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DECRETO del 11/05/2018
Sgravi contributivi per l'assunzione delle donne vittime di violenzadi genere. (18A04405)

Pubblicato su: G.U. n. 147 del 27/06/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1,
comma 220, che prevede l'erogazione di un contributo a titolo di
sgravio contributivo delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria
previdenziale e assistenziale, nel limite di spesa di un milione di
euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e per un periodo
massimo di 36 mesi, a favore delle cooperative sociali che assumono
con contratti di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 1°
gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, le donne vittime di
violenza di genere, sulla base di certificazione rilasciata dai
centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri
anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'art. 5-bis del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante «Disciplina delle
cooperative sociali»
Visto l'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119
recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione
civile e di commissariamento delle province» che prevede le azioni
per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle
donne vittime di violenza attraverso modalita' omogenee di
rafforzamento della rete dei servizi territoriali dei centri
antiviolenza, dellE case-rifugio e dei servizi di assistenza alle
vittime;
Acquisito il concerto del Ministero dell'interno con nota prot.
4469 del 27 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. In attuazione dell'art. 1, comma 220, della legge 27 dicembre
2017, n. 205
, alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del
1991 che assumono, con contratti a tempo indeterminato, a decorrere
dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di
violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, debitamente
certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o
dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'art. 5-bis
del decreto-legge, n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 119 del 2013 e' riconosciuto l'esonero dal versamento
dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative
medesime, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.
2. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.


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