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DECRETO del 08/05/2018
Disciplina dei prodotti vitivinicoli biologici, in applicazionedell'articolo 20, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante:«Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzionee del commercio del vino». (18A04400)

Pubblicato su: G.U. n. 147 del 27/06/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno
2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e
successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5
settembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la
produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, e successive
modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10
luglio 2009, recante alcune modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di
prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative
restrizioni, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14
luglio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di
origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti vitivinicoli, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26
maggio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle
dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del
mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla
tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, e successive modifiche;
Visto il regolamento (UE), n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, e successive modifiche;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15
aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il
regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
Visto il regolamento (UE) n. 1150/2016 di esecuzione della
Commissione del 15 aprile 2016, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore
vitivinicolo;
Vista la legge del 12 dicembre 2016 n. 238, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre
2016, recante la Disciplina organica della coltivazione della vite e
della produzione e del commercio del vino ed in particolare l'art.
20, ai sensi del quale «Le produzioni biologiche nel settore
vitivinicolo devono essere conformi al regolamento (CE) n. 834/2007
del Consiglio, del 28 giugno 20007, alle relative disposizioni
applicative e a quelle stabilite con decreto del Ministro, emanato
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.»;
Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31
dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei
regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive
modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei
prodotti biologici;
Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2012 n. 10071,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140
del 18 giugno 2012, recante misure urgenti per il miglioramento del
sistema di controllo come disciplinato agli articoli 27 e seguenti
del regolamento (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di
applicazione;
Visto il decreto ministeriale del 12 luglio 2012 n. 15992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177
del 31 luglio 2012, recante disposizioni per l'attuazione del
regolamento di esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione che
modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalita' di
applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine
alle modalita' di applicazione relative al vino biologico;
Ritenuto di emanare il decreto ministeriale contenente le
disposizioni applicative delle produzioni biologiche nel settore
vitivinicolo di cui al sopra citato art. 20 della legge 12 dicembre
2016 n. 238
;
Ritenuto altresi' di abrogare il decreto ministeriale del 12 luglio
2012 n. 15992;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nel
corso della seduta del 22 febbraio 2018;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto contiene le disposizioni attuative
del regolamento (CE) n. 889/2008 relative ai prodotti vitivinicoli,
riportati all'allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n.
1308/2013, ottenuti con metodo biologico.


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