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DECRETO del 10/05/2018
Concessione di agevolazioni nella forma del contributo in contocapitale alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partiredal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori delleRegioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centroItalia. (18A04317)

Pubblicato su: G.U. n. 142 del 21/06/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con
modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive
modifiche e integrazioni recante: «Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»;
Visto il comma 5 dell'art. 1 del citato decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189 che dispone che i presidenti delle Regioni Abruzzo,
Marche, Lazio e Umbria operano in qualita' di Vice Commissari per gli
interventi di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli allegati 1 recante «Elenco dei comuni colpiti dal sisma
del 24 agosto 2016», e 2 recante «Elenco dei comuni colpiti dal sisma
del 26 e del 30 ottobre 2016» del citato decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con
modificazioni nella legge 7 aprile 2017, n. 45 recante «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017» con il quale e' stato, tra l'altro,
modificato il citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 con
l'introduzione dell'allegato 2-bis recante «Elenco dei comuni colpiti
dal sisma del 18 gennaio 2017»;
Visto altresi' l'art. 18-undecies, comma 2 del citato decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, con il quale e' stato previsto che «il
contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al presente decreto,
ovunque contenuto nel presente provvedimento, si intende esteso, per
ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla
lettera f) del comma 1 del medesimo art. 18-undecies, decreto-legge
n. 8/2017»;
Visto l'art. 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», con il quale
sono stati sostituiti i commi 1 e 2 dell'art. 20 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto il comma 1 dell'art. 20 «Sostegno alle imprese danneggiate
dal sisma del 24 agosto 2016» del medesimo decreto-legge n. 189 del
2016, cosi' come modificato dalla legge n. 205 del 2017, che prevede
di utilizzare la disponibilita' finanziaria assegnata pari a 35
milioni di euro tramite la concessione di contributi in conto
capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a
partire dal 24 agosto 2016, investimenti nei territori dei comuni di
cui all'art. 1, con priorita' per le imprese che hanno subito danni
per effetto degli eventi sismici;
Visto il comma 2 del medesimo art. 20, che prevede che i criteri,
le procedure, le modalita' di concessione e di calcolo dei contributi
di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni
interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
su proposta delle regioni interessate;
Visto il medesimo comma 2, che prevede che alla concessione dei
contributi provvedono i Vice Commissari;
Visto il comma 3 del medesimo art. 20, che prevede che le
disposizioni di tale articolo si applicano nel rispetto della
normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, nonche' al decreto del Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238,
recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e
medie imprese alla disciplina comunitaria;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato
interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale;
Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16
dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 369 del 24 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il
mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori della pesca e
dell'acquacoltura;
Considerato che le risorse attribuite ai sensi del presente decreto
sono finalizzate alla ripresa dell'attivita' economica delle imprese,
ricadenti nell'area colpita dal sisma ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
Visto l'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
che attribuisce all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
il compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte, un rating
di legalita' alle imprese operanti nel territorio nazionale che
raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla
singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le
modalita' stabilite da un regolamento della medesima Autorita';
Ritenuto di applicare il riparto delle risorse di cui all'art. 20
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 secondo le proporzioni
individuate dai presidenti delle regioni - Vice Commissari nella
cabina di coordinamento del 13 luglio 2017; in particolare per la
Regione Lazio: 14%; per la Regione Umbria: 14%; per la Regione
Abruzzo: 10%; per la Regione Marche: 62%;
Sentito il Commissario straordinario circa la modalita' di
accreditamento delle risorse previste dalla norma alle contabilita'
speciali dei Vice Commissari;
Su proposta delle regioni interessate, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «decreto-legge n. 189/2016»: il decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n.
229
e successive modifiche e integrazioni recante: «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016»;
b) «Commissario straordinario»: commissario competente ai sensi
dell'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 a provvedere all'attuazione
degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal medesimo
decreto-legge n. 189/2016;
c) «Vice Commissario»: il Vice Commissario competente per
territorio di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016;
d) «Regolamenti di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione
per categoria); il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del
25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale; il
regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014,
che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di
aiuti nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
e) «Regolamenti de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; il regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; il regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura;
f) «comuni»: i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal
sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017 di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016;
g) «regioni»: le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
h) «imprese beneficiarie»: le imprese cosi' come definite dai
Regolamenti di esenzione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3
del presente decreto;
i) «unita' produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia
tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente
articolata su piu' immobili o impianti, anche fisicamente separati ma
collegati funzionalmente;
j) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123
e successive modifiche e integrazioni, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
k) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
l) «rating di legalita'»: il rating di legalita' delle imprese di
cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
attribuito dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;
m) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445
e successive modifiche e integrazioni, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
n) «DURC»: il documento unico di regolarita' contributiva di cui
all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive
modifiche e integrazioni.


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