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DECRETO LEGISLATIVO n. 72 del 18/05/2018
Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscatein attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161.(18G00098)

Pubblicato su: G.U. n. 142 del 21/06/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante: «Modifiche al
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la
tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate» e, in
particolare, l'articolo 34, che delega il Governo ad adottare
disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad
amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo
l'emersione del lavoro irregolare, nonche' il contrasto
dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e
consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e
agli ammortizzatori sociali;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e, in particolare,
l'articolo 4, recante: «Semplificazioni in materia di documento unico
di regolarita' contributiva»;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante:
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante:
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°
giugno 2015, recante: «Semplificazione in materia di documento unico
di regolarita' contributiva (DURC)»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 2018;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia,
dell'interno e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro

1. Quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per superamento dei
limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti o per difetto delle
condizioni di applicabilita', per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai
lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto,
dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad
amministrazione giudiziaria per le quali e' stato approvato il
programma di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' di cui
all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
fino alla loro assegnazione o destinazione, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali concede, nel rispetto dello specifico limite
di spesa come definito dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2, su
richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione
scritta del giudice delegato, uno specifico trattamento di sostegno
al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione
salariale, per la durata massima complessiva di dodici mesi nel
triennio. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di
lavoro per i quali e' ammesso il trattamento di sostegno al reddito
e' riconosciuta la contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 6
del decreto legislativo n. 148 del 2015. L'Amministratore giudiziario
specifica i nominativi dei lavoratori per i quali richiede il
riconoscimento del trattamento.
2. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso anche ai lavoratori
dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto
o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale,
il cui rapporto di lavoro e' riconosciuto con il decreto di
approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa
dell'attivita' di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159
del 2011 o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o
del giudice delegato.
3. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso in via provvisoria
su richiesta dell'amministratore giudiziario e previa autorizzazione
scritta del giudice delegato a decorrere dal provvedimento emesso ai
sensi dell'articolo 41, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n.
159 del 2011. Il trattamento cessa di essere corrisposto quando la
richiesta non e' reiterata dall'amministratore giudiziario dopo
l'approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa
dell'attivita' di cui all'articolo 41, comma 1-sexies, del medesimo
decreto legislativo.
4. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata puo'
richiedere, per le imprese poste sotto la propria gestione, il
trattamento di cui al comma 1, previo nulla osta del giudice delegato
ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto legislativo n. 159
del 2011.
5. Il trattamento di cui al comma 1 non puo' essere richiesto per:
a) i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di
associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell'articolo
416-bis.1, primo comma, del codice penale o per reati ad essi
connessi;
b) il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione
civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove
risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si
siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda;
c) i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla
gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di
esso.
6. Il trattamento di cui al comma 1 cessa di essere corrisposto nel
momento in cui le condizioni di esclusione di cui al comma 5 si
realizzano ed e' revocato, con effetto retroattivo, quando tali
condizioni sono accertate successivamente.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definite le modalita' applicative del presente articolo.


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