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DECRETO del 11/06/2018
Riconoscimento dell'idoneita' al Centro «Agrea s.r.l.» ad effettuareprove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati diefficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodottifitosanitari. (18A04347)

Pubblicato su: G.U. n. 143 del 22/06/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in
attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto
decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo
n. 194/1995
;
Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in
attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale
dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla
registrazione dei prodotti fitosanitari;
Vista l'istanza presentata in data 7 novembre 2017 dal Centro
«Agrea s.r.l.», con sede legale in Via Garibaldi n. 5 - 37057 San
Giovanni Lupatoto (VR);
Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad
effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla
produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entita'
dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 26-27 aprile
2018 presso il Centro «Agrea s.r.l.»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59
;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 luglio 2017, n. 143
;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3
aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale;
Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i
requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 7
novembre 2017, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1

1. Il Centro «Agrea s.r.l.», con sede legale in Via Garibaldi n. 5
- 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), e' riconosciuto idoneo a
proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari
volte ad ottenere le seguenti informazioni:
efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui
all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui
all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);
fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali
bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995
);
osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili
(di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n.
194/1995
);
prove di campo riguardanti l'efficacia e gli effetti collaterali
nei confronti degli organismi utili dei biostimolanti, degli
attivatori, nonche' i trattamenti in post-raccolta e conservazione;
individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei
metaboliti in piante o prodotti trattati ( di cui all'allegato II,
punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e
dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della
raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di
cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze
attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n.
194/1995
);
prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o
preparazione domestica sulla natura e sull'entita' dei residui (di
cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);
prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato
II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
studi ecotossicologici relativi agli effetti sugli artropodi (di
cui all'allegato II, parte A, cosi' come modificato dal decreto
ministeriale 15 aprile 1996, punto 8.3);
studi ecotossicologici (di cui all'allegato II, parte B punti
8.5-8.10);
studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati
sull'esposizione (di cui all'allegato III, punto 7.2 del decreto
legislativo n. 194/1995
);
determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti
per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del
decreto legislativo n. 194/1995);
prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o
preparazione domestica sulla natura e sull'entita' dei residui
(allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di
rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/1995
);
individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta
o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto
legislativo n. 194/1995
);
prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato
III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non
bersaglio (di cui all'allegato III cosi' come modificato dal decreto
ministeriale 15 aprile 1996, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7).
2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo
di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione
dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti
settori di attivita':
aree acquatiche;
aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
colture tropicali;
concia sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
produzione sementi;
vertebrati dannosi.
Inoltre il riconoscimento delle prove di campo finalizzate alla
determinazione dell'entita' dei residui riguarda anche il settore di
attivita' «Fitoregolatori, attivatori e coadiuvanti».


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