DECRETO del 10/05/2018 Concessione di agevolazioni nella forma del contributo in contocapitale alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partiredal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori delleRegioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centroItalia. (18A04317)
Pubblicato su: G.U. n. 142 del 21/06/2018 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»; Visto il comma 5 dell'art. 1 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 che dispone che i presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria operano in qualita' di Vice Commissari per gli interventi di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli allegati 1 recante «Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016», e 2 recante «Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016» del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 2017, n. 45 recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» con il quale e' stato, tra l'altro, modificato il citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 con l'introduzione dell'allegato 2-bis recante «Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017»; Visto altresi' l'art. 18-undecies, comma 2 del citato decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, con il quale e' stato previsto che «il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al presente decreto, ovunque contenuto nel presente provvedimento, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del medesimo art. 18-undecies, decreto-legge n. 8/2017»; Visto l'art. 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», con il quale sono stati sostituiti i commi 1 e 2 dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 189 del 2016; Visto il comma 1 dell'art. 20 «Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016» del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, cosi' come modificato dalla legge n. 205 del 2017, che prevede di utilizzare la disponibilita' finanziaria assegnata pari a 35 milioni di euro tramite la concessione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti nei territori dei comuni di cui all'art. 1, con priorita' per le imprese che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici; Visto il comma 2 del medesimo art. 20, che prevede che i criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate; Visto il medesimo comma 2, che prevede che alla concessione dei contributi provvedono i Vice Commissari; Visto il comma 3 del medesimo art. 20, che prevede che le disposizioni di tale articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonche' al decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale; Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 369 del 24 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori della pesca e dell'acquacoltura; Considerato che le risorse attribuite ai sensi del presente decreto sono finalizzate alla ripresa dell'attivita' economica delle imprese, ricadenti nell'area colpita dal sisma ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; Visto l'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato il compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte, un rating di legalita' alle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalita' stabilite da un regolamento della medesima Autorita'; Ritenuto di applicare il riparto delle risorse di cui all'art. 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 secondo le proporzioni individuate dai presidenti delle regioni - Vice Commissari nella cabina di coordinamento del 13 luglio 2017; in particolare per la Regione Lazio: 14%; per la Regione Umbria: 14%; per la Regione Abruzzo: 10%; per la Regione Marche: 62%; Sentito il Commissario straordinario circa la modalita' di accreditamento delle risorse previste dalla norma alle contabilita' speciali dei Vice Commissari; Su proposta delle regioni interessate, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «decreto-legge n. 189/2016»: il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»; b) «Commissario straordinario»: commissario competente ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 a provvedere all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal medesimo decreto-legge n. 189/2016; c) «Vice Commissario»: il Vice Commissario competente per territorio di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016; d) «Regolamenti di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale; il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori della pesca e dell'acquacoltura; e) «Regolamenti de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; f) «comuni»: i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016; g) «regioni»: le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; h) «imprese beneficiarie»: le imprese cosi' come definite dai Regolamenti di esenzione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto; i) «unita' produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente; j) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; k) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; l) «rating di legalita'»: il rating di legalita' delle imprese di cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, attribuito dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; m) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; n) «DURC»: il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni. 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