Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

DECRETO n. 70 del 03/05/2018
Regolamento recante attuazione degli articoli 126-vicies semel,126-vicies bis e 126-vicies quater del decreto legislativo 1ºsettembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), introdotti dal decretolegislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva2014/92/UE, sulla comparabilita' delle spese relative al conto dipagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso alconto di pagamento con caratteristiche di base. (18G00094)

Pubblicato su: G.U. n. 140 del 19/06/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recente il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Visto l'articolo 126-vicies semel, comma 1, del citato testo unico
bancario, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti il numero di
operazioni annue del conto di base effettuabili senza addebito di
ulteriori spese, nonche' il numero di operazioni sufficienti a
coprire l'uso personale da parte del consumatore al quale il conto di
base e' destinato;
Visto l'articolo 126-vicies bis, comma 2, del citato testo unico
bancario, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia, e' stabilito quando il
canone annuo del conto di base e il costo delle operazioni si
considera ragionevole e coerente con finalita' di inclusione
finanziaria;
Visto l'articolo 126-vicies quater del citato testo unico bancario,
che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le fasce di
clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti
pensionistici ai quali il conto di base e' offerto senza spese,
nonche' definite le condizioni e le modalita' per l'accesso ai conti
di base gratuiti e le loro caratteristiche;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ritenuto di adottare con un unico decreto i regolamenti attuativi
dei citati articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis, 126-vicies
quater del testo unico bancario;
Sentita la Banca d'Italia che ha espresso il proprio parere con
nota n. 0960542/17 del 31 luglio 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017;
Vista la comunicazione resa alla Presidenza del Consiglio dei
ministri con nota prot. n. 1040 del 24 gennaio 2018;

Adotta
il presente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per:
a) consumatore: il soggetto definito ai sensi dell'articolo
126-decies, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
b) prestatore di servizi di pagamento: i soggetti di cui
all'articolo 126-decies, comma 3, lettera f), del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385;
c) conto di pagamento: il conto di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
d) conto di base: il conto di cui all'articolo 126-decies, comma 3,
lettera g), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
e) operazioni in numero superiore: le operazioni di cui
all'articolo 126-decies, comma 3, lettera c), del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385;
f) operazioni aggiuntive: le operazioni di cui all'articolo
126-decies, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso