 agosto 2002) e su due quotidiani a diffusione
locale (Quotidiano del Molise del 13 agosto 2002, Nuovo oggi Molise
del 20 agosto 2002);
Considerato che, ritenuta tale proposta quale integrazione
«...degli elenchi dei beni e delle localita' indicati all'art. 139»
del decreto legislativo n. 490/1999, il territorio comunale di cui
alla nota prot. n. 1381 del 20 giugno 2002, e' stato da allora
sottoposto a tutela paesaggistica, cosi' come confermato dall'art.
157 comma 1 del vigente decreto legislativo n. 42/2004 codice dei
beni culturali;
Considerato che con delibera consiliare n. 37 del 30 dicembre 2004,
il Consiglio comunale di Miranda, considerato che «...le proposte di
vincolo dovevano essere accolte dal Ministero...entro il termine di
210 giorni per la conclusione del procedimento», e che «...il
procedimento non si e' concluso con l'emissione del decreto di
vincolo da parte del Ministero...entro il termine previsto per legge»
ha deliberato, a maggioranza e con il voto contrario dei consiglieri
comunali di minoranza, «di prendere atto della decadenza delle
proposte di vincolo...formulata dalla Soprintendenza...» e, per
l'effetto, «...di stabilire di non trasmettere piu', a partire dalla
data della presente deliberazione, i progetti alla
Soprintendenza...[e]...di disporre che il responsabile dell'ufficio
tecnico comunale, rilasci tutti i titoli abilitativi a costruire
senza il parere della Soprintendenza»;
Visto che, a seguito del ricorso al Tribunale amministrativo
regionale Molise da parte della ditta E.R.A. Energia rinnovabile
ambientale S.r.l. e del Comune di Miranda, la validita' della
proposta n. 1381/2002 e' stata confermata con sentenza n. 92 del 26
febbraio 2016;
Considerato inoltre che il Tribunale amministrativo regionale
Molise, con sentenza n. 92/2016, ha avuto modo di rilevare quanto
segue: «...i Comuni non hanno competenza in materia di imposizione
dei vincoli paesaggistici sicche' la delibera adottata deve ritenersi
affetta da radicale nullita' per difetto assoluto di attribuzione, e
come tale priva di alcuna attitudine ad accertare la persistente
efficacia di proposte di vincolo adottate dalla competente autorita'
di tutela......Ne discende che il MIBAC non aveva alcun onere di
impugnare tempestivamente tale delibera in quanto inidonea a limitare
in alcun modo i poteri di tutela paesaggistica conferiti dalla legge
al Ministero...»;
Considerato che la ditta E.R.A. ha promosso l'appello al Consiglio
di Stato avverso la sentenza n. 92/2016 del Tribunale amministrativo
regionale Molise, e che il Consiglio di Stato, con Ordinanza n.
2838/2017, punto 4 delle motivazioni, con riguardo alla specifica
questione della validita' della delibera consiliare n. 37 sopra
citata ha stabilito quanto segue: «...Non rilevano, per giungere a
conclusioni diverse...l'interpretazione negativa circa la persistenza
delle proposte di vincolo (e delle conseguenti misure di tutela)
fornita dal Consiglio comunale di Miranda - ancorche' nei confronti
della medesima non sia insorta la Soprintendenza - stante l'assenza
di competenza del Comune in materia;...»;
Rilevato inoltre che il Consiglio di Stato con la suddetta
ordinanza ha demandato la questione della validita' delle «proposte
non decretate» all'Adunanza plenaria;
Vista la sentenza n. 13 dell'Adunanza plenaria del 22 dicembre 2017
che pronunciatasi sulla questione ha stabilito, con riguardo alla
fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 151 del richiamato decreto
legislativo n. 42/2004
codice dei beni culturali e del paesaggio, che
«...le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico
anteriori al Codice conservino efficacia, mentre l'effetto
preliminare di vincolo che ad essa si ricollega cessi...decorsi 180
giorni dalla pubblicazione della sentenza.», e che tale termine,
nello specifico scade il 22 giugno 2018;
Visto il verbale del Comitato tecnico-scientifico del 14 maggio
2018 che ha ribadito la necessita' di perfezionare la proposta in
questione per le seguenti motivazioni:
«(...). La questione illustrata concerne la sentenza del
Consiglio di Stato - Adunanza plenaria - n. 13 del 2017...La
Direzione generale ABAP...nell'evidenziare come il pronunciamento
riguardi esclusivamente le fattispecie ricadenti nel comma 2
dell'art. 157 del codice, ...ha promosso una ricognizione presso gli
uffici periferici dei casi pendenti; ...sulla base delle casistiche
emerse, ha precisato, sentito l'ufficio legislativo, che tutte le
proposte discendenti dal disposto di cui agli articoli 2 della legge
n. 1497/1939
, 82 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 616/1977
, 140 e 144 del decreto legislativo n. 490/1999, purche'
ovviamente si sia adempiuto a suo tempo agli obblighi di pubblicita'
previste dalla norma, anche qualora in esse non figuri alcuna
locuzione di richiamo alla compilazione e/o alla integrazione degli
elenchi di cui ai predetti articoli di legge, debbano essere
considerate quali compilazione/integrazione degli elenchi medesimi e
ricadano pertanto nei casi fatti salvi dal comma 1 dell'art. 157 del
codice (e dei quali del resto la stessa pronuncia del Consiglio di
Stato ha espressamente ribadito la definitivita' degli effetti), e
non dunque nella fattispecie di cui al comma 2 dello stesso articolo,
oggetto della pronuncia medesima.
La stessa Direzione, sempre sentito l'UL, nel ravvisare
l'opportunita' di provvedere comunque al perfezionamento nei termini
stabiliti dalla sentenza delle due proposte relative al Comune di
Miranda, in relazione alle quali e' scaturito il pronunciamento del
Consiglio di Stato in questione - non solo per mera cautela
tuzioristica, ma anche in un'ottica tesa ad assicurare in tempi
rapidi un quadro di massima chiarezza possibile all'utenza e il
disinnesco del contenzioso (non riscontrabile per casi analoghi nel
territorio di altre regioni), le ha sottoposte al Comitato.
In tal senso, e con particolare riferimento ai provvedimenti
interessanti il Comune di Miranda, vista la documentazione pervenuta
e piu' specificamente oggetto di discussione del punto primo
dell'ordine del giorno dell'odierna seduta, si ritiene di confermare
le proposte di vincolo formulate ai sensi del Titolo II del decreto
legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 dall'allora Soprintendenza per
i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico,
artistico e demoetnoantropologico del Molise e, pertanto, si invita
il competente ufficio Mibact a perfezionare tali procedure.(...).»;
Considerata la puntuale descrizione del territorio di Miranda
riportata nella relazione tecnica allegata alla proposta di vincolo
di cui alla nota 1381 del 20 giugno 2002:

«Miranda
Settore settentrionale - Relazione

Con la presente si propone l'estensione del vincolo ai sensi del
decreto-legge n. 490/99, al settore settentrionale del territorio,
gia' tutelato in buona parte dalla legge n. 431/1985 e dalla legge
1497/1939. E' gia' stata proposta la tutela ai sensi dello stesso
decreto ad una vasta area a sud, che presenta le stesse
caratteristiche del settore a nord. Si completa cosi', in questa
fase, lo studio relativo a tutto il territorio, finalizzato alla
salvaguardia del paesaggio e di un centro storico di antiche origini
e di insolita peculiarita' sorto su un casuale sperone roccioso,
obelisco secolare e perno centripeto di tutto il territorio; come
tale si riassumono di seguito alcune notizie storiche relative alla
nascita e allo sviluppo del borgo, si analizza il sistema urbano del
sito e, si descrive la morfologia dello stesso prima di passare
all'analisi del territorio a nord di esso.

Cenni storici

Origine: altomedioevo (eta' longobarda): in origine Miranda
dovette appartenere alla contea di Isernia per passare in eta'
normanno-sveva a quella di Molise.
1295 Con privilegio di Carlo II d'Angio' datato 13 ottobre il
feudo di Miranda fu assegnato per una quota a Giovanni de Giusta e
per l'altra al noto giurista Andrea d'Isernia seniore.
1297 Andrea d'Isernia unifica sotto di se per permuta, l'intero
feudo.
1316 Morto Andrea gli succede nel feudo il figlio Tommaso che ne
risulta reggente in un atto del 1325.
1445 Alfonso I concede il feudo di Miranda a Nicola Di Somma.
1455 Giovanni figlio di Nicola Di Somma ne risulta feudatario da
un documento del 1455.
1493-1525 Troiano successe al padre Giovanni nel feudo, il padre
Giovanni lo detiene sino al 1525, trasmettendolo per eredita' alla
nipote Silvia.
1528 Silvia Di Somma viene privata dal feudo per "fellonia"
(fonte Masciotta).
1542 Ritornata al Demanio Miranda e' aggiudicata all'asta per
9000 ducati a Nicolo' Di Somma, parente della defenestrata Silvia.
1561 Vincenzo Di Somma ne risulta feudatario.
1585 E' edificata una fontana urbana con sopra scolpito lo stemma
riproducente due torri accostate. L'opera e' da attribuire all'allora
feudatario Giambattista Di Somma, alla cui morte Miranda passo' al
nipote Crispano Pietrantonio.
1640 Marcello Pietrantonio, fratello di Crispano ne risulta
titolare, e lo trasmette alla figlia andata sposa ad un Caracciolo.
1701 E' feudatario di Miranda Giulio Cesare Caracciolo, figlio
della Crispano. Gli succede il figlio Francesco che ne fu privato e
mandato esule dall'ultimo vicere' spagnolo per riprenderne possesso
con l'avvento del vicere' Asburgico. Gli succede la figlia Marianna,
moglie di Francesco Caracciolo.
1786 Alla morte di Marianna, la figlia Gaetana subentra nel
feudo, lo possiede sino all'eversione 1806.
1807 Miranda e' assegnata al Distretto e Governo (poi
circondario) di Isernia.
Bibliografia G.B. Masciotta: "Il Molise dalle origini ai nostri
giorni" Vol. III Cava dei Tirreni - 1952 - pagg. 351-356.

Analisi delle vicende storico-urbanistiche

Il primo insediamento urbano del centro storico di Miranda nasce
intorno al castello i cui ruderi dominano ancora l'attuale sistema
urbano; il castello sorge dapprima isolato come nucleo iniziale
dell'abitato, con un autonomo recinto murato sul perimetro
sud-orientale in corrispondenza del versante meno acclive. Lungo tale
versante comincia ad insediarsi il primo borgo che rimonta la collina
con la tipologia medioevale detta "ad avvolgimento parziale"
"aprentesi" verso settentrione nell'attuale via Portella e
coincidendo con l'andamento di primo pomerio. Tale strada funge da
direttrice della nuova crescita urbana ed esaurita la fabbricazione a
ridosso di essa, presumibilmente in eta' aragonese la chiesa madre
sorta a valle di quello che dovette essere il secondo giro di mura,
diventa un secondo polo dello sviluppo urbano con l'insediamento di
nuove residenze e botteghe artigianali. Via Municipio, che ancora
oggi fa da direttrice all'insediamento, viene ad essere il Decumano
Massimo del sistema urbano. Via Portella e vico Lungo costituiscono i
decumani superiori, via Porta Nuova, quello inferiore. Via Assunta
nasce come nuovo pomerio a chiusura del borgo ad oriente. Il giro di
mura e' ancora oggi perfettamente conservato soprattutto nel tratto
porticato che va dalla cappella di S. Domenico alla Porta Nuova ed e'
ancora leggibile in alcuni tratti sovrastanti via Assunta. Al
parallelismo degli assi longitudinali non corrisponde un'altrettanta
coerenza metrica in quelli trasversali, che hanno determinato lo
strutturarsi dell'abitato in insulae di diversa ampiezza e
consistenza edilizia: il tessuto risulta essere variamente articolato
e recupera i valori ambientali dello spontaneismo edilizio di matrice
medioevale con quel carattere di ordine urbano della pianificazione
tardo-rinascimentale. Sono sorti poi i primi aggregati extramurali
alle pendici delie colline circostanti (via Coste e via S.
Sebastiano) a carattere lineare, snodatisi lungo i sentieri di
penetrazione fondovalliva. Con l'apertura di corso Umberto I, il
tratto urbano della provinciale per Carovilli, si delinea un nuovo
ordine urbanistico e il nuovo centro dei traffici relazionali e
sociali.

Emergenze architettoniche

Chiesa Madre. E' dedicata all'Assunta edificata nel 1493 sui
ruderi di una fabbrica religiosa preesistente, a tre navate, con
torre campanaria a cinque ordini e cuspide a cipolla. Ha subito
numerosi restauri e ristrutturazioni che comunque non hanno alterato
la spazialita' interna (impreziosita dal gioco di stucchi di
ispirazione vanvitelliana), ne' la monumentalita' della facciata
impreziosita dai tre portali di ispirazione rinascimentale.
Castello. E' di particolare interesse archeologico Monumentale,
attualmente allo stato di rudere.
Chiesa di S. Lucia, (sec. XIX - XX); pianta longitudinale ad
aula.
Chiesa di S. Antonio (sec. XIX - XX); pianta longitudinale ad
aula.
Chiesa di S. Rocco, (sec. XX); pianta ad aula.
Chiesa di S. Domenico, (sec. XVIII-XIX-XX) pianta ad aula.
Passaggi di ronda rivestono eccezionale interesse storico-urbanistico
e tipologico-architettonico oltre che ambientale. Aperti e porticati,
viaggiano a ridosso di via dell'Assunta, conservando la condizione
insediativa tardo-medioevale.
Non mancano esempi architettonici rilevanti risalenti al XIX
secolo con spazi porticati sorretti da esili colonne, loggiati e
raffinati motivi decorativi.
Sono anche numerosi gli edifici di interesse
tipologico-ambientale sia per le interessanti modalita' aggregative
dei corpi di fabbrica dettate dalle peculiarita' morfologiche del
sito, sia per il corredo decorativo che contrassegna i portali, i
mensoloni sagomati, le cornici ed i sistemi di scale esterne in
pietra lavorata. Il capoluogo che occupa la parte centrale del
territorio, si erge su uno sperone calcareo caratterizzato ad ovest
da una parete verticale che strapiomba sulla vallecola sottostante.
L'importanza dell'abitato di Miranda, dal punto di vista storico,
artistico ed ambientale, veniva segnalata gia' nel 1979 dal geografo
Eugenio Turri in "Semiologia del paesaggio italiano - ed. Longanesi:
in una foto compariva il piccolo centro arroccato sulla rupe
calcarea, immerso nel verde delle colline e montagne circostanti.
Costituisce un raro esempio di indiscusso valore geologico storico ed
ambientale: un agglomerato compatto, ad avvolgimento parziale, che si
estende sui terrazzamenti naturali di un imponente sperone roccioso,
degradante verso nord fino a formare una vallecola delineata dal
colle La Fratta (m. 951 s.l.m.) ad ovest e dal colle La Guardia (Le
Coste) ad est. L'abitato, inizialmente arroccato sul costone ha
direzionato la sua espansione verso tale vallecola, a nord, in quanto
il caratteristico aspetto geomorfologico suggeriva spontaneamente
tale naturale direzione. Dall'alto della strada che conduce in
localita' S. Lucia, e' possibile osservare tale assetto: e' ben
definibile il primo nucleo storico sorto attorno al Castello,
circondato a sua volta da altre aggregazioni organicamente assiepate
nel tempo attorno ad esso, secondo uno sviluppo naturale e culturale,
nello stesso tempo volontario e spontaneo, ordinato e caotico. La
recente espansione che a questo denso e frammentato organismo si sta
aggregando nella valle che si apre verso nord, mostra un insieme di
manufatti distribuiti intorno alle vie di collegamento in maniera
puntiforme, con esempi di emergenze «fuori scala». Tale area,
prosecuzione del fulcro territoriale storicamente consolidato, va
considerata come un tutto unico con esso in relazione alle sue parti
piu' antiche, alla rupe, al colle La Fratta e alle Coste, al
territorio circostante come un tutto organico, per il recupero
dell'abitare. Va colto cio' che un centro storico e una periferia
insieme possono offrire considerando quest'ultima come elemento di
raccordo e di mediazione fra il centro storico stesso e il verde
della campagna e dei monti circostanti, correlati fra loro. Miranda,
dunque, borgo, di incontestata singolarita' ed irriproducibile
organismo abbarbicato alla roccia, sui suoi strapiombi, denso di
compatte piccole proliferazioni pulsanti, quasi generate dalla roccia
stessa e dai venti, edificate invece dall'uomo sull'aspra superficie
dello sperone calcareo, che si erge maestosa nel cuore del territorio
comunale, sull'unica forte dissonanza rocciosa fra la continuita' dei
manti erbosi che si elevano verso le cime piu' elevate, alternandosi
ad estese macchie arboree, a paesaggi geometrici, a filari
sapientemente progettati dall'uomo. Miranda quindi dal latino
«MIROR», ammirare, con i suoi scorci panoramici, le sue prospettive
dinamiche che si aprono in tutte le direzioni incuneandosi,
piegandosi, lanciandosi in visioni immediate o da conquistare nel
tempo, impone particolare attenzione negli interventi di
trasformazione del territorio, trasformazioni che vanno effettuate
sempre in risposta a contesti. Non esiste piu' una marcata differenza
fra «organico» ed «ecologico». L'ecologia si sta affermando come
«scienza del relazionale e come pratica creativa del paesaggio
abitato" (Lucien Kroll - Tutto e' paesaggio - Universali di
Architettura).
Gli interventi dell'uomo, elementi dell'ambiente, sono
"insediamenti" su scale diverse, dalle case e fattorie ai villaggi e
citta'; i percorsi sono sentieri, sono strade che congiungono questi
insediamenti. Tutti insieme trasformano il preesistente in un
"paesaggio culturale" dove l'insediamento ed il paesaggio
intrattengono un rapporto di "figura-sfondo". In caso di alterazione
del suddetto rapporto, l'insediamento viene a perdere di identita' e
cosi' pure il paesaggio in quanto estensione di esso. Secondo Paolo
Portoghesi lo spazio e' un "sistema di luoghi". E', fondamentale
quindi cogliere lo spirito dei luoghi con cui l'uomo dovrebbe
rapportarsi per acquisire la possibilita' di abitare. Nell'antico
Egitto la campagna era coltivata in rapporto alle inondazioni del
Nilo e la struttura del paesaggio agricolo era utilizzata come
modello per la disposizione degli edifici pubblici. Inoltre il
carattere di un luogo e' in parte anche funzione temporale: muta con
le stagioni, secondo il giorno e la notte, secondo la situazione
metereologica, tutti fattori che determinano soprattutto condizioni
diverse di luci e di colori, elementi fondamentali da tenere in
considerazione nella progettazione per il rispetto dell'ambiente. La
strada provinciale Carovilli-lsernia, che attraversa l'abitato di
Miranda, in senso nord-est, taglia il territorio in due settori di
cui quello orientale racchiude in se' i due sistemi montuosi piu'
alti del territorio: il monte Cimorre e il monte Pietrereie.
Quest'ultimo (m. 1321 s.l.m.) occupa tutto il settore nord-orientale
e si collega, secondo una dorsale orientata in direzione nord-ovest
sud-est all'appennino abruzzese. Trattasi di un settore montuoso a
costituzione prevalentemente calcarea, caratterizzato da forme
rigide, interrotte da valli piu' o meno estese di origine tettonica
con forme relativamente dolci e modellate e affioramenti di litologie
terrigene piu' dense ed erodibili.
Il paesaggio e' molto vario: dal picco del monte Pietrereie si
susseguono valli, pianori, pendii scoscesi in un assetto morfologico
variabile fino alla strada provinciale che viaggia ad una quota media
di m. 900 s.l.m. Ad ovest di questa, i versanti degradano
ulteriormente verso la localita' Mottillo (m. 642 s.l.m.) e verso il
Vallone dei tre confini (m. 563 s.l.m.). Poco piu' a sud in
corrispondenza del torrente Rava si raggiunge la quota m. 586 s.l.m.
Un dislivello quindi di m. 758, che si articola in un susseguirsi di
pendii erbosi, macchie arboree, estesi boschi, pianori, rocce
affioranti, detriti rocciosi, campi coltivati, vigne, uliveti, querce
isolate in prossimita' degli insediamenti; paesaggio molto
differenziato in rapporto alle quote ed all'esposizione. Il sistema
idrografico e' costituito da due modesti sistemi torrentizi che
solcano il territorio nel settore nord-ovest: il Vallone dei tre
confini ed il torrente Rava. Le loro portate sono poco significative
in quanto i terreni, molto permeabili, favoriscono l'infiltrazione
delle acque invece che il loro ruscellamento. Provenendo dal centro
storico di Miranda lungo la strada provinciale per Carovilli si
attraversa la zona destinata all'espansione (foto 1) individuata ad
ovest dal colle La Fratta (foto 2-3-4) e dall'omonimo bosco, ad est
dal versante Le Coste (La Guardia) (foto 5). Tale pendio, prospetta
sull'abitato con aree di rimboschimento insieme ad ampie superfici
erbose ondulate che raggiungono a valle le prime abitazioni e si
confrontano e si contrappongono alla densita' arborea del bosco La
Fratta (m. 951).
La vallecola (foto 6), elemento mediatore fra i due sistemi, si
apre, con origine dal massiccio sperone-insediamento, si dilata e
sconfina verso nord, guidando lo sguardo verso il complesso delle
Mainarde; E' evidente il ruolo che la vallecola assume come elemento
di raccordo fra la rupe, l'insediamento, la campagna, l'infinito.
Tale progressione ritmica, di cui si ha esperienza percorrendo la
strada provinciale (foto 11), invita a spostarsi, a proseguire il
viaggio, ad indagare fra i molteplici aspetti del paesaggio che,
appaiono anche a ridosso della strada, evidenziando le loro
formazioni anche a valle di essa. Man mano gli alberi si infittiscono
fino a formare boschi veri e propri. Al limite settentrionale del
comune, si risale nei pressi di Fonte della Noce (foto 7), verso la
localita' S. Andrino (foto 8) ad una quota media di m. 1100 s.l.m. Il
monte Pietrereie (foto 9) mostra in questa localita' la cima, nel suo
versante settentrionale, in tutta la sua maestosita' e imponenza
densamente coperto da un fitto bosco. Questo settore, insieme alla
localita' Mottillo (foto 10) ed al bosco la Fratta, risultano
nell'ambito di questo settore settentrionale gia' tutelato ai sensi
delle leggi n. 431/1985 e n. 1497/1939 cosi' pure altre estese aree
relative a tutta la restante area a sud: il versante meridionale del
monte Pietrereie, il colle La Guardia (Le Coste), costa Franciosa e
costa Grande, bosco Selvone, colle Castellano ed altre zone boscose.
La presenza di tali numerose ed estese zone e della rupe con il
centro storico conduce alla necessita' di pianificare in maniera
globale l'intero territorio considerato come un tutto olistico
poiche' "un luogo e' un fenomeno totale qualitativo, che non puo'
essere ridotto a nessuna delle sue singole caratteristiche" (C.
Norberg Schulz-Genius Loci - Paesaggio ambiente architettura - Electa
1979).»;
Considerate le valutazioni della soprintendenza competente riferite
allo stato attuale dei luoghi, dalla geomorfologia variegata, che
presentano caratteristiche di interesse scenico-percettivo e
storico-culturale inalterate e meritevoli pertanto di specifica
tutela prevista per le bellezze naturali e paesaggistiche, dalle
quali risulta che, malgrado siano rilevabili in taluni casi forme di
antropizzazione prodotte soprattutto negli ultimi cinquant'anni,
principalmente nelle zone dove sono state realizzate strutture
produttive artigianali, e siano dunque presenti alcuni insediamenti
potenzialmente capaci di alterare i caratteri storici e
naturalistici, tali elementi intrusivi non hanno modificato in
maniera sostanziale e irreversibile la qualita' del paesaggio e
risultano comunque integrabili nel contesto complessivo dell'intero
territorio in cui ricadono. Valutato, dunque, che tutto cio' rende
urgente la messa in atto di opportune disposizioni, misure e criteri
di gestione volti ad orientare e rendere compatibile con le
preesistenze l'attivita' di trasformazione, al fine di meglio
tutelare l'insieme, anche nella prospettiva di operare recuperi e
riqualificazioni di aree degradate e perseguire il ripristino dei
valori paesaggistici nel rispetto dei contenuti della Convenzione
Europea del paesaggio, recepita con legge n. 14 del 9 gennaio 2006,
attraverso forme di tutela attiva, che tengano conto delle esigenze
economico-sociali delle comunita' locali;
Tenuto conto che nella riunione del 24 maggio 2018 la Commissione
regionale per il patrimonio culturale, convocata con nota del
segretario regionale, ha esaminato la documentazione suddetta dalla
quale si evincono descrizioni congrue e puntuali relative alle
valenze storico-culturali e naturalistiche, tali da supportare il
riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito
paesaggistico in argomento;
Considerato che, da quanto sopra esposto, appare indispensabile in
ogni caso confermare la sottoposizione a tutela paesaggistica ai
sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e
sue successive modificazioni e integrazioni, dell'area sopra
descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da
interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le
pregevoli caratteristiche paesaggistiche e il valore identitario
rispetto al contesto territoriale di appartenenza;
Ritenuto pertanto, in via tuzioristica e per chiarezza d'atti,
entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della
citata sentenza n. 13 dell'Adunanza plenaria, di adottare la
dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area sopraindicata
secondo la procedura di cui all'art. 141 del suddetto decreto
legislativo, per le motivazioni e per tutto quanto sopra riportato;
Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da
parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile ricadente nell'ambito paesaggistico sottoposto a tutela
di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa delegato la
richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 147 del
predetto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che
modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista
rispettivamente dalle citate disposizioni, per l'area di cui
trattasi;
Considerato che il MiBACT e la Regione Molise hanno da poco
sottoscritto il protocollo d'intesa in data 25 gennaio 2018 per
l'elaborazione del piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art.
135 comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli
135 e 143 del decreto legislativo n. 42/2004, nonche' il disciplinare
di attuazione in data 27 marzo 2018, e che durante la redazione dello
stesso si valuteranno tutte le prescrizioni d'uso del territorio in
funzione degli specifici ambiti paesaggistici;

Decreta:

Il territorio del Comune di Miranda, nei limiti sopradescritti,
coincidenti con i limiti dei fogli catastali nn. 1, 2, 3, 4, 5,
indicati nelle allegate cartografie depositate presso i competenti
uffici comunali, che costituiscono parte integrante del presente
decreto, e' dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi
dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni e integrazioni, ed e' quindi sottoposto ai
vincoli e alle prescrizioni contenute nella parte terza del medesimo
decreto legislativo.
Le osservazioni, invece, sollevate del Comune di Miranda, circa le
modalita' di uso del territorio, verranno prese in considerazione e
regolate dal nuovo Piano paesaggistico in corso di redazione.
La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise
provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il
presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art.
140, comma 4 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e
successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'Albo pretorio del Comune di
Miranda e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relative
cartografie, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto
Comune.
Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso
giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale
competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al
Tribunale amministrativo regionale del Molise secondo le modalita' di
cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 cosi come modificata dalla
legge 21 luglio 2000 n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e
centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente
atto.

Campobasso, 31 maggio 2018

Il presidente della
commissione regionale
Il segretario regionale
Campagnolo

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Avvertenza:

Il testo integrale del decreto, compresivo di tutti gli allegati
e della plaimetria, e' pubblicato sul sito del Segretariato regionale
del MiBACT per il Molise all'indirizzo www.molise.beniculturali.it
nella sezione Amministrazione Trasparente.


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