DECRETO del 08/05/2018 Disciplina dei prodotti vitivinicoli biologici, in applicazionedell'articolo 20, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante:«Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzionee del commercio del vino». (18A04400)
Pubblicato su: G.U. n. 147 del 27/06/2018 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, e successive modifiche; Visto il regolamento (UE), n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e successive modifiche; Visto il regolamento (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione; Visto il regolamento (UE) n. 1150/2016 di esecuzione della Commissione del 15 aprile 2016, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo; Vista la legge del 12 dicembre 2016 n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino ed in particolare l'art. 20, ai sensi del quale «Le produzioni biologiche nel settore vitivinicolo devono essere conformi al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 20007, alle relative disposizioni applicative e a quelle stabilite con decreto del Ministro, emanato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.»; Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2012 n. 10071, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 18 giugno 2012, recante misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli articoli 27 e seguenti del regolamento (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione; Visto il decreto ministeriale del 12 luglio 2012 n. 15992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2012, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalita' di applicazione relative al vino biologico; Ritenuto di emanare il decreto ministeriale contenente le disposizioni applicative delle produzioni biologiche nel settore vitivinicolo di cui al sopra citato art. 20 della legge 12 dicembre 2016 n. 238; Ritenuto altresi' di abrogare il decreto ministeriale del 12 luglio 2012 n. 15992; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del 22 febbraio 2018; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto contiene le disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 889/2008 relative ai prodotti vitivinicoli, riportati all'allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ottenuti con metodo biologico. Versione PDF |